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IVA agevolata 10% per riqualificazione mercati di quartiere: cosa comprende

IVA agevolata 10% per riqualificazione mercati di quartiere: cosa comprendeIVA agevolata 10% per riqualificazione mercati di quartiere: cosa comprende
Ultimo Aggiornamento:

L’IVA agevolata al 10% viene concessa in relazione a tutti i servizi e le prestazioni legati ad un contratto di appalto stipulato per la realizzazione di interventi edilizi volti al restauro e risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia o alla ristrutturazione urbanistica.

Rientrano tra le opere assoggettabili ad IVA agevolata, tra l’altro, anche le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a prescindere alla tipologia di immobile o struttura in cui si interviene, purché si tratti di fabbricati destinati al servizio delle zone urbanizzate o da urbanizzare.

In particolare, le opere di urbanizzazione primaria sono mirate a soddisfare i bisogni primari dei cittadini, mentre nell’urbanizzazione secondaria rientrano quelle opere che, pur non essendo strettamente necessarie, sono però indispensabili per incrementare il tenore di vita degli abitanti, sia in termini economici che in termini di qualità dei servizi offerti.

Sono compresi tra le opere di urbanizzazione secondaria, ad esempio, i mercati di quartiere, per la cui realizzazione e riqualificazione si può beneficiare dell’IVA agevolata al 10%.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “La delega fiscale è legge: cosa cambia per tredicesime, Irpef e IVA?

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IVA agevolata 10%: ristrutturazione e costruzione mercati di quartiere

Il tema è stato trattato di recente nella risposta ad interpello n. 415 del 3 agosto 2023, dove l’istante rappresenta di essere un Comune che intende procedere con una serie di opere consistenti:

[…] nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante lo svuotamento dell’intero edificio, il ripristino e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle strutture portanti, delle strutture di copertura e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana finanziati dal PNRR.

Nello specifico, il Comune vorrebbe beneficiare delle disposizioni previste dal DL n. 152 del 6 novembre 2021 che, all’art. 21, ha previsto lo stanziamento di risorse pari a 2.493,79 milioni di euro dal 2022 al 2026, finanziate dal PNRR, per lo sviluppo di “Piani integrati” mirati a favorire una migliore inclusione sociale, ridurre l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, nonché promuovere la rigenerazione urbana.

Le risorse sono destinate alle città metropolitane e gli interventi che possono essere realizzati riguardano in particolare:

  • Il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;
  • L’efficientamento energetico e idrico degli edifici;
  • La riduzione del consumo di suolo, anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo già consumato, con modifica di sagome e impianti urbanistici;
  • Lo sviluppo di progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

A questo proposito, l’istante afferma la volontà di realizzare interventi rientranti nella ristrutturazione edilizia, con anche il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi della struttura, nonché l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Per quanto riguarda nello specifico la realizzazione delle opere mirate alla ristrutturazione dei mercati di quartiere, si stima che gli interventi avranno una durata di circa tre anni.

Si rende necessario pertanto costruire un fabbricato sostitutivo – che possa ospitare temporaneamente circa 200 operatori commerciali e, in generale, l’intera struttura mercatale – da utilizzare per tutto il tempo necessario alla realizzazione delle opere e che, successivamente, sarà ricollocato in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere.

In virtù di quanto spiegato, il Comune chiede alle Entrate se sia possibile usufruire dell’IVA agevolata al 10% in relazione alla realizzazione degli interventi distinti come segue:

  1. Ristrutturazione edilizia del mercato esistente;
  2. Realizzazione di un nuovo mercato destinato ad ospitare temporaneamente gli operatori del mercato esistente, per tutto il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione.
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IVA 10% per ristrutturazione edilizia, restauro e ristrutturazione urbanistica

In merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, il Fisco precisa, si deve far riferimento a quanto disposto dal DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 che, alla Tabella A Parte III, elenca tutti i beni e servizi che possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 10%.

Per quanto riguarda in particolare l’intervento prospettato di ristrutturazione edilizia del mercato esistente, si ritiene che l’opera possa essere ricompresa tra quelle previste al punto 127-quaterdecies) della Tabella, che include, tra l’altro, la: “[…] realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo; […]

Le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 31 rappresentano rispettivamente le opere di manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione straordinaria, che sono dunque escluse dall’applicazione dell’IVA agevolata al 10%.

Sono di conseguenza incluse tutte le altre lettere dell’art. 31 citato, ovvero:

  • Alla lettera c), gli interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • Alla lettera d), gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • Alla lettera e), interventi di ristrutturazione urbanistica.

Ad oggi ricordiamo comunque che l’art. 31 della Legge 457/1978, recante le definizioni degli interventi edilizi, è stato integrato all’articolo 3 del Testo Unico sull’Edilizia, a cui attualmente si deve far riferimento.

