Il Bonus Energia è il credito d’imposta previsto per le imprese energivore e non energivore che acquistano energia elettrica e la consumano nei mesi di riferimento. Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia, Gas e Carburante: estese modalità, nuovo modello e nuove scadenze”
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accertamento delle spese ammissibili per poter accedere all’incentivo. Si potranno dimostrare le spese sostenute esclusivamente mediante le fatture d’acquisto, e non dovrà essere considerata l’energia che è stata rivenduta.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di oggi è stato oggetto della risposta ad interpello n. 538 del 31 ottobre 2022.
L’istante è una società operante nel settore chimico, che dichiara di essere iscritta nell’elenco CSEA (consultabile qui) in qualità di impresa energivora, ovvero a forte consumo di energia elettrica.
L’impresa rappresenta di acquistare energia elettrica all’ingrosso, sia per i propri consumi, sia per rivendere la stessa a favore di imprese terze facenti parti dello stesso polo industriale.
L’istante afferma inoltre di avere sottoscritto con la società fornitrice (mediante la quale acquista l’energia per sé e per le imprese terze) un contratto di acquisto “a programma”, basato su quello che è il fabbisogno dell’intero polo industriale.
La società fornitrice emette dunque, a favore dell’impresa energivora istante, delle fatture di cessione che riportano in oggetto l’intero quantitativo di energia acquistata per sé e per le imprese terze.
Nelle fatture che invece l’impresa energivora emette nei confronti delle imprese terze, sono presenti i consumi ben distinti in riferimento ad ogni impresa terza.
Ciò posto, l’istante afferma di voler beneficiare del credito d’imposta concesso con il Bonus Energia, in riferimento però alle sole spese relative ai consumi di energia elettrica che l’impresa energivora acquista per uso proprio.
Chiede a questo proposito in che modo si debba determinare la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel corso del primo e del secondo trimestre 2022, visto appunto il fatto che le fatture emesse dalla società fornitrice riguardano l’intero ammontare di energia consumata da tutto il polo industriale.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ricorda che per quanto riguarda i primi due trimestri del 2022, le imprese energivore possono beneficiare del Bonus Energia:
A questo proposito, si ricorda che rientrano tra le spese ammissibili ai fini dell’accesso al credito d’imposta solo le spese relative all’acquisto della componente energetica, che comprende:
Sono escluse pertanto le spese relative ad ogni onere accessorio, diretto o indiretto, indicato in fattura che sia differente da quelle comprese nella componente energetica.
Viene chiarito a questo proposito che con la formulazione “componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata”, la normativa vuole intendere che le imprese potranno accedere all’incentivo solo per le spese relative all’energia acquistata che effettivamente sono rimaste a proprio carico.
Non possono accedervi dunque per la parte di energia acquistata che poi è stata rivenduta a favore di imprese terze, ma solo, appunto, per la parte che consumano direttamente.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco spiega che tutte le spese effettuate devono essere correttamente dimostrate mediante le fatture di acquisto.
In particolare, per quanto riguarda il caso presentato dall’impresa istante, la spesa sostenuta dovrà essere calcolata tenendo conto della quantità di energia acquistata.
All’importo di spesa complessiva riferibile al periodo di riferimento andrà applicato il prezzo medio di acquisto che risulta dalle relative fatture. Non si dovrà tener conto invece del prezzo medio relativo all’energia rivenduta.
Questo significa che la percentuale prevista per legge (20% per il primo trimestre 2022 e 25% per il secondo trimestre 2022) deve essere applicata alla spesa relativa alla quantità di energia acquistata, al netto di quella rivenduta.
Il risultato si dovrà poi moltiplicare per il prezzo medio di acquisto per kWh.
Come detto prima, nelle spese ammissibili possono essere incluse anche quelle relative al dispacciamento e alla commercializzazione.
Il Fisco ricorda infine che in ogni caso non si dovranno considerare le spese sostenute dopo la data del 31 dicembre 2022, scadenza ultima per poter utilizzare i crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia.
Leggi anche: “Bonus Energia e Gas quarto trimestre 2022: ecco i Codici Tributo”
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