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Bonus Affitto Imprese: sì anche per debitori sottoposti a sequestro giudiziario

Bonus Affitto Imprese: sì anche per debitori sottoposti a sequestro giudiziarioBonus Affitto Imprese: sì anche per debitori sottoposti a sequestro giudiziario
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Un’impresa sottoposta a sequestro giudiziario con debiti tributari iscritti a ruolo può usufruire del Bonus Affitto Imprese previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio, recante “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”?

La risposta è sì. La normativa che regolamenta la fruizione e l’utilizzo del bonus affitto imprese difatti non preclude l’accesso alle imprese che risultano avere debiti a carico, in quanto non si applica qui il divieto di compensazione.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Bonus Affitto Imprese: importi, limiti, utilizzo, condizioni

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Bonus Affitto Imprese: compensazione ammessa per debitori

Il caso di oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 331 del 21 giugno 2022.

L’istante rappresenta di essere appunto un’impresa sottoposta a sequestro giudiziario con debiti tributari iscritti a ruolo a proprio carico.

Sulla base di quanto disposto dal Decreto Rilancio, poi modificato dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, l’istante fa presente di aver maturato il credito d’imposta previsto a favore delle imprese per il pagamento dei canoni d’affitto su immobili ad uso non abitativo.

Alla luce di ciò, l’impresa vorrebbe chiarimenti in merito al divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, disposto ai danni delle aziende che presentano debiti iscritti a proprio carico.

Nello specifico chiede di sapere se tale divieto, valido a decorrere dal 2011, si applichi anche in riferimento al credito d’imposta previsto con il Bonus Affitto Imprese del decreto Rilancio.

Leggi anche: “Bonus Affitto Imprese: i limiti concessi in base alla fruizione

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Compensazione in presenza di debiti: come funziona, cosa accade

Il Fisco innanzitutto spiega il funzionamento della misura di divieto disposta dal DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Qui, all’art. 31 comma 1, si stabiliva che:

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti […], relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.”

Come già chiarito con la risposta ad interpello n. 451 del 1° luglio 2021, tuttavia, il divieto stabilito dal DL n. 78/2010 si applica espressamente ai “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”.

A questo proposito, il Fisco ricorda come ulteriori approfondimenti sul tema erano stati illustrati in passato già con la Circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011.

Qui si spiegava che tutti i contributi e le agevolazioni che vengono erogati, a qualsiasi titolo, sotto forma di credito d’imposta, devono rimanere esclusi dal divieto di compensazione suddetto. Ciò anche nel caso in cui i Codici Tributo per la compensazione di tali crediti debbano essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24.

Viene chiarito infatti che: “la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso”.

In altre parole, il divieto si applica solamente ai crediti d’imposta che maturano nel momento in cui un prelievo erariale (anche sotto forma di autoliquidazione) viene fatto in misura superiore a quanto dovuto.

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Divieto compensazione: dipende dalla natura del credito d’imposta

I crediti d’imposta che invece nascono sulla base di una “natura agevolativa” non possono in alcun modo essere ricondotti ai crediti derivanti da imposta erariale.

Difatti, i crediti agevolativi vengono concessi in riferimento a specifici scopi e al verificarsi di determinate condizioni, come in questo caso è avvenuto con il Bonus Affitto Imprese, introdotto come misura straordinaria agevolativa per contrastare gli effetti dell’emergenza pandemica.

Se dunque un’impresa rientra tra i beneficiari di una determinata agevolazione e matura un relativo credito d’imposta, ha diritto a procedere con l’utilizzo in compensazione anche nel caso in cui sia sottoposta a sequestro giudiziario e possieda dei debiti iscritti a ruolo a suo carico.

Il divieto di compensazione pertanto non si applica mai se i debiti a carico non sono riconducibili a crediti derivanti imposte erariali.

Leggi anche: “Fondo perduto emergenza Covid? Sì anche in caso di debiti



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TAGS: affitto, bonus affitto, credito d’imposta

Autore: Redazione Online

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