Tra i tanti interventi ammessi al Bonus Ristrutturazione esiste una categoria dedicata alla nuova costruzione di parcheggi e box, che possono essere realizzati anche autonomamente.
La detrazione concessa, come per tutti gli interventi dell’agevolazione, è sempre pari al 50% delle spese sostenute, con un massimale fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Ricordiamo comunque che l’incentivo nasce come detrazione nella misura del 36% con limite a 48.000 euro. Se per la data del 31 dicembre 2024 non ci dovessero essere proroghe, il beneficio tornerà al 36% dal 2025 (approfondisci qui).
La realizzazione di parcheggi in condominio rappresenta l’unica tipologia di intervento agevolabile con il Bonus Ristrutturazione per il quale sia ammessa la “nuova costruzione”.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa”
Advertisement - PubblicitàCon il Bonus Ristrutturazione è quindi possibile portare in detrazione, nella misura del 50%, le spese sostenute per la nuova costruzione di parcheggi e box, anche se realizzati in economia.
Nello specifico, l’incentivo concede due opzioni:
In entrambi i casi, comunque, potranno essere portate in detrazione esclusivamente le spese relative alla nuova costruzione dei parcheggi e box.
Ciò significa che, anche nel caso in cui si fruisca della detrazione per l’acquisto di un box già realizzato, le spese da indicare non saranno quelle relative all’acquisto, ma sempre quelle legate alla realizzazione, che in questi casi saranno state sostenute dall’impresa.
È fondamentale poi, sia in caso di costruzione che di acquisto, che il parcheggio o il box auto vengano realizzati sulla base di un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.
Il Bonus Ristrutturazione infatti può essere applicato esclusivamente ai lavori che riguardino singole unità o edifici condominiali, ma sempre e solo in riferimento ad immobili residenziali.
Perché le spese possano essere ammesse in detrazione è, dunque, necessario che le autorimesse e i posti auto siano accatastati come pertinenze di un’unità abitativa.
In virtù di questo, la detrazione non spetta se il box auto dovesse essere pertinenziale ad un’unità strumentale, né nel caso in cui – in seguito alla costruzione del box – l’immobile abitativo dovesse subire un cambio della destinazione d’uso residenziale.
Leggi anche: “Auto senza assicurazione parcheggiata in area condominiale: cosa dice la legge?”
Advertisement - PubblicitàLa nuova costruzione di parcheggi e autorimesse è fruibile sia in relazione agli edifici condominiali, sia in riferimento alle singole unità immobiliari, purché siano sempre a scopo abitativo.
La normativa prevede inoltre che sia possibile anche provvedere alla realizzazione del box in economia, e quindi autonomamente.
I lavori eseguiti in proprio non sono solo quelli che il proprietario decide di realizzare da solo, ma tutti quelli che non vengono affidati ad un’impresa. In particolare comprendono:
C’è da specificare che, generalmente, il Bonus Ristrutturazione concede la realizzazione di tutti gli interventi agevolabili anche in maniera autonoma. I lavori, difatti, possono essere eseguiti in proprio.
La differenza però sta nel fatto che gli interventi che vengono eseguiti in economia possono essere inclusi in detrazione solo in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro.
Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione: ammesso per lavori eseguiti autonomamente”
Nel caso della nuova costruzione di parcheggi e box auto, invece, le spese ammissibili in detrazione al 50% non saranno quelle relative all’acquisto dei materiali, ma solo quelle dirette alla realizzazione dell’autorimessa pertinenziale.
Per l’intervento di realizzazione di parcheggi e box, oltre alla documentazione generalmente richiesta per accedere al Bonus Ristrutturazione, sarà fondamentale essere in possesso:
Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso”
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