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Bonus Energia, Gas, Carburante: Cessioni entro 21 dicembre e 22 marzo

L’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità operative previste dal Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche per le cessioni dei crediti d’imposta nati con i decreti Aiuti e Aiuti BIS, ovvero i Bonus Energia, Gas e Carburante.

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Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’estensione delle modalità operative previste dal Provvedimento Prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 anche per le cessioni dei crediti d’imposta nati con i decreti Aiuti e Aiuti BIS, ovvero i Bonus Energia, Gas e Carburante.

Il documento stabilisce inoltre i nuovi termini da rispettare per l’invio della Comunicazione legata alla cessione. Le scadenze sono differenti in base alla categoria di beneficiari.

A tal proposito, sono stati pubblicati anche i nuovi modelli per la Comunicazione obbligatoria, nonché le nuove istruzioni e le specifiche tecniche da seguire.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: sì agli Enti non commerciali

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Bonus Energia, Gas, Carburante: estese modalità a nuovi crediti

Il Provvedimento del 6 ottobre dispone che le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta legati a Bonus Energia, Gas e Carburante – spiegate nel Provvedimento del 30 giugno – vengono dunque estese anche:

  1. Al credito d’imposta (20%) per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca, in riferimento alla spesa sostenuta nel corso del secondo trimestre 2022;
  2. Al credito d’imposta (25%) per le imprese energivore, in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
  3. Al credito d’imposta (25%) per le imprese a forte consumo di gas naturale, in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nel corso del terzo trimestre 2022;
  4. Al credito d’imposta (15%) per le imprese diverse da quelle energivore, ma dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW, in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente consumata nel corso del terzo trimestre 2022;
  5. Al credito d’imposta (25%) per le imprese diverse da quelle gasivore, in riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nel corso del terzo trimestre 2022;
  6. Al credito d’imposta (20%) per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in riferimento alle spese sostenute nel corso del terzo trimestre 2022.

I crediti possono essere utilizzati in compensazione con l’F24 (anche frazionati), oppure possono essere ceduti, solo per intero, a soggetti terzi liberamente.

Anche chi acquista il credito d’imposta avrà la possibilità di utilizzarlo in compensazione oppure di cederlo, sempre per intero. Questa volta però la cessione potrà essere fatta solo a favore di soggetti “qualificati”, ovvero:

  • Banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • Società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
  • Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I soggetti qualificati potranno a quel punto utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo, per intero, un’ultima volta, solo a favore di altri soggetti qualificati. Questi ultimi potranno infine utilizzare il credito esclusivamente in compensazione.

Leggi anche: “Bonus Energia e Gas: Codici e utilizzo per terzo trimestre 2022

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Nuovi Modelli e Nuove Scadenze: 21/31 dicembre e 22/31 marzo

Per poter fruire del credito d’imposta mediante la cessione, come sappiamo, è necessario l’invio di un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ebbene, con il Provvedimento del 6 ottobre sono state stabilite anche le nuove scadenze per l’invio della Comunicazione obbligatoria. Il Modello dovrà essere inviato a partire dal 6 ottobre e:

  • Fino al 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta legati al carburante, a favore delle imprese della pesca e delle imprese agricole e della pesca, di cui ai punti 1 e 6 dell’elenco sopra;
  • Fino al 22 marzo 2023, per le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore, di cui ai punti 2, 3, 4, 5 dell’elenco sopra.

Nuove scadenze anche per i cessionari (ovvero i soggetti che acquistano la prima cessione “libera”). Qualora questi volessero utilizzare il credito in compensazione, invece di cederlo nuovamente, potranno farlo entro il:

  • 31 dicembre 2022, per i crediti d’imposta di cui ai punti 1 e 6 dell’elenco sopra;
  • 31 marzo 2022, per i crediti di cui ai punti 2, 3, 4, 5 dell’elenco sopra.

Vista l’estensione delle modalità operative e la disposizione delle nuove scadenze, sono appunto stati aggiornati tutti i documenti di riferimento. Li trovate di seguito:

  1. Nuovo Modello di Comunicazione per la cessione del credito;
  2. Nuove istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione
  3. Nuove specifiche tecniche relative a predisposizione ed invio.


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TAGS: bonus carburante, bonus energia, bonus gas

Autore: Redazione Online

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