Anche per il 2020 è in vigore il Bonus per cessata attività prorogato dall’INPS. Si tratta di un indennizzo concesso alle imprese e agli autonomi appartenenti a certi settori, che dichiarano la propria attività cessata definitivamente prima di raggiungere i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia.
Il Bonus è nato per la prima volta con il D. Lgs. n. 207 del 28 marzo 1996, in forma provvisoria con carattere temporaneo. Dal 1° gennaio 2019, con la Legge di Bilancio relativa allo scorso anno, l’indennizzo è entrato ufficialmente tra gli incentivi stabili. La sua validità è estesa per tutto il 2020.
Sommario
Il Bonus per cessata attività è un contributo concesso ai proprietari di impresa che dichiarano fallimento prima di aver raggiunto l’età valida al raggiungimento della pensione di vecchiaia. È rivolto alle attività che operano all’interno di specifici settori, ed è finanziato con l’aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09%.
Le risorse messe a disposizione dal Fondo della “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” dell’INPS però, non sono illimitate. Infatti l’indennizzo sarà concesso fino all’esaurimento dei fondi.
Advertisement - PubblicitàSono interessati dall’incentivo i commercianti che rispettano le seguenti caratteristiche:
Per accedere al Bonus per cessata attività i commercianti dovranno aver:
Se il commerciante possiede i requisiti richiesti, dovrà presentare la domanda accedendo al proprio account sul portale INPS. L’indennizzo verrà erogato a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. L’importo spettante sarà pari a quello previsto dal trattamento minimo pensionistico per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti.
Per tutto il 2020, allo stesso modo del 2019, l’importo sarà pari a 513,01 € al mese. Il Bonus per cessata attività sarà erogato ogni mese fino al compimento dell’età valida per la pensione di vecchiaia. Cesserà a decorrere dal mese successivo al compimento.
Il richiedente che ottiene l’indennizzo, da quel momento, non potrà riprendere alcuna attività lavorativa, né autonoma né subordinata. Nel caso lo facesse, dovrà comunicarlo all’INPS entro massimo 30 giorni. L’ente provvederà a bloccare il finanziamento a decorrere dal mese successivo al rientro a lavoro.
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