L’Agenzia delle Entrate ha recentemente risposto a un quesito pubblicato su FiscoOggi, il portale ufficiale dell’ente, che riguarda la corretta indicazione della causale nei bonifici destinati a pagamenti per lavori di ristrutturazione edilizia.
La domanda posta dal lettore riguarda un errore frequente, ovvero l’indicazione della causale errata, e i relativi effetti sulla possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali.
Sommario
Il quesito presentato all’Agenzia delle Entrate è il seguente:
“Nel bonifico fatto per il pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia ho erroneamente indicato la causale prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (legge n. 296/2006). Ho perso il diritto di richiedere la detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir?”
Questa è una preoccupazione legittima, in quanto la normativa italiana prevede che per poter ottenere le detrazioni fiscali è necessario indicare correttamente il riferimento normativo durante il pagamento dei lavori edili. Questo vincolo, però, può generare confusione tra i contribuenti, portando a errori formali che, in alcuni casi, potrebbero mettere a rischio la possibilità di ottenere l’agevolazione fiscale desiderata.
Ma è davvero così?
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Advertisement - PubblicitàL’Agenzia ha chiarito che, nel caso specifico esposto dal contribuente, non si perde il diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir per i lavori di ristrutturazione edilizia, anche se nel bonifico è stata erroneamente indicata la causale relativa agli interventi di risparmio energetico.
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Il motivo di tale conferma risiede nel fatto che, come già ribadito in diversi documenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate, un errore materiale nella causale del bonifico non compromette l’agevolazione, purché siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa per la fruizione della detrazione.
In altre parole, se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti, l’errore nel riferimento normativo non comporta la perdita del beneficio fiscale.
Advertisement - PubblicitàPer poter usufruire della detrazione fiscale anche in presenza di un errore formale nel bonifico, è fondamentale che:
Quindi, l’errore formale nel bonifico non pregiudica l’obbligo dell’istituto di credito di trattenere la ritenuta d’acconto, che è uno dei principali requisiti per il riconoscimento delle detrazioni.
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