In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
L’incentivo viene appunto concesso sotto forma di credito d’imposta (che può essere utilizzato in compensazione oppure essere oggetto di cessione per un massimo di 3 volte, di cui la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore solo di soggetti “qualificati”), con percentuali differenti in base alla tipologia di credito, alla tipologia di beneficiario e alle mensilità di riferimento.
Abbiamo parlato di recente delle novità disposte per i beneficiari del Bonus Energia e Gas in relazione al terzo trimestre 2022 (approfondisci qui).
Di seguito vediamo invece tutte le nuove istruzioni riferite alla misura per il quarto trimestre 2022, con i nuovi Codici Tributo, le scadenze e i nuovi Modelli da inviare per accedere all’incentivo.
Sommario
Con il Provvedimento Prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto l’estensione delle disposizioni previste dal principale Provvedimento legato alla misura, quello del 30 giugno 2022 anche ai crediti d’imposta seguenti:
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con i Codici visti, oppure ceduto in base alle modalità che abbiamo descritto.
Per poter procedere con la prima operazione di cessione del credito relativa a queste mensilità, il Fisco ha stabilito che la Comunicazione per la scelta dell’opzione dev’essere trasmessa a partire dal 6 dicembre e fino al:
Il soggetto che acquista il credito (cessionario) può scegliere di:
I soggetti “qualificati” che acquistano il credito possono:
A questo punto, gli ultimi soggetti “qualificati” che acquistano il credito, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione con l’F24, entro gli stessi termini previsti per gli il beneficiario del credito e per gli altri cessionari (30 giugno e 31 marzo 2022).
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 sono inoltre stati predisposti il nuovi documenti di riferimento per il quarto trimestre:
Ma non è finita qui.
Il decreto Aiuti Quater infatti ha disposto l’estensione del Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda la componente energetica e il gas naturale – acquistati dalle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – consumati nel mese di dicembre 2022.
Il credito d’imposta per la mensilità di dicembre spetta nella misura del:
Per saperne di più, leggi: “Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione”
Con la Risoluzione 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai prodotti energetici consumati nel mese di dicembre. Sono i seguenti:
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