L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’estensione delle disposizioni già vigenti in merito all’utilizzo e alla cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda le nuove mensilità di riferimento.
Con il Provvedimento Prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’estensione delle disposizioni già vigenti in merito all’utilizzo e alla cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda le nuove mensilità di riferimento.
Il provvedimento non dispone solo l’estensione delle direttive ai nuovi crediti, ma stabilisce anche tutte le nuove scadenze per l’invio della Comunicazione per la scelta della cessione, e per l’utilizzo dei crediti da parte del primo cessionario.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Come abbiamo visto diverse volte, le disposizioni che regolamentano l’utilizzo e la cessione del credito d’imposta derivante dai Bonus Energia, Gas e Carburante, sono state definite con il Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Ebbene, il Provvedimento del 26 gennaio 2023 ha provveduto ad estendere l’applicazione delle regole già vigenti a favore dei crediti d’imposta riguardanti le nuove mensilità.
Nello specifico, le disposizioni sono state estese ai seguenti crediti:
Esattamente come accade per i crediti d’imposta derivanti da tutte le mensilità che vanno da Gennaio a Novembre 2022, anche i crediti elencati potranno essere utilizzati in due modi:
Ricordiamo inoltre che la nuova Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio, ha stabilito l’estensione dei bonus energia, gas e carburante anche in riferimento al primo trimestre del 2023.
Per saperne di più, leggi: Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità
Advertisement - PubblicitàI crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante possono essere fruiti appunto – in alternativa alla compensazione – mediante cessione del credito d’imposta.
Le due tipologie di utilizzo del credito devono essere intese in maniera alternativa. Pertanto, nel caso in cui si procedesse con la richiesta di cessione, e questa non venisse rifiutata, il cedente non potrà successivamente scegliere di utilizzare lo stesso credito in compensazione.
Allo stesso modo, se si sceglie di impiegare anche solo parte del credito per compensare contributi, tributi e premi con l’F24, non si potrà poi optare successivamente per la cessione del credito.
Se l’impresa – direttamente beneficiaria delle agevolazioni per l’acquisto di energia e gas – sceglie di vendere il credito spettante (e quindi di effettuare la cessione), avrà la possibilità di farlo a favore di tutti i soggetti.
La prima operazione di vendita, difatti, si intende come cessione “jolly”, e quindi può essere effettuata liberamente, senza restrizioni in merito ai possibili cessionari. Attenzione, anche qui rimane comunque l’obbligo di vendere il credito solo per intero.
Il cessionario che acquista per primo il credito dell’impresa, potrà scegliere, a sua volta, di utilizzarlo (anche frazionato) in compensazione, oppure di procedere con la seconda cessione. In questo caso, sarà possibile vendere il credito (sempre per intero) solo a favore dei cosiddetti soggetti “qualificati”, ovvero:
Nel caso si effettui la seconda cessione, i soggetti “qualificati” che acquistano il credito potranno, a loro volta:
La terza operazione di cessione può essere conseguita dai soggetti “qualificati” solo a favore di altri soggetti “qualificati”.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda le operazioni di compensazione e cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus energia, gas e carburante, il Provvedimento del 26 gennaio 2023 ha stabilito nuovi termini e scadenze da rispettare.
In merito ai 4 crediti d’imposta sopra elencati (per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore) riferiti tutti al mese di dicembre 2022, la Comunicazione per la cessione del credito potrà essere inviata alle Entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023.
La Comunicazione per la scelta della cessione del credito deve invece essere trasmessa entro la data del:
In seguito alla prima operazione di cessione, il cessionario che acquista il credito potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo a soggetti qualificati.
I nuovi termini di scadenza per l’utilizzo del credito da parte del primo cessionario sono i seguenti:
Leggi anche: “Bonus Gas: chi sono le imprese “gasivore”? Tutti i requisiti”
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