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Bonus energia imprese 2022: dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisiti

Bonus energia imprese 2022: dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisitiBonus energia imprese 2022: dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui requisiti
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Con la circolare n.36 del 29 Novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del credito di imposta per le imprese energivore e non energivore, in merito all’acquisto di gas ed elettricità, rispondendo alle domande più frequenti.

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Cosa cambia rispetto a prima

Già nei precedenti decreti (Aiuti bis e Aiuti ter) erano previste agevolazioni per le spese di energia elettrica e gas.

Nel decreto Aiuti quater, pubblicato in gazzetta ufficiale il 18 novembre, sostanzialmente gli aiuti vengono prorogati e incrementati, come già anticipato dalla conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni del 4 novembre scorso, conferenza che riassumeva le decisioni prese dal consiglio dei ministri il giorno prima.

All’interno del testo, che introduce misure urgenti di sostegno sia per il settore energetico che per la finanza pubblica, si trovano misure ad hoc per minimizzare gli effetti negativi derivanti dall’aumento dei costi di energia e carburanti.

Leggi anche “Aiuti Quater in Gazzetta: Superbonus, dilazione bollette, tutte le novità“;

Come già previsto in precedenza, le agevolazioni verranno differenziate a seconda del consumo richiesto dalle aziende. Molte imprese infatti sono state fortemente danneggiate dall’aumento dei prezzi dell’energia, e necessitano di sostegni più cospicui, in particolare quelle a forte consumo di energia elettrica ed a forte consumo di gas.

Sono ammesse alle agevolazioni tutte le imprese commerciali, agricole, le onlus, e gli enti commerciali e non commerciali.

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I crediti d’imposta per il terzo trimestre del 2022

L’articolo 6 del Decreto Aiuti bis, l’articolo 1 del Decreto Aiuto ter, e l’articolo 1 del Decreto Aiuti quater, hanno prorogato il bonus per l’acquisto di gas ed energia anche nel terzo e quarto trimestre del 2022, facendo slittare il termine del tempo massimo per fruire della compensazione al 30 giugno del 2023.

I crediti di imposta per il primo e secondo trimestre 2022, vanno utilizzati invece entro il 31 dicembre 2022.

Nel dettaglio, viene concesso un credito d’imposta parli al 25% delle spese per l’elettricità, per tutte le imprese a forte consumo di energia elettrica, che hanno subito in incremento di spesa maggiore del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019. Lo stesso dicasi per le imprese a forte consumo di gas, che possono usufruire di un credito d’imposta del 25% per l’acquisto di gas naturale nel medesimo periodo ed alle stesse condizioni.

Le imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW che non sono imprese a forte consumo di energia elettrica, possono usufruire invece di un credito di imposta del 15%, qualora le spese per il terzo trimestre siano superiori del 30% rispetto al prezzo medio individuato per lo stesso trimestre nel 2019.

Per le imprese non a forte consumo di gas naturale invece, è previsto un credito di imposta del 25%, sempre che sia certificato un incremento di spesa maggiore del 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.

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Crediti di imposta per il quarto trimestre 2022

I sostegni vengono incrementati nel quarto trimestre del 2022.

Le imprese a forte consumo di energia elettrica infatti, potranno usufruire di un credito di imposta pari al 40%, sempre secondo le medesime modalità di calcolo, ovvero qualora venga dimostrato un incremento del 30% rispetto alla spesa dello stesso periodo durante il 2019. Della stessa entità (40%), sarà il credito di imposta per le imprese a forte consumo di gas, e sempre alle medesime condizioni.

Aumenta anche il credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, che sale al 30%, per tutte le imprese con contatori di potenza pari o superiore ai 4,5 kW che abbiano dovuto sostenere spese maggiori del 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale invece, potranno godere di un credito di imposta del 40%, certificando sempre gli stessi requisiti richiesti.

Imprese energivore e non energivore non ancora costituite a luglio 2019

Le imprese che al luglio 2019 non erano ancora attive, non hanno parametri di riferimento per dimostrare incrementi di spesa, di conseguenza il calcolo del credito di imposta verrà attuato automaticamente sulla base del valore del prezzo medio dell’energia elettrica nel 2019, e il valore di riferimento per il prezzo del gas nel 2019.

Leggi anche “Bonus Imprese Energivore e non: tutti i chiarimenti dalle Entrate“;

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Introduzione del calcolo semplificato

L’articolo 2 del Decreto Aiuti prevede una modalità di calcolo semplificato per l’accesso e la fruizione del credito di imposta.

Qualora il venditore, di energia elettrica o gas, sia lo stesso che riforniva l’impresa durante il 2019, è questo che è tenuto ad inviare, su richiesta del cliente, il calcolo dell’aumento della spesa subita e l’ammontare del credito di imposta spettante, per il secondo trimestre del 2022.

Resta a carico del fruitore dei crediti, l’onere di inviare una comunicazione apposita all’Agenzia delle Entrate per ottenere i bonus. Naturalmente la fruizione del bonus può avvenire esclusivamente tramite compensazione, cioè tramite il modello F24.

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Chi sono i beneficiari

La circolare ricorda anche che i beneficiari sono tutte le imprese residenti in Italia, e le organizzazioni stabili non residenti, che rispettano i requisiti previsti dalle norme. Sono quindi ammesse le imprese agricole e commerciali, ma in assenza di una specifica esclusione dalla norma, anche tutti gli enti commerciali e non commerciali, a prescindere dalla loro natura (privata o pubblica) e dalla loro forma giuridica (fondazione, consorzio, e così via).

Vengono quindi incluse, indirettamente, anche le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, le aziende pubbliche, le unità sanitarie locali (Asl), e le Onlus. Naturalmente tutte queste imprese devono necessariamente esercitare un’attività commerciale.

Qualora non possano separare l’entità della spesa effettuata per l’attività commerciale, da quella necessaria per l’attività istituzionale, si dovranno individuare dei criteri per misurarle separatamente, ad esempio la metratura adibita all’attività commerciale.



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TAGS: agenzia delle entrate, bonus energia, Bonus energia imprese

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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