Come abbiamo visto, il DL Aiuti BIS, attualmente in fase di conversione in Legge, ha disposto l’estensione del Bonus Energia e Gas anche per il terzo trimestre 2022.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022, comunica l’istituzione dei Codici Tributo legati all’incentivo per l’utilizzo dei crediti in compensazione.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Superbonus 110%: sblocco crediti e più libertà, cosa cambia dopo DL Aiuti BIS”
Sommario
Il Bonus Energia e Gas concede appunto un credito d’imposta per la parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia, gas e carburante a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.
In particolare, il decreto stabilisce quanto segue.
Le imprese cosiddette “energivore”, ovvero quelle ad elevato consumo di energia elettrica, spetta un credito pari al 25% delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel corso del terzo trimestre 2022.
Per poter usufruire del bonus energia in riferimento al terzo trimestre, è necessario che le suddette imprese dimostrino di aver subìto un incremento dei costi per kWh della componente energia elettrica pari almeno al 30%.
Viene precisato che i costi verranno calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019, e sono da considerarsi al netto delle imposte e di eventuali sussidi ricevuti.
Per quanto riguarda le imprese che producono e autoconsumano l’energia elettrica prodotta, l’aumento dei costi rispetto al 2019 si calcolerà in base alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e consumati per la produzione. Il valore del credito d’imposta in questi casi si calcolerà tenendo conto del prezzo convenzionale dell’energia pari alla media del prezzo unico nazionale per il terzo trimestre 2022.
Le imprese a forte consumo di gas (ovvero “gasivore”) potranno ottenere invece un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel corso del terzo trimestre 2022.
Tra le spese sostenute, come sempre, non si dovranno considerare quelle riferibili agli usi termoelettrici.
Anche in questo caso, il credito spetta a patto che l’impresa abbia subìto un incremento dei costi pari almeno al 30% nel corso del secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo relativo al 2019.
Per il calcolo della media, ci si deve riferire ai prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).
Advertisement - PubblicitàCosì come accadeva in riferimento ai primi trimestri 2022, anche per il terzo trimestre il Bonus Energia e Gas è fruibile anche dalle imprese “non energivore”, ovvero quelle che non rientrano tra quelle energivore, ma sono dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW.
In questo caso, spetta un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’energia consumata nel terzo trimestre, a patto però che si sia subìto un incremento di almeno il 30% dei costi, calcolati per kWh.
Anche qui si dovrà considerare la media riferita al secondo trimestre 2022 rispetto a quella del secondo trimestre 2019, al netto di imposte ed eventuali sussidi.
Alle imprese “non gasivore” infine, spetta un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel corso del terzo trimestre 2022, sempre per usi differenti da quelli termoelettrici.
Il credito spetta qualora si sia registrato un incremento del prezzo medio del gas naturale superiore al 30%, riferito al secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche in questo caso si dovranno considerare i prezzi del Mercato infragiornaliero pubblicati dal GME.
Il Bonus energia e gas in riferimento al consumo avvenuto nel corso del terzo trimestre 2022 spetta anche alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati come carburante per la trazione di mezzi e macchinari.
In questo caso, il credito concesso è pari al 20% della spesa sostenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, calcolata al netto dell’IVA.
Advertisement - PubblicitàTutti i crediti d’imposta concessi con il Bonus energia e gas possono essere utilizzati in compensazione con l’F24, oppure possono essere ceduti a terzi.
Qualora si optasse per la cessione il credito non potrà essere frazionato, ma dovrà essere venduto obbligatoriamente per intero.
In riferimento all’utilizzo mediante compensazione invece, ecco di seguito i Codici Tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate:
Sia che si utilizzi il credito in compensazione, sia nel caso in cui si decida di cederlo a terzi, sarà possibile farlo entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!