Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 17 settembre 2024 ha stabilito le modalità per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2024 e 2025 per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Questo provvedimento, pubblicato sul sito del Governo, definisce gli obblighi di trasmissione verso l’ENEA e il Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), e rappresenta un passaggio normativo fondamentale per l’accesso al Superbonus.
Ma quali sono le informazioni da inviare e quali sanzioni si rischiano in caso di omissione?
Vediamolo insieme nei prossimi paragrafi.
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Sommario
Il decreto coinvolge chi ha sostenuto spese per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre il rischio sismico. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Dl n. 39/2024 elencano le tipologie di informazioni da inviare. Ma vediamo meglio cosa significa nel concreto: chi ha installato un cappotto termico, sostituito gli infissi o effettuato lavori di consolidamento strutturale dovrà trasmettere i dettagli dell’intervento effettuato.
I soggetti interessati sono obbligati a comunicare:
Per gli interventi energetici, la comunicazione va inviata all’ENEA dai tecnici che firmano le asseverazioni. Se si tratta invece di interventi antisismici, la palla passa ai professionisti che seguono la progettazione strutturale e il collaudo statico, i quali devono trasmettere i dati al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS).
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Advertisement - PubblicitàLa mancata trasmissione dei dati nei tempi stabiliti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Inoltre, se l’obbligo non viene rispettato per interventi che prevedono la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) o altri titoli edilizi per demolizione e ricostruzione presentati a partire dalla data di entrata in vigore del Dl Agevolazioni, si rischia la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Per i lavori di riqualificazione energetica, i termini per la trasmissione delle spese coincidono con quelli stabiliti per l’invio delle asseverazioni all’ENEA (articolo 119, comma 13, lettera a, del Dl n. 34/2020). Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici, i dati devono essere trasmessi al PNCS entro:
Queste scadenze sono essenziali per garantire il monitoraggio della spesa e per verificare la corretta applicazione delle agevolazioni previste.
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Advertisement - PubblicitàIl DPCM in questione ha introdotto specifiche linee guida per la trasmissione delle informazioni a ENEA e PNCS. Queste linee guida forniscono dettagli su come compilare correttamente i dati, quali documenti allegare e quali procedure adottare per garantire la trasparenza e l’accuratezza della comunicazione.
Per l’invio delle informazioni all’ENEA, le modalità sono le stesse già in vigore per le asseverazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. L’invio al PNCS, invece, prevede la compilazione di moduli specifici e l’inserimento di tutti i dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori, così come descritti nel decreto.
Queste nuove disposizioni richiedono ai professionisti del settore una maggiore attenzione e puntualità nell’adempimento degli obblighi normativi, pena la perdita delle agevolazioni previste e l’applicazione delle sanzioni previste dal Dl Agevolazioni.
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