Quando si tratta di immobili, ristrutturazioni e detrazioni Irpef, non mancano le domande su come gestire al meglio i benefici fiscali in caso di modifiche alla titolarità. La questione si fa particolarmente interessante se si parla di usufrutto: come gestire le rate residue delle detrazioni Irpef in caso di concessione gratuita dell’usufrutto di un immobile?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito FiscoOggi, chiarisce un aspetto cruciale di questa situazione.

Scopriamo insieme i dettagli: chi ha diritto alle detrazioni? Rimangono al nudo proprietario o passano all’usufruttuario?

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La domanda del lettore: l’usufrutto gratuito

Il quesito posto da un contribuente e pubblicato sul portale FiscoOggi rappresenta una situazione comune ma al tempo stesso complessa, che richiede una chiara interpretazione della normativa fiscale.

Il lettore chiede:

“Se concedo gratuitamente l’usufrutto di un immobile in cui ho effettuato lavori di ristrutturazione e per i quali sto usufruendo delle detrazioni Irpef, le rate residue di detrazione posso mantenerle io, in qualità di nudo proprietario, o spetteranno all’usufruttuario?”

Questo interrogativo sottolinea un aspetto fondamentale della gestione immobiliare: il rapporto tra il diritto di usufrutto e la titolarità delle agevolazioni fiscali. Concedere gratuitamente l’usufrutto, infatti, significa trasferire a un’altra persona il diritto di godimento e utilizzo dell’immobile, mantenendo però la nuda proprietà.

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Tale situazione può generare dubbi, soprattutto quando il proprietario ha effettuato lavori di ristrutturazione e beneficia di detrazioni fiscali ancora in corso. Chi ha il diritto di continuare a usufruirne?

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, quando si costituisce un diritto di usufrutto su un immobile, sia esso a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione Irpef residue per lavori di ristrutturazione rimangono al nudo proprietario e non si trasferiscono all’usufruttuario. Questo principio deriva dalla normativa fiscale vigente (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir), che prevede il trasferimento delle agevolazioni solo in caso di vendita o di donazione dell’immobile.

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Il ragionamento si basa sul fatto che l’usufrutto, pur conferendo all’usufruttuario il diritto di godimento del bene, non comporta il trasferimento della proprietà. La detrazione, dunque, resta legata al titolare originario, ossia al nudo proprietario.

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Le eccezioni alla regola

Un caso diverso emerge nel momento in cui si vende l’immobile e contemporaneamente si costituisce il diritto di usufrutto. In questo scenario, le quote di detrazione non ancora usufruite dal venditore si trasferiscono al nuovo nudo proprietario, in quanto è quest’ultimo che assume la titolarità dell’immobile.

Questa eccezione è un’ulteriore conferma del principio secondo cui le detrazioni seguono la titolarità del diritto reale sull’immobile.