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Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità

Il Bonus Energia, Gas e Carburante è stato esteso dalla nuova Legge di Bilancio anche al 1° trimestre del 2023, in virtù del rincaro dei prezzi in ambito energetico.

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Il Bonus Energia, Gas e Carburante è stato esteso dalla nuova Legge di Bilancio anche al 1° trimestre del 2023, in virtù del rincaro dei prezzi in ambito energetico.

Fino ad oggi la fruizione dei crediti d’imposta – dedicati alle imprese energivore, non energivore, gasivore, non gasivore, alle imprese del settore agricolo, agromeccanico e a quelle della pesca – era consentita in riferimento all’anno 2022, mentre ad oggi sarà possibile beneficiare della misura anche per l’anno 2023.

Per conoscere le istruzioni in merito al quarto trimestre 2022, leggi: “Bonus Energia 4° trimestre: nuovi modelli, Codici, scadenze, istruzioni

Vediamo tutte le novità in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

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Bonus Energia e Gas: crediti a 45% e 35% per 1° trimestre 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha quindi esteso la validità dei bonus energia, gas e carburante anche in riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, ovvero per tutto il 1° trimestre del 2023.

I crediti d’imposta saranno concessi nella misura del:

  • 45%, a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso del primo trimestre 2023 e in relazione alla componente energetica prodotta e autoconsumata dalla stessa impresa, sempre nel primo trimestre 2023;
  • 35%, a favore delle imprese, diverse da quelle energivore, che hanno almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel corso del primo trimestre 2023;
  • 45%, a favore delle imprese gasivore, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso del primo trimestre 2023;
  • 45%, a favore delle imprese non gasivore, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso del primo trimestre 2023.

In riferimento ad ognuno di questi crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia e Gas, ci sono dei requisiti da rispettare.

Il credito spetta:

  1. Per le imprese energivore, se nel quarto trimestre 2022 hanno subìto un incremento della media dei costi per kWh della componente energetica superiore al 30% rispetto al quarto trimestre del 2019. L’incremento si considera al netto di imposte ed eventuali sussidi. Per le imprese che producono e autoconsumano l’energia, l’incremento del costo per kWh è calcolato in riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione; per determinare il credito d’imposta invece, si tiene conto del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica in riferimento alla media relativa al primo trimestre 2023.
  2. Per le imprese non energivore, se nel quarto trimestre 2022 hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al prezzo medio del quarto trimestre 2019. L’incremento dovrà essere dimostrato mediante le fatture d’acquisto.
  3. Per le imprese gasivore e non gasivore, se nel quarto trimestre 2022 il prezzo medio di riferimento del gas naturale ha subìto un incremento superiore al 30% rispetto al terzo quadrimestre del 2019. Per il calcolo dell’incremento, in questo caso si fa riferimento ai prezzi del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).
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Bonus Carburante: 20% per 1° trimestre 2023, esteso termine 3° trimestre 2022

La Legge di Bilancio 2023 ha provveduto ad estendere al 1° trimestre 2023 anche il Bonus Carburante, dedicato alle imprese esercenti attività agricola, agromeccanica (ATECO 01.61) e della pesca.

Il credito d’imposta in questo caso viene riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta, nel corso dei primi tre mesi del 2023, per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per:

  • La trazione dei mezzi impiegati nell’attività;
  • Il riscaldamento delle serre;
  • Il riscaldamento dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Anche in questo caso, gli acquisti andranno comprovati mediante le fatture.

Sempre per quanto riguarda il Bonus Carburante poi, la Manovra ha provveduto anche ad estendere la scadenza per l’utilizzo del credito (20%) derivante dagli acquisti effettuati nel corso del terzo trimestre 2022.

Il termine, prima fissato al 31 dicembre 2022, è stato prorogato al 31 marzo 2023.

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Bonus Energia, Gas, Carburante: modalità utilizzo dei crediti

Tutti i crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati in compensazione oppure essere oggetto di cessioni del credito. In ogni caso, devono essere utilizzati entro la data ultima del 31 dicembre 2023.

In caso si opti per la cessione, l’impresa beneficiaria dei Bonus Energia, Gas o Carburante potrà vendere il credito, solo per intero, a soggetti terzi liberamente.

Il primo cessionario che acquista il credito potrà scegliere di utilizzarlo in compensazione con l’F24 oppure di cederlo a sua volta, sempre per intero, ma esclusivamente a favore di soggetti “qualificati”, ovvero:

  • Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I soggetti qualificati che acquistano il credito potranno anch’essi scegliere di compensarlo o, in alternativa, di effettuare un’ultima cessione, sempre per intero, e solo a favore di altri soggetti qualificati.

In seguito alla terza cessione, il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con l’F24, anche frazionato.

Tutte le operazioni mediante il quale si intende sfruttare il credito d’imposta ottenuto, comunque, devono essere interamente concluse entro la data del 31 dicembre 2023.



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TAGS: bonus energia, carburante, gas

Autore: Redazione Online

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