Arrivano nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo e all’applicazione del Bonus beni strumentali, l’incentivo che riconosce un credito d’imposta in misura percentuale alle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali o immateriali.
Arrivano nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo e all’applicazione del Bonus beni strumentali, l’incentivo che riconosce un credito d’imposta in misura percentuale alle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali o immateriali.
Con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 270 del 18 maggio 2022, si va a trattare l’argomento in relazione a temi più tecnici, come la documentazione da presentare e i riferimenti normativi che devono essere obbligatoriamente specificati.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’istante rappresenta di essere una società che ha provveduto ad effettuare un investimento per l’acquisto di un nuovo macchinario. In base a quanto prospettato dalla stessa azienda, tale acquisto rientrerebbe tra quelli consentiti per l’accesso al Bonus Beni Strumentali di cui all’art. 1, comma 1056 della Legge di Bilancio 2021.
A questo proposito, l’istante sostiene di aver versato il 20% di acconto sul prezzo totale di vendita entro la data del 31 dicembre 2021, mentre la parte restante sarà saldata entro il 30 giugno 2022, con anche la messa in esercizio del macchinario.
In base a quanto previsto dalla normativa di riferimento, il credito viene concesso alle imprese che acquistano beni strumentali a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui però, entro la data del 31 dicembre, il venditore abbia accettato l’ordine e l’acquirente abbia versato almeno il 20% del valore totale del bene, per perfezionare l’acquisto si concederà tempo fino al 30 giugno 2022.
Gli acquisti effettuati nel corso di questo lasso temporale potranno fruire del Bonus beni strumentali nella misura del:
Ricordiamo anche che la Legge di Bilancio 2022 ha già rinnovato la misura, seppure concedendo crediti in percentuale minore rispetto al costo sostenuto. Attualmente il credito beni strumentali è stato prorogato fino al 2026. Per saperne di più, leggi: “Credito Beni Strumentali 2020-2026: la Guida Completa”
Advertisement - PubblicitàIn merito all’acquisto effettuato, la società istante chiede di conoscere in particolare se il riferimento normativo legato all’utilizzo del bonus beni strumentali debba essere specificato, oltre che sulle fatture, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione.
L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che il proprio parere in merito al quesito posto viene dato sulla base di quanto dichiarato. Nello specifico, l’istante non ha chiarito quale sia la tipologia di bene acquistata e, pertanto, il Fisco non può garantire che questo rientri tra quelli ammessi all’incentivo.
Supponendo tuttavia che la società abbia effettuato un investimento concesso dal Bonus beni strumentali, l’Agenzia ricorda quanto previsto dalla Manovra 2021 all’art. 1, comma 1062, ovvero che:
“Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.
Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che per “gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati” si debbano intendere tutti quei documenti utili a certificare l’acquisto del bene, nonché l’avvenuta consegna, laddove il documento non faccia intendere già con chiarezza il riferimento specifico al Bonus beni strumentali.
In poche parole, il riferimento normativo dovrà essere specificato nelle fatture e, come richiesto dall’istante, anche nel documento relativo al trasporto.
Per quanto riguarda invece il verbale di collaudo o di interconnessione, il Fisco sostiene che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, sono specificatamente pensati per l’utilizzo con il credito per gli investimenti in beni strumentali.
Nello specifico, si tratta di documenti che non possono essere attribuibili a beni diversi da quelli cui il contenuto fa riferimento, pertanto, anche in assenza del riferimento normativo, risulta comunque chiaro a quale disciplina si riferiscano.
Sulla base del ragionamento fatto, si ritiene che i documenti relativi all’usufrutto del bonus beni strumentali debbano contenere specificatamente il riferimento normativo ogniqualvolta non risulti già chiaro quale sia la disposizione di interesse.
I documenti che non possono essere utilizzati con altri bonus a parte questo, non richiedono invece l’obbligo del riferimento normativo.
Leggi anche: “Credito Beni Strumentali: impossibile se rientrano nel perimetro concessorio”
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