Il bonus affitto dedicato alle imprese è stato introdotto per la prima volta con il Decreto Rilancio, per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia.
La misura è stata successivamente modificata ed estesa dall’art. 4, comma 2-bis del DL n. 73 del 25 maggio 2021 che, in particolare, ha previsto che le attività operanti nel settore del commercio al dettaglio potessero ottenere il credito d’imposta, anche se nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, i ricavi avessero superato i 15 milioni di euro.
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali imprese hanno diritto ad ottenere il credito anche se i ricavi ammontano a meno di 15 milioni di euro. Viene specificato tra l’altro che è possibile usufruire del beneficio anche in riferimento alle sole attività secondarie svolte dall’impresa, mediante lo scorporo dei ricavi e l’autonomia dell’attività sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il caso di oggi è stato trattato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 535 del 31 ottobre 2022.
L’istante rappresenta di essere una società che svolge prevalentemente l’attività di cui al Codice ATECO 14.1 (Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia).
L’impresa fa sapere inoltre che da diversi anni si occupa anche della realizzazione di articoli di abbigliamento. In tale ottica, svolge come attività secondaria quella di commercio al dettaglio dei capi che produce e, nello specifico, l’attività di cui al Codice ATECO 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento).
Per lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio, la società si serve di locali ad uso non abitativo, quali negozi e outlet, tutti detenuti dalla stessa in base a contratti di locazione o di affitto d’azienda.
L’istante sostiene che, in riferimento ad entrambe le attività che svolge, ha registrato ingenti perdite di fatturato dovute all’emergenza pandemica da Covid-19.
Con particolare riferimento all’attività di commercio al dettaglio, la società vorrebbe usufruire del credito d’imposta previsto dal bonus affitto per le imprese. Tuttavia, l’istante afferma di essere a conoscenza di quanto impone la normativa, in particolare con riferimento alle imprese che svolgono commercio al dettaglio.
Il comma 2-bis dell’art. 4 del DL n. 73/2021 che abbiamo citato sopra, difatti, prevede che:
“Il credito d’imposta […] spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto”.
È proprio questa formula a far sorgere il dubbio maturato dalla società. Nello specifico, l’istante chiede alle Entrate se tale disposizione normativa debba essere interpretata come se tutte le attività di commercio al dettaglio con ricavi nel 2019 sotto i 15 milioni di euro siano escluse dalla possibilità di ottenere il bonus.
In relazione a questo, tra l’altro, la società fa sapere di aver conseguito, nel 2019, ricavi complessivi per entrambe le attività che superano i 15 milioni di euro. Se però ci si riferisce ai guadagni prodotti dalla sola attività di commercio al dettaglio, i ricavi risultano invece inferiori a 15 milioni di euro.
Advertisement - PubblicitàL’interpretazione che la società istante ha dato alla disposizione normativa citata è del tutto errata.
In particolare, il Fisco precisa che il comma 2, dell’art. 4 del decreto sopracitato stabilisce che:
“ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto stesso (ovvero, per i soggetti aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta 2019), nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta […] spetta in relazione ai canoni versati […] con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.”
Per poter accedere al bonus affitto per le imprese inoltre, i richiedenti devono dimostrare che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi guadagnato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Quanto citato nel comma 2-bis, con riferimento specifico alle attività di commercio al dettaglio, l’Agenzia fa presente che l’interpretazione corretta della norma è da intendersi in senso inclusivo e non esclusivo.
In altre parole, con la formula “il credito d’imposta […] spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro […]”, il legislatore ha stabilito l’estensione del beneficio anche a favore delle attività con ricavi superiori ai 15 milioni, e non l’esclusione delle attività che hanno guadagnato sotto i 15 milioni.
Le attività di commercio al dettaglio che nel 2019 hanno conseguito ricavi inferiori ai 15 milioni infatti si ritengono già ricomprese tra le imprese citate al comma 2, che precede il 2-bis.
Sostanzialmente, viene spiegato, la normativa principalmente concedeva il credito d’imposta solo a favore delle imprese che nel 2019 avessero conseguito ricavi inferiori ai 15 milioni di euro. Tra queste erano già incluse anche le attività di commercio al dettaglio.
Solo successivamente, con la conversione in legge del decreto, si è provveduto, con l’aggiunta dell’art. 2-bis, all’estensione del credito a favore delle attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro.
Advertisement - PubblicitàVisto quanto detto, si dispone che la società, presupponendo la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, potrà accedere al bonus affitto per le imprese.
Potrà farlo tuttavia solo in riferimento all’attività che svolge come secondaria, ovvero quella di commercio al dettaglio. In tal senso, il Fisco precisa, sarà necessario procedere con lo scorporo dei ricavi derivanti dalle due diverse attività.
Qualora difatti una società svolgesse più attività e quindi avesse diversi codici ATECO, per accedere al credito sarà fondamentale che l’attività di commercio al dettaglio risulti essere completamente autonoma, sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale, rispetto all’altra attività esercitata.
Chiaramente, infine, l’Agenzia precisa che l’istante potrà procedere con la richiesta di ottenimento del bonus affitto imprese solo in riferimento ai canoni di locazione relativi agli immobili che utilizza per l’attività di commercio al dettaglio.
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