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Bonus Energia e Gas: ecco i Codici Tributo per 1° trimestre 2023

L’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei Codici Tributo per l’utilizzo, mediante compensazione con l’F24, dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia, Gas e Carburante in riferimento al 1° trimestre 2023

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Ultimo Aggiornamento:

Con la Risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei Codici Tributo per l’utilizzo, mediante compensazione con l’F24, dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia, Gas e Carburante in riferimento al 1° trimestre 2023.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito infatti l’estensione – anche per il primo trimestre di quest’anno – della validità dei crediti d’imposta a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore, non gasivore, e delle imprese che svolgono attività agricola, agro-meccanica o della pesca. Per approfondire, leggi: “Bonus Energia, Gas, Carburante: estesi a 1° trimestre 2023, le novità

Approfondiamo di seguito.

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Bonus Energia e Gas: i crediti d’imposta per il 1° trimestre 2023

Con la Manovra 2023, i crediti d’imposta legati al Bonus Energia, Gas e Carburante non solo sono stati estesi “temporalmente”, ma sono anche stati incrementati di valore.

In particolare, i crediti d’imposta vengono concessi nella misura del:

  • 45%, a favore delle imprese energivore per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata – oppure prodotta e autoconsumata – nel corso del primo trimestre 2023;
  • 35%, a favore delle imprese non energivore che dispongono di almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel primo trimestre 2023;
  • 45%, a favore delle imprese gasivore per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nel corso del primo trimestre 2023;
  • 45%, a favore delle imprese non gasivore per le spese legate all’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso del primo trimestre 2023;
  • 20%, a favore delle imprese che svolgono attività agricola, della pesca, o agromeccanica con codice ATECO 01.61, per le spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuate nel corso del primo trimestre 2023 e utilizzato per la trazione di mezzi, oppure – solo per attività agricola e della pesca – anche per riscaldamento di serre e di fabbricati produttivi per l’allevamento degli animali.
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Codici Tributo per compensazione: scadenza 31 dicembre

I crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione oppure ceduti, solo per intero, a terzi soggetti.

In entrambi i casi, l’utilizzo è consentito entro la data ultima del 31 dicembre 2023.

I Codici Tributo da indicare sono i seguenti:

  • 7010”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7011”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014”, denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.


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TAGS: bonus energia, bonus energia e gas, codici tributo

Autore: Redazione Online

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