Il Decreto Aiuti TER (in vigore dal 24 settembre 2022) ha stabilito, tra le altre misure, la proroga dei Bonus Energia e Gas, con la concessione di crediti d’imposta anche per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Anche per quanto riguarda il Bonus Carburante è stato disposto il rinnovo della misura, in questo caso per tutto il quarto trimestre 2022.
Per saperne di più, leggi: “Decreto Aiuti TER in Gazzetta Ufficiale: tutte le nuove misure previste”
Il credito derivante dai bonus energia e gas e dal bonus carburante possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022, in compensazione con l’F24 oppure mediante la cessione del credito ad altri soggetti.
Con la Risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’istituzione dei Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in riferimento alle nuove mensilità di agevolazione.
Advertisement - PubblicitàI Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi ai Bonus Energia e Gas sono i seguenti:
Per quanto riguarda invece il Bonus Carburante, il credito d’imposta è stato prorogato per tutto il terzo trimestre 2022. Il Codice di riferimento è il seguente:
“6987” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Il Bonus Carburante viene concesso nella misura del 20% delle spese sostenute nel corso del quarto trimestre 2022 per l’acquisto di carburante utilizzato per:
Questi ultimi due punti sono stati aggiunti alla normativa proprio con il Decreto Aiuti TER che, tra l’altro, ha disposto riguardo al Bonus Carburante anche l’estensione dei beneficiari.
Se prima il credito era concesso solo alle imprese agricole e a quelle del settore ittico, adesso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 sarà fruibile anche dalle imprese esercenti attività agromeccanica con codice ATECO 1.61.
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