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Bonus Energia: sì imprese neocostituite, ma esistono limiti?

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Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Energia e Gas è destinato alle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore che presentano determinati requisiti.

L’agevolazione si compone di diversi crediti d’imposta, che vengono concessi in misura più o meno elevata a seconda della tipologia di impresa e della mensilità di riferimento.

Tra i requisiti richiesti per usufruire del Bonus Energia, c’è quello che impone che le imprese beneficiarie possano dimostrare di aver subìto un incremento dei costi della componente energetica pari ad almeno il 30% nel periodo di riferimento del 2022, rispetto ai costi sostenuti nello stesso periodo del 2019.

Di recente è stato chiarito, tuttavia, che anche le imprese neocostituite (e quindi che nel 2019 non esistevano ancora) hanno diritto ad accedere ai crediti d’imposta destinati al contenimento dei prezzi energetici.

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Energia: impresa energivora che produce e autoconsuma

Questo tema legato all’usufrutto del Bonus Energia è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 193 del 7 febbraio 2023.

L’istante rappresenta di essere una società – appartenente ad un Gruppo multinazionale – che si occupa di svolgere le seguenti attività:

  • Attività di impianto;
  • Acquisto ed esercizio di attività cartarie ed industrie affini;
  • Commercializzazione di prodotti cartari e affini.

Aggiunge che parte dell’energia che autoproduce viene consumata per lo svolgimento delle stesse attività. E afferma inoltre di essere autorizzata a svolgere anche attività di gestione degli impianti di produzione di energie, nonché qualsiasi altra operazione industriale e commerciale legata agli stessi impianti.

La società fa sapere di essere stata costituita da un’altra società e di essere correttamente iscritta al Registro delle Imprese. L’ingresso nel Gruppo multinazionale è avvenuto mediante l’acquisto del 100% del capitale sociale della società da parte di quello che ad oggi è l’attuale socio unico.

Tale socio unico ha poi ceduto alla società, mediante conferimenti in natura:

  • Un ramo d’azienda operante nella produzione e commercializzazione di carta per imballaggio;
  • Un’azienda operante nella produzione di energia elettrica e vapore mediante cogenerazione a ciclo combinato alimentato a gas naturale e termovalorizzazione di biomassa da rifiuto, mediante l’utilizzo di una centrale elettrica.

L’istante conclude affermando che la società, in seguito all’apposita istanza di riconoscimento presentata in data 30 novembre 2021 all’ente CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), è stata inclusa nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2022.

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Bonus Energia e Gas: e se l’impresa è nata nel 2021?

Ciò posto, chiede di sapere se:

  1. La società in questione possa beneficiare dei crediti d’imposta concessi con il Bonus Energia, tenendo conto che è stata costituita nel 2021 e, pertanto, non può soddisfare il requisito che richiede che l’incremento dei costi energetici sia aumentato del 30% rispetto al 2019.
  2. Qualora la società avesse comunque diritto ad accedere all’agevolazione, si domanda:
    • In che modo si debbano determinare i parametri iniziali e finali da utilizzare ai fini della commisurazione dell’incremento del costo del combustibile utilizzato nella produzione dell’energia elettrica autoconsumata;
    • Se il Bonus Energia e Gas debba essere considerato come un “Aiuto di Stato” e, dunque, si debba tener conto dei limiti previsti dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (2022/C 131 I/01).

In risposta all’istante, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in che modo si debba applicare il Bonus Energia e Gas in riferimento alle imprese che nel 2019 non esistevano ancora.

La normativa prevede infatti che anche queste imprese “neocostituite” possano fruire dei crediti d’imposta, sebbene non possano dimostrare l’incremento dei costi rispetto al 2019.

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Imprese neocostituite: incremento costi, come si dimostra?

In assenza di un parametro iniziale sul quale poter calcolare l’incremento dei costi, il Fisco fa sapere che comunque anche le imprese che non esistevano nel 2019 sono tenute al rispetto del requisito richiesto.

Pertanto, tale parametro sarà calcolato sommando i seguenti valori:

  1. Il valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso) che, per il primo trimestre 2019, è pari a 59,46 euro/MWh11;
  2. Il valore di riferimento del PD (Prezzo di Dispacciamento) che, per il primo trimestre 2019, è pari a 9,80 euro/MWh12.

Il risultato che si ottiene sarà il valore a cui si deve far riferimento, ovvero: 69,26 euro/MWh.

Per quanto riguarda invece l’energia che le imprese producono e autoconsumano, come nel caso nell’istante, si ritiene che il metodo di calcolo che le imprese neocostituite devono seguire sia lo stesso previsto per le altre imprese.

In sostanza, al fine di verificare l’incremento del costo medio, si dovrà considerare un parametro forfetario, sulla base di quanto chiarito dalla Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 in merito ai valori correlati all’acquisto del combustibile.

In questo caso specifico quindi – visto che la società ha affermato di utilizzare il gas naturale come combustibile per l’utilizzo della centrale elettrica – il Fisco ritiene che il parametro iniziale su cui calcolare l’incremento dei costi si debba individuare tenendo conto del prezzo di riferimento del gas naturale del Mercato infragiornaliero (MI­GAS), pubblicato dal GME. Così come accade per le imprese gasivore.

Per quanto riguarda il parametro finale, le imprese che autoproducono e autoconsumano energia elettrica devono provare le spese sostenute mediante:

  • Le fatture di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione;
  • Le misurazioni registrate dai relativi contatori o le risultanze della contabilità industriale.

In questo caso specifico, si ritiene che il valore debba essere determinato tenendo conto del prezzo del gas naturale utilizzato per la centrale, in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022.

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Bonus Energia: potrebbe rientrare tra gli Aiuti di Stato

In merito all’ultimo quesito – ovvero se il Bonus Energia e Gas sia incluso tra gli “Aiuti di Stato” e, quindi, debba seguire dei precisi limiti quantitativi sugli importi concessi – l’Agenzia precisa che non esiste alcun riferimento esplicito che inquadri l’agevolazione tra gli Aiuti di Stato.

Per questo motivo, i crediti d’imposta legati all’agevolazione non sarebbero soggetti alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato di cui al TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Viene però specificato anche che la “nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo definito direttamente dal trattato”, e che “la fonte principale per l’interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza da essi emanata”.

Per questo, il Fisco ritiene di non poter dare una valutazione certa riguardo alla richiesta fatta, ovvero se il Bonus Energia e Gas possa essere inquadrato come un aiuto di Stato o meno. Il quesito difatti non rientra tra le competenze esercitabili dall’Agenzia e, pertanto, è giudicato inammissibile.

Leggi anche: “Aiuti di Stato: modalità recupero importi non spettanti



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TAGS: bonus energia, bonus gas, gasivore, imprese energivore

Autore: Redazione Online

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