La definizione degli interventi “trasferita” nel TUE è stata successivamente oggetto di modifiche ed estensioni, con particolare riguardo alla definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia modificata dal primo DL Semplificazioni nel 2020. Per saperne di più, leggi: “Ristrutturazione edilizia: la nuova definizione dal DL Semplificazioni

Nello specifico, la classificazione dell’art. 3, comma 1 del TUE prevede il seguente nuovo elenco:

  • Alla lettera a), manutenzione ordinaria;
  • Alla lettera b), manutenzione straordinaria;
  • Alla lettera c), restauro e risanamento conservativo;
  • Alla lettera d), ristrutturazione edilizia;
  • Alla lettera e), nuova costruzione;
  • Alla lettera f), ristrutturazione urbanistica.

Ebbene, ai fini dell’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, non cambiano in ogni caso le tipologie di interventi ammessi, che saranno sempre quelli di “restauro e risanamento”, “ristrutturazione edilizia” e “ristrutturazione urbanistica”.

La Circolare n. 1 del 2 marzo 1994 ha precisato tra l’altro che, in riferimento a queste tipologie di interventi, l’IVA agevolata al 10% si applica a prescindere dalla tipologia di immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

Con riferimento specifico alle opere di ristrutturazione del mercato di quartiere che il Comune intende eseguire – dunque – si ritiene che queste tipologie di interventi possano rientrare nella categoria della ristrutturazione edilizia oppure della ristrutturazione urbanistica, e che siano quindi ammissibili ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata.

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Realizzazione mercati di quartiere: agevolabili opere, impianti, edifici

Per quanto riguarda il secondo intervento, volto alla realizzazione un nuovo mercato temporaneo che andrà a sostituire il mercato oggetto di lavori di ristrutturazione, l’Agenzia spiega quanto segue.

Facendo sempre riferimento alla Tabella A Parte III del DPR 633/1972 – che dispone l’elenco dei beni e servizi ai quali può essere applicata l’IVA al 10% – al punto 127­quinquies), possiamo leggere che rientra nell’agevolazione la costruzione di “[…] opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 […].

In particolare, la Legge n. 847/1964, all’art. 4, prevede che:

  1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
    • Le strade residenziali;
    • Gli spazi di sosta o di parcheggio;
    • Le fognature;
    • La rete idrica;
    • La rete di distribuzione di energia e gas;
    • La pubblica illuminazione;
    • Gli spazi di verde attrezzato;
    • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica con accesso a banda ultralarga, anche all’interno degli edifici.
  1. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
    • Gli asili nido e scuole materne;
    • Le scuole dell’obbligo, anche superiori;
    • I mercati di quartiere;
    • Le delegazioni comunali;
    • Le chiese e le altre strutture religiose;
    • Gli impianti sportivi di quartiere;
    • I centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
    • Le aree verdi di quartiere.

Considerando dunque il fatto che la realizzazione di mercati di quartiere rientra tra le opere di urbanizzazione secondaria, è possibile applicare anche in questo caso l’aliquota agevolata al 10%.

Il successivo punto 127-sexies), tra l’altro, prevede che siano assoggettabili all’IVA al 10% anche i beni forniti per la costruzione delle opere di cui al numero 127-quinquies).

Il punto 127-septies), infine, sempre in riferimento alla costruzione delle opere elencate al numero 127-quinquies), include tra i servizi con IVA al 10% anche le “[…] prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici […].

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IVA agevolata 10% per opere di urbanizzazione: importanti chiarimenti

In aggiunta a quanto già spiegato, l’Agenzia delle Entrate fa presente che l’IVA al 10% è applicabile a prescindere dal fatto che la struttura da costruire sarà solo temporaneamente impiegata per ospitare il mercato di quartiere e poi sarà ricollocata presso un altro mercato differente.

Difatti, si spiega, i mercati di quartiere sono qualificati come opere di urbanizzazione secondaria in virtù del fatto che rientrano tra le “opere” destinate al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, che sono dirette a migliorare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.

Come chiarito con diversi documenti di prassi – da ultimo con la risposta ad interpello n. 402 del 2 agosto 2022 – sono ricomprese tra le opere di urbanizzazione secondaria, tutte quelle “destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti.

Per quanto riguarda poi il concetto di “quartiere”, viene precisato che non si deve intendere la definizione di quartiere nel senso circoscritto ad una determinata zona appartenente ad un centro urbano. In questo caso, infatti, il concetto dev’essere interpretato in un senso maggiormente “logico-evolutivo”, in quanto si deve tener conto “dell’attuale realtà urbanistica”.

Questo significa in sostanza che sono intesi come “mercati di quartiere” tutti i mercati che sono finalizzati a dare servizio a zone urbanizzate o da urbanizzare, sia nel caso in cui siano ubicati in zone urbane intese realmente come quartieri, sia nel caso in cui i mercati debbano servire un intero centro abitato.

In ragione di quanto spiegato, il Fisco ritiene che un Comune che intende provvedere alla ristrutturazione edilizia dell’attuale struttura adibita a mercato di quartiere – nonché alla realizzazione di una nuova struttura che possa ospitare il vecchio mercato durante i lavori e che sarà poi ubicata in prossimità di un mercato differente – possa applicare al contratto di appalto l’IVA agevolata al 10%.

Leggi anche: “Acquisto abitazione ad uso strumentale: IVA è detraibile



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TAGS: iva 10%, iva agevolata

Autore: Redazione Online

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