Il Bonus Mobili è un’agevolazione molto differente da quelle normalmente più note in ambito edilizio, e per questo segue diverse regole che sono valide esclusivamente nel suo caso.
Le differenze con gli altri bonus casa riguardano principalmente il fatto che il Bonus Mobili sia diretto esclusivamente alle spese legate ad acquisti e non a lavori edilizi, nonché la caratteristica che per essere fruito debba essere “collegato” ad un altro incentivo tra: Bonus Ristrutturazione, Superbonus o Sismabonus (approfondisci qui).
Esistono tuttavia anche altri aspetti che distinguono il Bonus Mobili dagli altri incentivi, come ad esempio il divieto che non ammette il trasferimento della detrazione per decesso o per cessione.
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Advertisement - PubblicitàCon la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva espressamente chiarito che:
“Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia […] è ceduta.”
Tale concessione tuttavia si rivolge solamente al contribuente che risulta beneficiario diretto della detrazione. In tal caso, se il soggetto dovesse provvedere a vendere (o donare) l’immobile prima di concludere la fruizione, avrà diritto a continuare a fruirne anche in seguito alla cessione.
Il Bonus Mobili, a questo proposito, prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, mediante recupero in 10 anni con la dichiarazione dei redditi.
Advertisement - PubblicitàLa condizione è differente però se si parla del Bonus Mobili in relazione alla possibilità di trasferimento della detrazione a favore di qualcun altro.
L’agevolazione infatti non può essere oggetto di trasferimento ad altri, né per cessione né per decesso.
Questo significa che il contribuente che vende (o dona) l’immobile oggetto di interventi prima di concludere la fruizione della detrazione, non potrà in alcun modo scegliere di trasferire le rate residue a beneficio dell’acquirente (o donatario) dell’immobile.
Allo stesso modo, nel caso in cui il beneficiario diretto del Bonus Mobili dovesse venire a mancare prima di concludere i 10 anni previsti per la fruizione, il beneficio non potrebbe essere trasferito agli eredi del defunto, ma andrebbe semplicemente perduto.
Lo stesso divieto di trasferimento è previsto anche per il Bonus Barriere Architettoniche con detrazione al 75%.
Possono invece essere trasferite a favore dell’acquirente o dell’erede le rate residue di detrazione non ancora fruite relative a:
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