Con il Provvedimento Prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’estensione delle disposizioni già vigenti in merito all’utilizzo e alla cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda le nuove mensilità di riferimento.
Il provvedimento non dispone solo l’estensione delle direttive ai nuovi crediti, ma stabilisce anche tutte le nuove scadenze per l’invio della Comunicazione per la scelta della cessione, e per l’utilizzo dei crediti da parte del primo cessionario.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàCessione Credito energia: estese disposizioni del 30 giugno 2022
Come abbiamo visto diverse volte, le disposizioni che regolamentano l’utilizzo e la cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, sono state definite con il Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Ebbene, il Provvedimento del 26 gennaio 2023 ha provveduto ad estendere l’applicazione delle regole già vigenti a favore dei crediti d’imposta riguardanti le nuove mensilità.
Nello specifico, le disposizioni sono state estese ai seguenti crediti:
- Credito d’imposta (40%) a favore delle imprese energivore, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel mese di dicembre 2022;
- Credito d’imposta (40%) a favore delle imprese gasivore, per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel mese di dicembre 2022;
- Credito d’imposta (30%) a favore delle imprese – diverse da quelle energivore – che sono dotate di almeno un contatore di energia elettrica con potenza pari o superiore a 4,5 kW, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel mese di dicembre 2022;
- Credito d’imposta (40%) a favore delle imprese – diverse da quelle gasivore – per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel mese di dicembre 2022.
Esattamente come accade per i crediti d’imposta derivanti da tutte le mensilità che vanno da Gennaio a Novembre 2022, anche i crediti elencati potranno essere utilizzati in due modi:
- Utilizzo in compensazione con l’F24 (con possibilità di frazionare il credito);
- Cessione del credito. In questo caso non ci sarà possibilità di frazionare l’importo, il credito potrà essere ceduto esclusivamente per intero.
Ricordiamo inoltre che la nuova Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio, ha stabilito l’estensione dei bonus energia, gas e carburante anche in riferimento al primo trimestre del 2023.
Per saperne di più, leggi: Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità
Advertisement - PubblicitàUtilizzo credito bonus energia, gas, carburante: le modalità
I crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante possono essere fruiti appunto – in alternativa alla compensazione – mediante cessione del credito d’imposta.
Le due tipologie di utilizzo del credito devono essere intese in maniera alternativa. Pertanto, nel caso in cui si procedesse con la richiesta di cessione, e questa non venisse rifiutata, il cedente non potrà successivamente scegliere di utilizzare lo stesso credito in compensazione.
Allo stesso modo, se si sceglie di impiegare anche solo parte del credito per compensare contributi, tributi e premi con l’F24, non si potrà poi optare successivamente per la cessione del credito.
Se l’impresa – direttamente beneficiaria delle agevolazioni per l’acquisto di energia e gas – sceglie di vendere il credito spettante (e quindi di effettuare la cessione), avrà la possibilità di farlo a favore di tutti i soggetti.
La prima operazione di vendita, difatti, si intende come cessione “jolly”, e quindi può essere effettuata liberamente, senza restrizioni in merito ai possibili cessionari. Attenzione, anche qui rimane comunque l’obbligo di vendere il credito solo per intero.
Il cessionario che acquista per primo il credito dell’impresa, potrà scegliere, a sua volta, di utilizzarlo (anche frazionato) in compensazione, oppure di procedere con la seconda cessione. In questo caso, sarà possibile vendere il credito (sempre per intero) solo a favore dei cosiddetti soggetti “qualificati”, ovvero:
- Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
- Imprese di assicurazione autorizzare ad operare in Italia.
Nel caso si effettui la seconda cessione, i soggetti “qualificati” che acquistano il credito potranno, a loro volta:
- Utilizzarlo in compensazione con l’F24, anche frazionato;
- Cederlo per la terza e ultima volta, sempre per intero.
La terza operazione di cessione può essere conseguita dai soggetti “qualificati” solo a favore di altri soggetti “qualificati”.
Advertisement - PubblicitàComunicazione cessione credito: tutte le nuove scadenze
Per quanto riguarda le operazioni di compensazione e cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus energia, gas e carburante, il Provvedimento del 26 gennaio 2023 ha stabilito nuovi termini e scadenze da rispettare.
In merito ai 4 crediti d’imposta sopra elencati (per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore) riferiti tutti al mese di dicembre 2022, la Comunicazione per la cessione del credito potrà essere inviata alle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.
La Comunicazione per la scelta della cessione del credito deve invece essere trasmessa entro la data del:
- 22 marzo 2023:
-
- Per il credito d’imposta (20%) a favore delle imprese agricole e della pesca, per le spese legate all’acquisto di carburante sostenute nel corso del terzo trimestre 2022. La scadenza prima era fissata al 21 dicembre 2022.
- 21 giugno 2023:
-
- Per il credito d’imposta (20%) a favore delle imprese agricole, agromeccaniche e della pesca, per le spese legate all’acquisto di carburante sostenute nel corso del quarto trimestre 2022. La scadenza prima era fissata al 31 marzo 2023.
- 20 settembre 2023 (prima era al 31 dicembre 2022):
-
- Per il credito d’imposta (25%) a favore delle imprese energivore, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
- Per il credito d’imposta (25%) a favore delle imprese gasivore, per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso del terzo trimestre 2022;
- Per il credito d’imposta (15%) a favore delle imprese non energivore con almeno un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kW, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
- Per il credito d’imposta (25%) a favore delle imprese non gasivore, per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso del terzo trimestre 2022.
- 20 settembre 2023 (prima era al 31 marzo 2023):
-
- Per il credito d’imposta (40%) a favore delle imprese energivore, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2022;
- Per il credito d’imposta (40%) a favore delle imprese gasivore, per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2022;
- Per il credito d’imposta (30%) a favore delle imprese non energivore con almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, per le spese legate all’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- Per il credito d’imposta (40%) a favore delle imprese non gasivore, per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Advertisement - PubblicitàUtilizzo credito primo cessionario: le nuove scadenze
In seguito alla prima operazione di cessione, il cessionario che acquista il credito potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo a soggetti qualificati.
I nuovi termini di scadenza per l’utilizzo del credito da parte del primo cessionario sono i seguenti:
- 30 settembre 2023:
-
- Per credito alle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
- Per credito alle imprese gasivore (terzo trimestre 2022);
- Per credito alle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
- Per credito alle imprese non gasivore (terzo trimestre 2022);
- Per credito alle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);
- Per credito alle imprese gasivore (ottobre e novembre 2022);
- Per credito alle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
- Per credito alle imprese non gasivore (ottobre e novembre 2022);
- Per credito alle imprese energivore (dicembre 2022);
- Per credito alle imprese gasivore (dicembre 2022);
- Per credito alle imprese non energivore (dicembre 2022);
- Per credito alle imprese non gasivore (dicembre 2022).
- 31 marzo 2023:
-
- Per credito alle imprese agricole e della pesca (terzo trimestre 2022).
- 30 giugno 2023:
-
- Per credito alle imprese agricole e della pesca (quarto trimestre 2022).
Leggi anche: “Bonus Gas: chi sono le imprese “gasivore”? Tutti i requisiti”