Il decreto Milleproroghe è stato convertito in Legge e, come ogni anno, ha comportato il prolungamento di molte scadenze legate alle misure agevolative in vigore, tra cui il Bonus Carburante.
Il decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 29 dicembre 2022) è stato convertito in Legge e, come ogni anno, ha comportato il prolungamento di molte scadenze legate alle misure agevolative in vigore, tra cui il Bonus Carburante.
Il Bonus Carburante rientra tra i crediti d’imposta concessi nell’ottica dei Bonus Energia e Gas, che sono stati introdotti al fine contrastare il rincaro dei prezzi energetici dovuto alla guerra in Ucraina.
Ricordiamo che la validità di questi crediti d’imposta, previsti a favore delle imprese, è stata estesa in relazione ai consumi del primo trimestre 2023 con la Legge di Bilancio di quest’anno (approfondisci qui).
Sommario
Per quanto riguarda il Bonus Carburante, il decreto Milleproroghe ha disposto l’estensione del termine da rispettare per poter utilizzare il credito d’imposta.
In particolare, ci si riferisce qui al credito d’imposta pari al 20%, riconosciuto a favore delle imprese agricole e della pesca per le spese legate all’acquisto di gasolio e benzina – utilizzati solo per la trazione dei mezzi – in relazione al terzo trimestre 2022.
A partire dal quarto trimestre 2022, lo ricordiamo, il Bonus Carburante è stato esteso anche a favore delle imprese che esercitano attività agromeccanica (Ateco 1.61). Tali imprese potranno beneficiarne esclusivamente per il carburante utilizzato per la trazione dei mezzi.
In quanto alle imprese agricole e della pesca, le spese agevolabili per il quarto trimestre 2022 sono aumentate. Queste possono fruire del credito per le spese legate all’acquisto di carburante utilizzato per:
Tornando dunque al credito d’imposta concesso in relazione al Bonus carburante per le spese conseguite nel corso del terzo trimestre 2022, la data di scadenza per l’utilizzo del credito era fissata al 31 marzo 2023.
Con il decreto Milleproroghe, il termine è stato esteso fino al 30 giugno 2023.
Questa quindi è la nuova data da tenere in considerazione per quanto riguarda l’utilizzo del credito inteso in forma generale. Il che significa che, oltre quella data, il credito maturato in riferimento al terzo trimestre 2022 non potrà più essere utilizzato, né da parte delle imprese beneficiarie, né da parte dei soggetti eventualmente cessionari.
I crediti d’imposta derivanti dai Bonus Energia, Gas e Carburante infatti possono essere utilizzati in compensazione con l’F24 (anche frazionati) oppure possono essere ceduti a terzi soggetti.
La prima cessione è libera (o “jolly”), e quindi può essere fatta a favore di chiunque compri il credito, però deve riguardare l’intero importo concesso. Il primo cessionario che acquista, potrà, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo, interamente, a favore di soggetti “qualificati” (banche, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione autorizzate).
In seguito a ciò, i soggetti qualificati potranno procedere scegliere di effettuare un’ultima cessione, solo a favore di altri soggetti qualificati, oppure potranno utilizzare il credito in compensazione, anche frazionato.
Il termine di scadenza per l’utilizzo del credito, tuttavia, si lega allo stesso credito d’imposta, e non alle differenti operazioni di cessione che si fanno.
In altre parole, tutti i crediti maturati col bonus carburante nel corso del terzo trimestre 2022 devono essere utilizzati dalle imprese beneficiarie, o dagli eventuali seguenti cessionari, sempre entro e non oltre la data del 30 giugno 2023.
Advertisement - PubblicitàMa non è finita qui, perché esiste anche una nuova scadenza da rispettare in relazione ai Bonus Energia, Gas e Carburante.
Stiamo parlando della Comunicazione che deve obbligatoriamente essere trasmessa per dichiarare parte delle spese sostenute nel corso del 2022. L’obbligo è stato introdotto con il Decreto Aiuti Quater, e riguarda i crediti d’imposta a favore:
Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia, Gas, Carburante: Comunicazioni 2022, quali crediti”
Con il Provvedimento Prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tutte le Comunicazioni legate alla fruizione dei crediti d’imposta legati sopra, debbano essere trasmesse a partire dal 16 febbraio 2023 e fino al 16 marzo 2023.
Il Provvedimento ha inoltre approvato il Modello da trasmettere e le relative istruzioni per la compilazione.
Attenzione, non tutti i soggetti sono tenuti all’invio della Comunicazione. Per saperne di più, leggi: “Bonus Energia: Comunicazioni entro 16 marzo, dal 17 marzo si perde credito”
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