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Bonus Energia 4° trimestre: nuovi modelli, Codici, scadenze, istruzioni

In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.

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In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.

L’incentivo viene appunto concesso sotto forma di credito d’imposta (che può essere utilizzato in compensazione oppure essere oggetto di cessione per un massimo di 3 volte, di cui la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore solo di soggetti “qualificati”), con percentuali differenti in base alla tipologia di credito, alla tipologia di beneficiario e alle mensilità di riferimento.

Abbiamo parlato di recente delle novità disposte per i beneficiari del Bonus Energia e Gas in relazione al terzo trimestre 2022 (approfondisci qui).

Di seguito vediamo invece tutte le nuove istruzioni riferite alla misura per il quarto trimestre 2022, con i nuovi Codici Tributo, le scadenze e i nuovi Modelli da inviare per accedere all’incentivo.

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Bonus Energia 4° trimestre: estese disposizioni Provv. 30 giugno

Con il Provvedimento Prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto l’estensione delle disposizioni previste dal principale Provvedimento legato alla misura, quello del 30 giugno 2022 anche ai crediti d’imposta seguenti:

  1. Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (40%), per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022:
    • Utilizzo in compensazione: Codice “6983”.
  1. Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (40%) per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022:
    • Utilizzo in compensazione: Codice “6984”.
  1. Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle energivore (30%), ma dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW, per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022:
    • Utilizzo in compensazione: Codice “6985”.
  1. Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (40%), per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022:
    • Utilizzo in compensazione: Codice “6986”.
  1. Credito d’imposta (20%) a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca o attività agromeccanica (ATECO 1.61), per le spese sostenute per il carburante acquistato nel corso del quarto trimestre 2022:
    • Utilizzo in compensazione: Codice “6987”.
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Utilizzo crediti d’imposta: le nuove scadenze

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con i Codici visti, oppure ceduto in base alle modalità che abbiamo descritto.

Per poter procedere con la prima operazione di cessione del credito relativa a queste mensilità, il Fisco ha stabilito che la Comunicazione per la scelta dell’opzione dev’essere trasmessa a partire dal 6 dicembre e fino al:

  • 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’elenco sopra;
  • 22 marzo 2023, per il credito di cui al punto 5 dell’elenco sopra.

Il soggetto che acquista il credito (cessionario) può scegliere di:

  1. Utilizzarlo in compensazione con il Modello F24, entro il:
    • 30 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui ai punti 1 (Codice “7733”) – 2 (Codice “7734”) – 3 (Codice “7735”) – 4 (Codice “7736”) dell’elenco sopra;
    • 31 marzo 2023, per il credito di cui al punto 5 (Codice “7737”) dell’elenco sopra.
  1. Cederlo, solo a soggetti “qualificati”, entro gli stessi termini previsti per la prima cessione (21 giugno e 22 marzo 2023).

I soggetti “qualificati” che acquistano il credito possono:

  1. Utilizzarlo in compensazione entro gli stessi termini previsti per il primo cessionario (30 giugno e 31 marzo 2023);
  2. Cederlo, solo ad altri soggetti “qualificati”, entro gli stessi termini previsti per le prime due cessioni (21 giugno e 22 marzo 2023).

A questo punto, gli ultimi soggetti “qualificati” che acquistano il credito, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione con l’F24, entro gli stessi termini previsti per gli il beneficiario del credito e per gli altri cessionari (30 giugno e 31 marzo 2022).

Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 sono inoltre stati predisposti il nuovi documenti di riferimento per il quarto trimestre:

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Bonus Energia e Gas: esteso a dicembre 2022, i Codici Tributo

Ma non è finita qui.

Il decreto Aiuti Quater infatti ha disposto l’estensione del Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda la componente energetica e il gas naturale – acquistati dalle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – consumati nel mese di dicembre 2022.

Il credito d’imposta per la mensilità di dicembre spetta nella misura del:

  • 40%, per le imprese energivore;
  • 30% per le imprese, diverse da quelle energivore, ma dotate di almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW;
  • 40%, per le imprese gasivore;
  • 40%, per le imprese diverse da quelle gasivore.

Per saperne di più, leggi: “Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione

Con la Risoluzione 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai prodotti energetici consumati nel mese di dicembre. Sono i seguenti:

  • 6993”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.


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TAGS: bonus energia, bonus energia e gas, energia

Autore: Redazione Online

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