In riferimento al Bonus Energia e Gas, di recente sono stati pubblicati una serie di nuovi provvedimenti atti a definire l’applicazione del credito d’imposta in relazione al 4° trimestre 2022.
L’incentivo viene appunto concesso sotto forma di credito d’imposta (che può essere utilizzato in compensazione oppure essere oggetto di cessione per un massimo di 3 volte, di cui la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore solo di soggetti “qualificati”), con percentuali differenti in base alla tipologia di credito, alla tipologia di beneficiario e alle mensilità di riferimento.
Abbiamo parlato di recente delle novità disposte per i beneficiari del Bonus Energia e Gas in relazione al terzo trimestre 2022 (approfondisci qui).
Di seguito vediamo invece tutte le nuove istruzioni riferite alla misura per il quarto trimestre 2022, con i nuovi Codici Tributo, le scadenze e i nuovi Modelli da inviare per accedere all’incentivo.
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Con il Provvedimento Prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate stabilisce innanzitutto l’estensione delle disposizioni previste dal principale Provvedimento legato alla misura, quello del 30 giugno 2022 anche ai crediti d’imposta seguenti:
- Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (40%), per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022:
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- Utilizzo in compensazione: Codice “6983”.
- Credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (40%) per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022:
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- Utilizzo in compensazione: Codice “6984”.
- Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle energivore (30%), ma dotate di almeno un contatore con potenza pari o superiore a 4,5 kW, per le spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022:
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- Utilizzo in compensazione: Codice “6985”.
- Credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (40%), per le spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022:
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- Utilizzo in compensazione: Codice “6986”.
- Credito d’imposta (20%) a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca o attività agromeccanica (ATECO 1.61), per le spese sostenute per il carburante acquistato nel corso del quarto trimestre 2022:
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- Utilizzo in compensazione: Codice “6987”.
Advertisement - PubblicitàUtilizzo crediti d’imposta: le nuove scadenze
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con i Codici visti, oppure ceduto in base alle modalità che abbiamo descritto.
Per poter procedere con la prima operazione di cessione del credito relativa a queste mensilità, il Fisco ha stabilito che la Comunicazione per la scelta dell’opzione dev’essere trasmessa a partire dal 6 dicembre e fino al:
- 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’elenco sopra;
- 22 marzo 2023, per il credito di cui al punto 5 dell’elenco sopra.
Il soggetto che acquista il credito (cessionario) può scegliere di:
- Utilizzarlo in compensazione con il Modello F24, entro il:
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- 30 giugno 2023, per i crediti d’imposta di cui ai punti 1 (Codice “7733”) – 2 (Codice “7734”) – 3 (Codice “7735”) – 4 (Codice “7736”) dell’elenco sopra;
- 31 marzo 2023, per il credito di cui al punto 5 (Codice “7737”) dell’elenco sopra.
- Cederlo, solo a soggetti “qualificati”, entro gli stessi termini previsti per la prima cessione (21 giugno e 22 marzo 2023).
I soggetti “qualificati” che acquistano il credito possono:
- Utilizzarlo in compensazione entro gli stessi termini previsti per il primo cessionario (30 giugno e 31 marzo 2023);
- Cederlo, solo ad altri soggetti “qualificati”, entro gli stessi termini previsti per le prime due cessioni (21 giugno e 22 marzo 2023).
A questo punto, gli ultimi soggetti “qualificati” che acquistano il credito, potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione con l’F24, entro gli stessi termini previsti per gli il beneficiario del credito e per gli altri cessionari (30 giugno e 31 marzo 2022).
Con il Provvedimento del 6 ottobre 2022 sono inoltre stati predisposti il nuovi documenti di riferimento per il quarto trimestre:
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Ma non è finita qui.
Il decreto Aiuti Quater infatti ha disposto l’estensione del Bonus Energia e Gas anche per quanto riguarda la componente energetica e il gas naturale – acquistati dalle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore – consumati nel mese di dicembre 2022.
Il credito d’imposta per la mensilità di dicembre spetta nella misura del:
- 40%, per le imprese energivore;
- 30% per le imprese, diverse da quelle energivore, ma dotate di almeno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW;
- 40%, per le imprese gasivore;
- 40%, per le imprese diverse da quelle gasivore.
Per saperne di più, leggi: “Aiuti Quater: estesi Bonus Energia, necessaria Comunicazione”
Con la Risoluzione 72/E del 12 dicembre 2022 sono stati istituiti i Codici Tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai prodotti energetici consumati nel mese di dicembre. Sono i seguenti:
- “6993”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6994”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6995”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “6996”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.