Esistono diversi bonus casa che ammettono tra gli interventi agevolabili la possibilità di provvedere al rifacimento del solaio, con o senza modifiche.
È possibile, tra l’altro, realizzare anche lavori di coibentazione, ovvero di isolamento termico, che riguardino le coperture, i pavimenti, i sottotetti e anche il solaio.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Solaio: che cos’è e quali tipologie esistono”
Sommario
Il rifacimento del solaio è un lavoro che rientra nella categoria della manutenzione straordinaria, sulla base delle definizioni stabilite dal Testo Unico per l’Edilizia all’art. 3.
I lavori di manutenzione straordinaria su immobili abitativi sono ammissibili al Bonus Ristrutturazione nella misura del 50% delle spese sostenute, con limite massimo pari a 96.000 euro.
Approfondisci: Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa
Nell’ottica degli interventi relativi al solaio è possibile conseguire diversi lavori, come ad esempio:
È possibile, tra l’altro, realizzare opere di:
Il Bonus Ristrutturazione ammette la possibilità di provvedere al rifacimento del solaio anche nell’ambito dei lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche, sempre nelle abitazioni.
Sono compresi in questa categoria tutti quei lavori mirati alla messa in sicurezza statica (specialmente nelle parti strutturali), degli edifici e delle singole unità immobiliari.
È possibile in questo caso procedere con la totale demolizione e ricostruzione dell’immobile, anche con ampliamento, se i lavori possono essere ricondotti alla categoria della “ristrutturazione edilizia” e non rientrano nella “nuova costruzione”.
La categoria dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza statica, tuttavia, ammette anche molti altri interventi di entità minore, definiti “di riparazione o locali” (approfondisci qui).
Nello specifico, si tratta di interventi che non interessano l’intera struttura, ma solo specifici elementi strutturali, che vengono condotti sempre al fine di rendere l’immobile più sicuro dal punto di vista statico e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Con Parere n. 3 del 7 aprile 2021, prot. n. 3600, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate, ha chiarito che possono essere ammessi al Bonus Ristrutturazione come interventi di “riparazione o locali” – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti tipologie:
Anche l’Ecobonus concede la possibilità di realizzare interventi di rifacimento dei solai e delle coperture, che, in questo caso, dovranno essere finalizzati alla coibentazione, ovvero a ridurre la trasmittanza termica dell’immobile.
Si tratta di quei lavori agevolabili che interessano gli involucri degli edifici esistenti, che siano singole unità o edifici condominiali. In questo caso, sono ammessi gli immobili abitativi e quelli non abitativi.
È possibile in particolare procedere con la coibentazione delle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, verso locali non riscaldati o anche controterra. Tali superfici possono essere:
Al fine di ridurre la trasmittanza termica, possono essere ammesse alle spese agevolabili:
Gli stessi interventi possono essere conseguiti anche con le detrazioni maggiorate al 90% o al 110% concesse dal Superbonus.
Gli interventi all’involucro possono riguardare in questo caso anche le superfici inclinate e, tra l’altro, si tratta di un lavoro trainaNTE per il maxi-incentivo.
Per quanto attiene l’usufrutto del Superbonus, l’ENEA ha chiarito tempo fa che si può procedere anche con la coibentazione del tetto che separa i vani non riscaldati dall’esterno.
L’intervento è ammesso tuttavia solo se non si procede contemporaneamente anche a coibentare il solaio sottostante.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% per tetti non riscaldati: tutti i chiarimenti dall’ENEA”
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