Al fine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina ormai più di un anno fa, è stato ideato il Bonus Energia e Gas.
Al fine di contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, dovuto allo scoppio della guerra in Ucraina ormai più di un anno fa, è stato ideato il Bonus Energia e Gas, che prevede la concessione di crediti d’imposta a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.
I crediti sono stati concessi per tutto il corso del 2022, in misura differente sulla base della tipologia di impresa e dei differenti periodi di fruizione.
Il Bonus Energia e Gas è stato ad oggi rinnovato anche in riferimento al 1° trimestre 2023 (approfondisci qui) e al 2° trimestre 2023. Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regole”
In merito all’agevolazione, il Fisco ha spiegato di recente che le imprese “non energivore” non possono in alcun modo accedere ai crediti d’imposta in riferimento alle spese sostenute per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl punto, legato all’impossibilità per le imprese non energivore di accedere al Bonus Energia per le spese destinate all’autoconsumo, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 261 del 21 marzo 2023.
L’istante rappresenta di essere una società rientrante tra le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale. Dichiara in sostanza di essere un’impresa “non energivora” che, nell’ambito della propria attività, produce energia elettrica e la auto-consuma interamente.
In particolare, l’istante afferma di produrre energia elettrica mediante la combustione di gas metano, tramite l’utilizzo di un cogeneratore. La quantità prodotta consente di soddisfare gran parte del fabbisogno elettrico necessario all’azienda.
Si fa presente inoltre che il calore derivante dal raffreddamento motore e fumi viene impiegato invece per riscaldare e/o raffrescare i locali adibiti alla produzione.
La società vorrebbe chiarimenti in particolar modo riguardo alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, necessario appunto per produrre l’energia elettrica, in riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
A questo proposito, l’istante richiama la normativa di cui al DL n. 21 del 21 marzo 2022 che, all’art 3, regolamenta appunto l’utilizzo del Bonus Energia a favore delle imprese “non energivore” per il secondo trimestre 2022.
Viene fatto presente che, a favore delle “non energivore”, la normativa non prevede espressamente la possibilità di poter includere nelle spese agevolabili anche quelle riferite ai consumi di energia prodotta e auto-consumata.
La disposizione è invece prevista nelle normative che regolamentano l’utilizzo del Bonus Energia a favore delle imprese “energivore”.
L’istante sostiene che negare alle imprese non energivore l’accesso ai crediti per l’autoconsumo sia una discriminazione ingiustificata, posto il fatto che invece alle imprese energivore è concesso includere anche tali spese.
Dunque, al fine di garantire parità di acceso ai contributi straordinari, la società chiede – in qualità di impresa “non energivora” – di poter accedere comunque ai crediti d’imposta legati alle spese sostenute per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica.
Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ammessi usi termoelettrici, ecco quando”
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto di non poter dare un parere in merito all’effettiva sussistenza dei requisiti di accesso al Bonus Energia da parte della società istante.
In particolare, l’istante non ha specificato – come richiesto dalle normative – se dispone di un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kW, o se ha subito un incremento pari al 30% dei costi rispetto allo stesso periodo del 2019.
Ricordiamo che per il contatore la potenza richiesta è di minimo 16,5 kW in riferimento ai crediti d’imposta legati al secondo trimestre 2022 e al terzo trimestre 2022.
Per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2022, dicembre 2022, il 1° trimestre 2023 e il 2° trimestre 2023, la potenza minima richiesta per il contatore è stata ridotta a 4,5 kW.
Il Fisco spiega comunque che – a prescindere dal fatto che siano presenti o meno tutti i requisiti richiesti per usufruire del bonus energia a favore delle “non energivore” – in ogni caso la società non potrà accedere ai crediti d’imposta per i consumi suddetti.
Nello specifico, viene chiarito che non è possibile per le imprese non energivore accedere ai crediti d’imposta di cui al Bonus Energia in riferimento all’energia elettrica autoprodotta e auto-consumata.
La disposizione è concessa solo per le imprese a forte consumo di energia, cosiddette “energivore”, mentre appunto non è prevista per le “non energivore”.
In virtù di questo, si deve ritenere che il legislatore abbia scelto chiaramente di precludere alle non energivore la possibilità di fruire dei crediti per l’autoconsumo.
L’istante dunque – così come tutte le altre imprese non energivore – non può usufruire del Bonus Energia per quanto riguarda la componente energetica prodotta e auto-consumata.
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