Il Bonus Ristrutturazione e l’Ecobonus sono gli incentivi in ambito edile che risultano maggiormente versatili per via delle numerose categorie di interventi che ammettono.
Entrambe le agevolazioni prevedono che si possa fruire di una detrazione sulle spese sostenute, con recupero in 10 quote di pari importo per 10 anni. Per i casi che ancora lo concedono, inoltre, i due bonus prevedono anche la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, attualmente per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024.
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Sia il Bonus Ristrutturazione che l’Ecobonus prevedono la possibilità di sostenere le spese anche mediante finanziamento. Il che significa che sarà possibile rivolgersi ad una finanziaria per l’erogazione dei costi agevolabili legati agli interventi, per poi restituire a rate la somma prestata e fruire comunque degli incentivi in detrazione.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’Ecobonus nello specifico consiste in una detrazione IRPEF o IRES che viene concessa in misura differente (da minimo 50% a massimo 85%) e con limiti di spesa differenti (da 30.000 euro a 100.000 euro) a seconda degli interventi che si realizzano. I lavori si possono conseguire su tutte le tipologie di immobili esistenti e accatastate, che siano residenziali o strumentali.
Il Bonus Ristrutturazione concede invece una detrazione IRPEF pari al 50% per interventi da conseguire nelle abitazioni e negli edifici residenziali, con un massimale pari a 96.000 euro. Ricordiamo, tra l’altro, che l’agevolazione è prevista in realtà nella misura del 36% e con un limite pari a 48.000 euro, ma è stata “potenziata” in misura maggiore fino alla data attuale del 31 dicembre 2024. Se non dovessero esserci proroghe entro tale data, l’incentivo tornerà al 36% a partire da gennaio 2025 (approfondisci qui).
Per entrambi gli incentivi, come detto, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento per pagare le spese a rate, così come ricorda la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, recante la guida aggiornata a tutti i bonus edilizi 2023.
Possiamo leggere in particolare che:
“Il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento […].”
È obbligatorio tuttavia che anche la società finanziaria rispetti i metodi di pagamento concessi per le agevolazioni, e che quindi il bonifico destinato al fornitore contenga tutti i dati necessari normalmente richiesti.
Advertisement - PubblicitàUlteriori spiegazioni sul tema sono state fornite anni fa con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, dove appunto, in merito all’Ecobonus e al Bonus Ristrutturazione, si spiegava che i contribuenti possono usufruire delle agevolazioni anche nel caso in cui dovessero pagare le spese mediante la concessione di un finanziamento da restituire a rate.
In particolare, si chiarisce, generalmente le due agevolazioni sono tenute al rispetto del principio secondo cui la detrazione non viene concessa per i pagamenti eseguiti con modalità differenti da quelle stabilite dalla normativa.
I pagamenti possono avvenire nello specifico solo mediante bonifico bancario o postale, che deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
Si spiega che anche nel caso in cui il beneficiario volesse usufruire del Bonus Ristrutturazione o dell’Ecobonus per il conseguimento di spese oggetto di finanziamento, sarà possibile farlo.
La società che eroga il finanziamento, tuttavia, dovrà anch’essa rispettare i metodi di pagamento previsti, e quindi dovrà disporre il bonifico nei confronti del fornitore specificando tutti i dati riconducibili all’usufrutto dell’agevolazione a favore del contribuente.
Tale disposizione, si legge, è finalizzata a consentire alle banche o alle poste di operare la ritenuta dell’8% come acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare della detrazione. L’obbligo di applicare la ritenuta è previsto in particolare dall’art. 25 del DL n. 78 del 31 maggio 2010.
Il contribuente beneficiario della detrazione, a tal proposito, dovrà conservare anch’egli obbligatoriamente una copia del bonifico effettuato dalla finanziaria al fornitore delle prestazioni.
Si fa presente infine che, nel caso di richiesta di finanziamento, l’anno di sostenimento della spesa da considerare sarà quello in cui la società effettua il bonifico.
I finanziamenti possono essere richiesti anche in relazione all’usufrutto del Bonus Mobili. Per saperne di più, leggi: “Bonus Mobili: sono ammessi i pagamenti a rate”
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