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Bonus Energia: Comunicazioni entro 16 marzo, dal 17 marzo si perde credito

Bonus Energia: Comunicazioni entro 16 marzo, dal 17 marzo si perde creditoBonus Energia: Comunicazioni entro 16 marzo, dal 17 marzo si perde credito
Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che le imprese beneficiarie del Bonus Energia, Gas e Carburante dovranno trasmettere per comunicare le spese sostenute nel corso del 2022.

In particolare, nel modello sarà necessario indicare l’ammontare dei crediti d’imposta maturati, sulla base delle diverse percentuali concesse in relazione a determinati trimestri di riferimento.

Il Provvedimento stabilisce inoltre che tutte le Comunicazioni dovranno essere inviate entro la data ultima del 16 marzo 2023.

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Bonus Energia, Gas, Carburante: Comunicazioni 2022, quali crediti

La Comunicazione necessaria a dichiarare le spese sostenute in riferimento al Bonus Energia, Gas e Carburante nel corso del 2022 è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater, e riguarda i seguenti crediti d’imposta:

  1. Crediti d’imposta a favore delle imprese energivore per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumato nel corso:
    • del terzo trimestre 2022 (25%);
    • dei mesi di ottobre e novembre 2022 (40%);
    • del mese di dicembre 2022 (40%).
  1. Crediti d’imposta a favore delle imprese gasivore per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso:
    • del terzo trimestre 2022 (25%);
    • dei mesi di ottobre e novembre 2022 (40%);
    • del mese di dicembre 2022 (40%).
  1. Crediti d’imposta a favore delle imprese non energivore per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumato nel corso:
    • del terzo trimestre 2022 (15%), per imprese dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 16,5 kW;
    • dei mesi di ottobre e novembre 2022 (30%), per imprese dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW;
    • del mese di dicembre 2022 (30%), per imprese dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW.
  1. Crediti d’imposta a favore delle imprese non gasivore per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel corso:
    • del terzo trimestre 2022 (25%);
    • dei mesi di ottobre e novembre 2022 (40%);
    • del mese di dicembre 2022 (40%).
  1. Credito d’imposta a favore delle imprese che esercitano attività agricola e della pesca, per le spese legate al carburante acquistato nel corso del quarto trimestre 2022 (20%) e utilizzato per:
    • spostamento di mezzi e macchinari;
    • riscaldamento di serre;
    • riscaldamento di fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
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Invio Modello: scadenze, istruzioni, soggetti incaricati

La Comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate a partire dal 16 febbraio 2023 fino alla data ultima del 16 marzo 2023.

Qui è disponibile il “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” da compilare e trasmettere.

Qui è possibile consultare invece le istruzioni per la compilazione.

La Comunicazione può essere inviata dalla stessa impresa beneficiaria del credito d’imposta, oppure è possibile anche avvalersi di un intermediario.

L’intermediario dev’essere un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni mediante il servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi di cui al DPR n. 322 del 22 luglio 1998, art. 3  comma 3. Potrà essere dunque:

  • Un tecnico iscritto all’albo dei dottori commercialisti, all’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, oppure all’albo dei consulenti del lavoro;
  • Un soggetto – in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, del diploma di laurea in economia e commercio (o simile), oppure del diploma in ragioneria – che risulta già iscritto, per la data del 30 settembre 1993, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi;
  • Un’associazione sindacale di categoria tra imprenditori, di cui al D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 32 comma 1, lettere a), b) e c);
  • Un’associazione sindacale di categoria che associa soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Un centro di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  • Un altro incaricato tra quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il Modello potrà essere trasmesso mediante i canali telematici messi a disposizione dalle Entrate, oppure accedendo alla propria Area Riservata sul sito dell’Agenzia.

Successivamente, sempre accedendo all’Area Riservata del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, sarà possibile visualizzare l’apposita ricevuta che ne attesta l’avvenuto invio.

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Bonus Energia, Comunicazione 2022: chi non deve inviarla

Riguardo alla Comunicazione obbligatoria per dichiarare le spese legate al Bonus Energia, Gas e Carburante, per i crediti che abbiamo elencato sopra, il Provvedimento del Fisco fornisce inoltre degli ulteriori fondamentali chiarimenti.

Innanzitutto, viene specificato che la Comunicazione non dovrà essere inviata nel caso in cui l’impresa beneficiaria abbia già utilizzato tutto il credito maturato in compensazione con l’F24.

Attenzione, il Modello non dovrà essere inviato neanche dai soggetti che, per quel determinato credito d’imposta, hanno già trasmesso all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione per la cessione del credito, a meno che:

  • La Comunicazione per la cessione non sia stata annullata;
  • Il cessionario non abbia rifiutato la Comunicazione.

Dunque, se per un credito d’imposta è già stata inviata la Comunicazione per la cessione (e questa risulta tutt’ora valida), i soggetti interessati non dovranno inviare la Comunicazione per le spese 2022 oggetto del Provvedimento. Se la invieranno, in ogni caso, sarà scartata.

A tal proposito, il Fisco precisa che per ogni credito d’imposta maturato sarà possibile trasmettere una sola Comunicazione valida. Questa dovrà riferirsi all’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, considerato al lordo dell’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione con l’F24.

La Comunicazione dovrà essere trasmessa, quindi, sia nel caso in cui si intenda utilizzare il credito in compensazione, sia nel caso in cui lo si intenda fare con la cessione. Non si dovrà inviare invece se il credito è già stato utilizzato in compensazione o se è oggetto di una Comunicazione per la cessione già trasmessa e non annullata.

In virtù di questo, le imprese che sono tenute all’invio della Comunicazione per le spese 2022, potranno provvedere all’invio fino al 16 marzo.

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Dal 17 marzo 2023, si perde diritto di utilizzare il credito

Attenzione, le imprese obbligate all’invio che non trasmettono il modello entro il termine, a partire dal 17 marzo 2023 perderanno ogni diritto di beneficiare del credito maturato. Questo significa che non potranno più utilizzarlo, né mediante cessione né mediante compensazione.

Ma non è finita qui.

Il Provvedimento stabilisce anche che, sempre a partire dal 17 marzo 2023, sarà scartato ogni Modello F24 in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione dovesse risultare superiore all’importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni dello stesso credito.

In ogni caso, comunque, se si intende utilizzare il credito in compensazione, sarà possibile farlo entro e non oltre:

  • Il 30 settembre 2023, per i crediti d’imposta legati ai Bonus Energia e Gas, in relazione al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, e al mese di dicembre 2022;
  • Il 30 giugno 2023, per il crediti d’imposta legati al Bonus Carburante, in relazione al quarto trimestre 2022.


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TAGS: bonus carburante, bonus energia, bonus gas

Autore: Redazione Online

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