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Eventi sismici: esenzione imposte 2023, elenco beneficiari e importi

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Ultimo Aggiornamento:

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto che la misura – istituita a favore delle imprese e dei professionisti appartenenti alle regioni colpite da eventi sismici nel 2016 – è stata estesa anche in riferimento all’anno 2023.

Stiamo parlando delle agevolazioni concesse a favore delle regioni per le quali è stata istituita la ZFU (Zona Franca Urbana) a seguito delle calamità verificatesi a partire dal 24 agosto 2016. I soggetti aventi diritto possono beneficiare anche per quest’anno delle esenzioni dalle imposte mediante la riduzione dei versamenti dovuti.

Con la Risoluzione n. 31/E del 22 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’istituzione del Codice Tributo per l’utilizzo, tramite Modello F24, delle suddette agevolazioni.

Sono stati inoltre pubblicati gli elenchi di tutti i soggetti beneficiari con i relativi importi concessi per il 2023.

Vediamo di seguito quello che c’è da sapere.

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Eventi sismici: agevolazioni per la ZFU, come funziona

Le agevolazioni concesse in seguito agli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sono disciplinate dal DL n. 50 del 24 aprile 2017, che all’art. 46 ha previsto l’istituzione della ZFU (Zona Franca Urbana) nelle regioni: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo.

L’elenco dei Comuni interessati è disponibile all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del DL n. 189 del 17 ottobre 2016.

In particolare, la disposizione stabilisce che le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno di uno dei Comuni compresi nella ZFU – e che a causa degli eventi sismici hanno subìto una riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo che va dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (rispetto allo stesso periodo del 2015) – possono usufruire di diverse agevolazioni.

Sono stati ricompresi inoltre nella ZFU anche i Comuni elencati all’Allegato 2-bis dello stesso DL n. 189/2016. In questo caso però le agevolazioni spettano alle imprese e ai professionisti che hanno subìto un calo di fatturato almeno del 25%, nel periodo che va dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (rispetto allo stesso periodo del 2016).

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Agevolazioni per zone franche urbane: le esenzioni concesse

Le agevolazioni vengono concesse in base ai redditi e al valore della produzione netta che derivano dalla prosecuzione dell’attività nei Comuni interessati e, come detto, sono valide anche per il 2023.

Nello specifico, i professionisti e le imprese interessati possono beneficiare delle seguenti misure:

  1. Esenzione dalle imposte sui redditi (per il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa o professionista nella ZFU) fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro;
  2. Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta (derivante da attività svolta dall’impresa o dal professionista nella ZFU) nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  3. Esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili ubicati all’interno della ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa o dal professionista per l’esercizio dell’attività economica;
  4. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (eccetto i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. L’esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che operano all’interno della ZFU.

Possono beneficiare delle misure elencate anche le imprese e i professionisti che, per la data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni interessati, se:

  • Entro il 31 dicembre 2021 hanno intrapreso una nuova iniziativa economica all’interno della ZFU;
  • Non svolgono attività economica rientrante nella Categoria F della classificazione ATECO, riguardante le “Costruzioni”, che ricomprende “Costruzione di edifici”, “Ingegneria civile” e “Lavori di costruzione specializzati”.
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Agevolazioni eventi sismici: elenchi beneficiari per 2023

Come detto, la Manovra 2023, all’art 1 comma 746 ha stabilito la proroga della agevolazioni a favore della ZFU anche in riferimento all’anno 2023.

A questo proposito, si fa presente che con il Decreto direttoriale del 19 giugno 2023 sono stati approvati gli elenchi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per l’anno 2023, dove si riporta il codice identificativo dell’istanza presentata e il relativo importo concesso per ogni beneficiario.

In particolare:

  1. All’Allegato 1 sono elencati tutti i soggetti correttamente ammessi alle agevolazioni;
  2. All’Allegato 2 sono elencati i soggetti per i quali si richiede il completamento della procedura antimafia prima dell’approvazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni;
  3. All’Allegato 3 sono elencati i soggetti per i quali, prima dell’approvazione delle agevolazioni, si richiede:
    • Il completamento delle attività istruttorie in merito a contenuti resi nelle dichiarazioni indicate nell’istanza;
    • Il completamento di attività istruttorie in merito a risultanze riscontrate in seguito alla registrazione dell’aiuto sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato) o sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Per quanto riguarda l’unico soggetto presente nell’elenco di cui all’Allegato 2, si dispone che la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia dovrà essere trasmessa entro la data del 30 settembre 2023.

Per i soggetti di cui all’Allegato 3 invece, si dispone che sarà pubblicato un successivo Provvedimento contenente l’elenco dei nuovi beneficiari che otterranno esito positivo alle richieste in seguito al completamento delle verifiche previste.

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Agevolazioni ZFU: condizioni, modalità utilizzo, Codice Tributo

Per quanto riguarda tutte le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni, anche per l’anno 2023 si dovrà sempre fare riferimento al regolamento stabilito con il Decreto interministeriale del 10 aprile 2013, recante: “Agevolazioni zone franche urbane”.

Nello specifico, l’art. 15 del decreto stabilisce che:

  • Le agevolazioni possono essere fruite mediante riduzione dei versamenti con il Modello F24;
  • Le agevolazioni possono essere fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa;
  • Ciascun soggetto ammesso può beneficiare delle esenzioni nei limiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, e quindi tenendo conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della richiesta e nel corso dei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro (o di 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Per consentire l’utilizzo in compensazione con il Modello F24 delle agevolazioni concesse per il 2023 – a favore dei comuni appartenenti alla ZFU che sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 – la Risoluzione del 22 giugno ha istituito il Codice Tributo dedicato:

Z166”, denominato: “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Si fa presente che Il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.



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TAGS: Agevolazioni eventi sismici, codici tributo, eventi sismici, sisma 2016

Autore: Redazione Online

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