Con la Circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti per quanto riguarda l’applicazione del Superbonus a favore di ONLUS, associazioni, organizzazioni e di tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore).
Questa tipologia di enti è l’unica per la quale si prevede una modalità di calcolo differente in relazione ai limiti di spesa concessi per gli interventi Superbonus.
I chiarimenti si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del Codice normativo (operativo a partire da novembre 2021) che è stato ideato per garantire la trasparenza nelle attività dei suddetti enti, e che comporterà la cancellazione della qualifica di ONLUS.
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.
Sommario
In merito alla determinazione dei massimali concessi con il Superbonus, l’art. 119 comma 10-bis del Decreto Rilancio prevede appunto un’eccezione nelle modalità di calcolo a favore dei soggetti di cui al comma 9 lettera d-bis), ovvero:
L’art. 119, comma 10-bis del decreto Rilancio prevede che i massimali di spesa devono essere calcolati come segue:
“Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate […] per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis)”.
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Advertisement - PubblicitàSi osserva che questa modalità di calcolo è prevista solo a favore degli enti suddetti, per il semplice motivo che questi, di solito, esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni.
Le stesse normative legate allo svolgimento di queste attività, si fa presente, impongono la necessità di avere degli spazi ampi e delle attrezzature adeguate.
Per questo motivo, se i massimali di spesa legati agli interventi Superbonus fossero calcolati nelle modalità previste per tutti gli altri beneficiari, gli enti di cui alla lettera d-bis) risulterebbero penalizzati, appunto, dal fatto che operano su grandi edifici – composti da numerose unità immobiliari – che però sono spesso accatastati come singola unità immobiliare.
Possono accedere a questa differente modalità di calcolo solo i suddetti enti che rispettano i seguenti requisiti:
Nella Circolare viene fatto presente che gli enti elencati sono gli unici, tra gli ETS (Enti del Terzo Settore), che possono beneficiare del Superbonus.
Bisogna però tenere conto dell’entrata in vigore del CTS (Codice del Terzo Settore) e dell’istituzione del relativo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nato con il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ma diventato operativo solo a partire dal 23 novembre 2021.
L’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore comporterà la cancellazione della qualifica di “ONLUS” e anche dell’Anagrafe delle ONLUS a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 101 comma 10 del CTS.
In questo periodo di tempo, l’Anagrafe delle ONLUS rimarrà operativa a tutti gli effetti, e gli enti che sono iscritti alla stessa possono fruire delle agevolazioni statali concesse per la categoria, come il Superbonus.
Qualora lo stesso ente non volesse attendere la cancellazione dell’Anagrafe per passare alla qualifica di ETS, lo stesso potrà fare domanda di iscrizione al RUNTS.
Il Fisco chiarisce che l’iscrizione al RUNTS consente, all’ente che ne fa richiesta, di acquisire la qualifica generale di Ente del Terzo Settore, oppure le qualifiche più specifiche di Organizzazione di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale, Ente Filantropico o Rete Associativa.
L’iscrizione al Registro comporterà l’automatica eliminazione dell’ente dall’Anagrafe delle ONLUS.
Viene fatto presente comunque che:
“la cancellazione dall’Anagrafe Onlus a seguito dell’iscrizione nel RUNTS non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente […].”
Difatti, il passaggio dell’ente dall’Anagrafe ONLUS al RUNTS prevede “una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS”.
Per questi motivi, il Fisco chiarisce che il passaggio dell’ente dalla qualifica di ONLUS a quella di ETS non comporta la decadenza dal Superbonus, a patto che siano rispettati tutti i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione.
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