Nel caso in cui un contribuente che sta beneficiando del Bonus Ristrutturazione dovesse venire a mancare prima di aver concluso la fruizione della detrazione in 10 anni, c’è la possibilità che l’agevolazione venga trasferita al beneficio dell’erede o degli eredi del de cuius.
Il trasferimento della detrazione tuttavia non sempre è possibile.
Esistono infatti dei casi in cui il successore – pur avendo ereditato la proprietà del bene oggetto di interventi e oggetto di detrazione – non acquisisce il diritto a beneficiare dell’agevolazione per le rate residue che il de cuius non ha fatto a tempo a detrarre. Le quote rimanenti da usufruire in questo caso andranno perdute.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il trasferimento delle rate residue non ancora fruite del Bonus Ristrutturazione avviene solo se l’erede o gli eredi, in seguito alla morte del beneficiario diretto, mantengono la disponibilità materiale e diretta del bene oggetto di agevolazione.
In quest’ottica, nel caso in cui fosse uno solo degli eredi a mantenere la disponibilità dell’immobile, sarà solo questo a poter acquisire il diritto di usufruire delle quote rimanenti.
Allo stesso modo, se invece la disponibilità del bene venisse acquisita da un soggetto che non risulta essere legalmente erede del deceduto (ad es. il convivente), egli non potrà beneficiare delle rate residue di detrazione. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni: convivente escluso se non è erede”
In sostanza, per acquisire il diritto di usufruire del Bonus Ristrutturazione al posto del deceduto, il soggetto coinvolto dovrà obbligatoriamente soddisfare due criteri fondamentali:
Il punto è stato ribadito di recente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 1, con la sentenza n. 130 del 23 marzo 2023.
La vicenda in questione riguarda un contribuente che ha impugnato un cartella di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle Entrate in seguito al controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell’ex art. 36 ter del DPR 600/73, per il periodo d’imposta 2015.
Il soggetto in particolare aveva inserito nella dichiarazione dei redditi le rate residue del Bonus Ristrutturazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico in riferimento alle spese sostenute nel 2015 dal beneficiario diretto dell’agevolazione, oggi deceduto.
Dal controllo formale risultò invece che non aveva diritto ad usufruirne, in quanto non aveva mantenuto la disponibilità materiale e diretta degli alloggi presenti nel fabbricato ereditato. Gli appartamenti nello specifico erano concessi in locazione dal deceduto, e sono rimasti locati anche dopo che la detrazione è caduta in successione.
Il contribuente decideva dunque di presentare ricorso, ritenendo che:
“[…] per la tipologia degli interventi svolti dal de cuius su parti comuni di immobili di sua proprietà, doveva ritenersi legittimo che la relativa detrazione fiscale, spettante al de cuius, potesse trasmettersi validamente agli eredi, anche se questi non avevano conservato “la detenzione materiale e diretta” degli stessi immobili […]”
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Advertisement - PubblicitàIl ricorso dell’erede è stato accolto dai giudici di primo grado, che hanno ritenuto infondata la tesi mossa dall’ufficio delle Entrate secondo cui “[…] essendo gli alloggi dell’immobile locati a terzi (come del resto già prima della successione), il D. non ne avrebbe […] il “possesso o detenzione” richiesti dalla norma e legittimanti la possibilità di portare le spese sostenute […] in detrazione.”
La CTP Torino ha ritenuto la tesi illegittima, sulla base del principio che: “il titolare della cosa locata risulta, per un verso, proprietario legittimo dì quest’ultima, per l’altro, possessore “mediato””.
Per via di questo, le rate residue secondo i giudici potevano essere fatte valere anche dall’erede.
La decisione tuttavia è stata completamente ribaltata con il recente parere dei giudici della CTR Piemonte, che hanno ritenuto la sentenza di primo grado illegittima in quanto basata su interpretazioni delle norme del tutto errate.
Viene difatti ribadito ancora una volta che il TUIR, all’art. 16-bis comma 8, stabilisce che:
“In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”
Tenendo a mente questa come regola base per i casi in cui la detrazione che cade in successione, si legge, non è comprensibile il processo logico attraverso il quale i giudici della CTP giungono a ritenere che il contribuente abbia diritto ad usufruire delle quote residue di detrazione spettanti al de cuius.
I giudici di secondo grado infatti ritengono invece che il soggetto che ha ereditato la proprietà dell’immobile – pur mantenendone il “possesso mediato” – non ne ha mantenuto invece la disponibilità diretta e materiale.
Advertisement - PubblicitàGli immobili oggetto di Bonus Ristrutturazione risultano concessi in locazione, pertanto la detenzione materiale e diretta appartiene ai soggetti che attualmente vivono in affitto negli alloggi.
Il proprietario in questo caso conserva solo il possesso mediato, e quindi solo la proprietà senza la possibilità di disporre o utilizzare il bene.
I giudici della CTR ritengono, per l’appunto, che il Legislatore abbia specificatamente stabilito che la qualità della “detenzione” debba essere “materiale” e “diretta”, proprio per escludere dal diritto al beneficio gli eredi che – pur mantenendo il possesso mediato su immobili ereditati in successione – non ne possono disporre in maniera materiale e diretta.
In virtù di quanto spiegato, i giudici di secondo grado hanno quindi accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la cartella di pagamento notificata.
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