Le aliquote IVA sulle case prefabbricate dipendono dal tipo di contratto: ordinaria al 22% per componenti assemblati, ridotta al 4% o 10% per case complete chiavi in mano.
L’acquisto di componenti di una casa prefabbricata, da assemblare tramite tecnici specializzati della società venditrice, è soggetto all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Tuttavia, questa aliquota potrebbe essere ridotta al 4% o al 10% solo nel caso in cui la fornitura avvenga attraverso un contratto di appalto che prevede la costruzione e consegna della casa “chiavi in mano”.
Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 246/2024.
Ma quando è possibile beneficiare delle agevolazioni IVA? E quali sono le conseguenze di un’applicazione errata delle aliquote?
Continua a leggere per approfondire i dettagli di questa tematica.
Sommario
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il regime IVA dipende dalla natura del contratto. Quando un’impresa si impegna a consegnare una casa completa, si configura come una vendita di abitazione, la quale, in presenza di requisiti specifici, può accedere a aliquote IVA agevolate (4% o 10%).
Al contrario, se l’acquisto riguarda soltanto i pezzi prefabbricati da assemblare, senza un contratto di costruzione globale, si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Nel caso specifico della risposta n. 246/2024, il cliente ha acquistato pareti prefabbricate che saranno montate, ma l’operazione non rientra nella definizione di vendita immobiliare. Pertanto, l’aliquota agevolata non è applicabile.
Per le transazioni transfrontaliere, l’Agenzia richiama l’uso del regime One Stop Shop (OSS). Questo sistema semplifica il pagamento dell’IVA per beni e servizi forniti in diversi Stati membri dell’Unione Europea, consentendo il versamento in un unico Stato.
Tuttavia, questa semplificazione non incide sulla determinazione dell’aliquota applicabile: è necessario valutare la natura dell’operazione, come nel caso delle case prefabbricate.
Advertisement - PubblicitàLe aliquote IVA agevolate (4% o 10%) rappresentano una significativa opportunità di risparmio fiscale, ma la loro applicazione è strettamente vincolata a determinate condizioni previste dalla normativa. Analizziamo i due casi principali in cui si possono applicare queste agevolazioni:
L’aliquota più bassa del 4% è riservata a casi particolari, come l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
Nel contesto delle case prefabbricate, l’aliquota del 4% si applica solo se l’impresa fornisce e costruisce l’intera abitazione, consegnandola chiavi in mano, e se il contratto di appalto rientra nei parametri dell’agevolazione per la prima casa.
L’aliquota ridotta del 10% è più ampia e può essere applicata nei seguenti casi:
Nel caso delle case prefabbricate, l’aliquota del 10% può essere applicata se l’azienda produttrice si impegna a consegnare l’immobile finito, e se l’uso dell’abitazione è chiaramente destinato a scopi privati e non a uso produttivo.
Secondo la Risoluzione 503351/1974, l’aliquota IVA ordinaria del 22% si applica quando:
La Risoluzione sottolinea che, in questi casi, l’operazione si qualifica come una vendita di beni mobili e non come una cessione immobiliare. Questo perché i componenti forniti costituiscono oggetto dell’attività ordinaria dell’impresa, ossia la produzione di materiali prefabbricati. Pertanto, l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria.
Un esempio pratico è il caso di un cliente che acquista i pannelli prefabbricati per una casa e ne commissiona il montaggio alla stessa azienda venditrice: non trattandosi della vendita di un immobile, ma di singoli materiali, si applica l’IVA al 22%.
Advertisement - PubblicitàLa chiave per distinguere tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria risiede nel tipo di contratto stipulato:
Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, è essenziale che l’operazione sia correttamente documentata. I principali documenti richiesti includono:
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