La recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, fornisce dettagliati chiarimenti sulle modifiche legislative che riguardano i crediti d’imposta energia e gas e la riduzione dell’aliquota IVA al 5% applicabile alle forniture di gas metano.
La recente Circolare n. 24 firmata il 2 agosto 2023 da Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, fornisce dettagliati chiarimenti sulle modifiche legislative che riguardano i crediti d’imposta energia e gas e la riduzione dell’aliquota IVA al 5% applicabile alle forniture di gas metano.
Queste misure, implementate per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore energetico, meritano un’analisi approfondita.
Sommario
I recenti cambiamenti legislativi hanno prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ora estesi anche al primo e al secondo trimestre del 2023. Le aziende “energivore/non energivore” e “gasivore/non gasivore” possono beneficiare di tali crediti, la cui percentuale varia in base alla tipologia di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza. Questi crediti sono compensabili entro il 31 dicembre 2023.
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Un’ulteriore modifica ha riguardato il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre del 2022, precedentemente stabilito al 30 giugno 2023, e ora fissato al 30 settembre 2023.
Advertisement - PubblicitàUn altro aspetto significativo tra le disposizioni recentemente introdotte riguarda l’adeguamento dell’aliquota IVA al 5%. Questo cambiamento influisce in particolare sulle forniture di gas metano impiegato per la combustione sia in ambito domestico che industriale, sulle forniture di energia termica prodotta da metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, e infine sulle forniture di servizi di teleriscaldamento.
Tale riduzione dell’aliquota Iva, originariamente programmata fino al secondo trimestre del 2023, è ora estesa fino al terzo trimestre dello stesso anno.
Advertisement - PubblicitàLa circolare recentemente rilasciata mette in luce i criteri necessari per stabilire l’ammissibilità al credito d’imposta per le imprese, che possono essere classificate come “energivore” o “non energivore”.
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Viene precisato che il bonus riconosciuto per il trimestre precedente non rientra nella definizione di “sussidio”. Questo chiarimento risulta coerente con la risposta fornita all’interpello n. 355/2023.
Per le imprese costituite nel trimestre di maturazione del credito, come nel primo trimestre 2023, il beneficio fiscale non può essere applicato, poiché non è possibile verificare l’incremento effettivo del costo sostenuto dal soggetto.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di conguagli per la rettifica di dati effettivi errati, l’impresa che abbia usufruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve restituire l’importo eccedente, incrementato degli interessi nel frattempo maturati.
Al contrario, l’impresa che abbia utilizzato il credito d’imposta in misura minore può beneficiare della differenza, entro il termine ultimo previsto dalla legge.
Riguardo ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022, la circolare ribadisce che i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022.
Tale comunicazione è fondamentale per usufruire del bonus dopo tale data e non oltre il 30 settembre 2023.
Advertisement - PubblicitàIl documento di prassi rilasciato dall’Agenzia delle Entrate offre un utile quadro di riferimento per le aziende e i professionisti coinvolti nella gestione dei crediti d’imposta energia e gas e nella riduzione dell’aliquota Iva. Essendo un argomento complesso e soggetto a frequenti aggiornamenti normativi, consigliamo di tenere d’occhio ulteriori sviluppi e chiarimenti da parte dell’Agenzia.
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