L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione delle misure già stabilite per il Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda i crediti d’imposta riferibili ai consumi del 1° trimestre 2023.
Con il Provvedimento Prot. n. 116285 del 3 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione delle misure già stabilite per il Bonus Energia, Gas e Carburante, anche per quanto riguarda i crediti d’imposta riferibili ai consumi del 1° trimestre 2023.
Comunicate inoltre le modalità per l’esercizio della cessione e le date di scadenza entro cui i soggetti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i crediti riferibili al primo trimestre, nonché quelli legati al terzo trimestre 2022 per l’acquisto di carburante.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl nuovo Provvedimento delle Entrate ha disposto quindi l’estensione delle misure – già previste per il Bonus Energia, Gas e Carburante con il Provvedimento Prot. 253445 del 30 giugno 2022 – anche in riferimento ai crediti d’imposta rinnovati con la Legge di Bilancio 2023 per quest’anno.
I crediti interessati sono i seguenti:
Ricordiamo che i crediti d’imposta di cui al Bonus Energia, Gas e Carburante è già stato prorogato anche in relazione al secondo trimestre 2023. Per approfondire, leggi: “Bonus Energia e Gas: ok 2° trimestre, ma importi ridotti e nuove regole”
Advertisement - PubblicitàCon lo stesso Provvedimento, il Fisco ha definito inoltre i termini di scadenza entro i quali i soggetti beneficiari sono tenuti all’invio della Comunicazione per l’esercizio della cessione del credito, e non solo in relazione alle spese del primo trimestre 2023.
Ricordiamo infatti che il credito spettante può essere utilizzato in diversi modi, ovvero:
Nel caso in cui si optasse per la cessione del credito, il primo cessionario che lo acquista potrà, a sua volta, scegliere di utilizzarlo in compensazione, oppure potrà procedere con la seconda operazione di cessione, stavolta esclusivamente a favore di soggetti “qualificati” (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione).
Il soggetto qualificato che acquista il credito (secondo cessionario) potrà utilizzarlo in compensazione o scegliere di effettuare l’ultima cessione disponibile per quel credito. Anche questa potrà essere fatta solo a favore di altri soggetti qualificati.
Il terzo cessionario non avrà più la possibilità di vendere il credito, e potrà utilizzarlo solo in compensazione con l’F24.
Per tutti i crediti d’imposta elencati sopra – in riferimento al primo trimestre 2023 – le Comunicazioni per l’utilizzo della cessione dovranno essere inviate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
I cessionari che acquistano i crediti potranno utilizzarli in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023. Mentre, qualora optassero anche questi per la cessione, dovranno inviare la Comunicazione sempre dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.
Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: ecco i Codici Tributo per 1° trimestre 2023”
Si dispone tra l’altro la scadenza per l’invio della Comunicazione della cessione legata al credito d’imposta a favore delle imprese agricole e della pesca, per le spese sostenute per l’acquisto di carburante avvenuto nel corso del terzo trimestre 2022.
La cessione in questo caso dovrà essere comunicata entro il 21 giugno 2023, sia dall’impresa beneficiaria diretta, sia dagli eventuali successivi soggetti che cederanno il credito d’imposta.
La compensazione invece potrà essere effettuata fino alla data del 30 giugno 2023.
Qui è disponibile il nuovo Modello da compilare e trasmettere per la Comunicazione della cessione del credito d’imposta.
Qui è possibile consultare invece le istruzioni per la compilazione del Modello.
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