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Bonus Proprietà Contadina: affitto comporta sempre decadenza

Il Bonus piccola proprietà contadina è un’agevolazione in vigore ormai da più di 10 anni che concede la possibilità di acquistare dei terreni agricoli usufruendo di notevoli sconti sul pagamento delle imposte legate al trasferimento della proprietà.

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Il Bonus piccola proprietà contadina è un’agevolazione in vigore ormai da più di 10 anni, istituita con il DL n. 194 del 30 dicembre 2009, che concede la possibilità di acquistare dei terreni agricoli (e relative pertinenze) usufruendo di notevoli sconti sul pagamento delle imposte legate al trasferimento della proprietà.

L’incentivo è stato di recente prorogato con la Legge di Bilancio 2023, che ha esteso inoltre la platea dei possibili beneficiari anche a favore dei soggetti non iscritti alla Gestione Speciale INPS.

Le regole di base da rispettare, tuttavia, sono rimaste le stesse. Ad esempio, il richiedente che acquista il fondo, dovrà mantenerne la proprietà e la gestione per un tempo minimo di 5 anni. Qualora questo dovesse essere concesso in locazione, il soggetto beneficiario perderebbe ogni diritto agli incentivi e andrebbe incontro alla decadenza del bonus proprietà contadina.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Acquisto terreni aree montane: bonus per tutti con obbligo coltivazione

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Bonus Proprietà Contadina: cessione entro 5 anni, cosa accade

Si è nuovamente parlato del bonus piccola proprietà contadina con l’Ordinanza n. 11033 del 26 aprile 2023 della Cassazione civile, trattata in data oggi 29 maggio 2023 sul portale FiscoOggi.

Viene ribadito qui che, nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovesse procedere ad affittare il terreno acquistato prima che siano trascorsi 5 anni dall’acquisto, ciò comporterebbe automaticamente la decadenza dall’incentivo, con conseguente avvio delle procedure di recupero delle imposte non corrisposte e l’applicazione delle relative sanzioni.

La normativa infatti prevede che chi intende beneficiare del bonus proprietà contadina, debba obbligatoriamente mantenere la proprietà del fondo, e gestirlo in prima persona, per i primi 5 anni dall’atto di acquisto agevolato.

Ciò significa che, in questo periodo di tempo, qualora dovesse venderlo, affittarlo o anche semplicemente farlo amministrare a qualcun altro al suo posto, il beneficiario andrebbe a perdere ogni diritto legato all’incentivo.

Ma attenzione, perché sono previste anche delle eccezioni a questa regola.

In particolare, il soggetto beneficiario potrà evitare la decadenza dall’agevolazione solo se dovesse vendere, affittare o concedere in godimento il fondo – entro i primi 5 anni – a favore:

  • Del proprio coniuge;
  • Di parenti diretti entro il terzo grado;
  • Di parenti affini (acquisiti dal coniuge) entro il secondo grado.

In questo caso però, anche il coniuge o il familiare in questione deve risultare in possesso dei requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione.

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Beneficiari anche i non iscritti a Gestione speciale: i requisiti

Il bonus proprietà contadina fino al 31 dicembre 2022 poteva essere beneficiato solo per mano di coltivatori e imprenditori agricoli iscritti alla Gestione speciale INPS dei lavoratori autonomi in agricoltura.

A partire dal 1° gennaio 2023, invece, la Manovra 2023 ha stabilito che l’incentivo può essere fruito anche per mano di soggetti che non sono iscritti alla Gestione speciale, ma che si impegnano ad iscrivercisi entro due anni dall’atto di acquisto del fondo. Ci sono però anche altri criteri da soddisfare.

In particolare, i soggetti non iscritti alla Gestione speciale possono beneficiare del bonus se:

  • Hanno un’età inferiore a 40 anni;
  • Si impegnano ad iscriversi alla Gestione speciale INPS entro massimo 24 mesi dalla data di acquisto. In questo caso, sarà necessario allegare all’atto di acquisto un’apposita dichiarazione che ne attesti l’impegno.

Chiaramente, qualora il soggetto non dovesse provvedere all’iscrizione entro 2 anni dall’acquisto, si andrebbe incontro alla decadenza dall’agevolazione.

Il bonus piccola proprietà contadina, in particolare, consiste nella riduzione delle imposte legate all’atto di acquisto del fondo con relative pertinenze, ma non solo.

Nello specifico:

  1. L’imposta di registro e l’imposta ipotecaria saranno dovute in misura fissa;
  2. L’imposta catastale sarà pari all’1%;
  3. Il compenso da corrispondere al notaio che predispone l’atto sarà ridotto della metà.

Leggi anche: “Requisiti obbligatori e decadenza: quando non si applica



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TAGS: Bonus Proprietà Contadina, Proprietà Contadina

Autore: Redazione Online

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