Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 103/2025) chiarisce un aspetto importante in tema di bonus edilizi, sconto in fattura e cessione del credito. Il caso esaminato riguarda un’impresa che ha acquistato un immobile da ristrutturare, per il quale i precedenti proprietari avevano già avviato i lavori e pagato la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

L’interrogativo posto all’Agenzia è particolarmente rilevante per chi opera nel settore delle costruzioni e si trova a gestire immobili in fase di ristrutturazione, magari già interessati da titoli edilizi e costi sostenuti dai precedenti proprietari.

Ma il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico basta davvero a superare i limiti imposti al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto con un chiarimento molto preciso, che potrebbe avere importanti ripercussioni operative.

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Basta pagare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per mantenere lo sconto in fattura?

Nell’istanza di interpello oggetto della risposta n. 103/2025, l’impresa ha posto un quesito molto preciso all’Agenzia delle Entrate.

La società ha raccontato di aver acquistato, in data 14 dicembre 2023, una palazzina cielo-terra da ristrutturare, situata in un comune italiano. L’immobile era stato precedentemente oggetto di interventi edilizi avviati dai vecchi proprietari, i quali avevano presentato la SCIA alternativa al permesso di costruire già nel giugno 2021 e dato avvio ai lavori nel maggio 2022.

Tra le spese sostenute dai vecchi proprietari, l’impresa acquirente ha evidenziato anche il pagamento, in data 17 maggio 2022, della tassa per l’occupazione del suolo pubblico necessaria alla cantierizzazione dei lavori.

A questo punto, l’azienda ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se questo pagamento potesse essere sufficiente per ritenere soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 39/2024. Tale norma, infatti, stabilisce che il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito non si applica se, entro il 30 marzo 2024, sia stata sostenuta almeno una spesa per “lavori già effettuati”.

Secondo la tesi dell’impresa istante, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico sarebbe un costo strettamente connesso alla realizzazione dei lavori edilizi, come già sostenuto in passato dall’Agenzia stessa (Risoluzione n. 229/E del 2009).

Di conseguenza, l’impresa riteneva che il pagamento della tassa fosse idoneo a superare i limiti imposti dal nuovo blocco normativo e a consentire, quindi, l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

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La risposta dell’agenzia delle entrate: la tassa non basta, servono spese per lavori già effettuati

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 103/2025, ha chiarito in modo molto netto che il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico non è sufficiente per beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 39/2024.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la norma di riferimento richiede espressamente che, alla data del 30 marzo 2024, siano state sostenute spese documentate da fattura per “lavori già effettuati”.

L’Agenzia precisa che l’espressione “lavori già effettuati” deve essere interpretata in senso stretto, ovvero come interventi edili materialmente eseguiti sull’immobile.

Di conseguenza, spese di carattere accessorio o preparatorio – come appunto il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico – non possono essere considerate rilevanti ai fini della deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito.

L’Agenzia, infatti, sottolinea che la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pur essendo legata all’attività edilizia, non riguarda direttamente l’esecuzione fisica dei lavori sull’immobile.

Pertanto, in assenza di spese documentate da fatture relative a lavori edili già effettuati prima del 30 marzo 2024, la deroga prevista dal comma 5 non può operare.

Questo significa che, nel caso esaminato, l’impresa ALFA non potrà beneficiare dello sconto in fattura né della cessione del credito, nonostante il pagamento della tassa avvenuto nel 2022.