Le agevolazioni fiscali “prima casa” sono accessibili anche a chi possiede la nuda proprietà di un immobile, purché questa non sia stata acquisita con agevolazioni precedenti. In caso contrario, sarà necessario vendere l’immobile entro un anno dal nuovo acquisto.
L’acquisto di una casa rappresenta un passo importante nella vita di molti individui, e una delle principali preoccupazioni è la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali “prima casa”. Tali agevolazioni, infatti, permettono di ridurre notevolmente le imposte dovute al momento dell’acquisto di un’abitazione principale, rendendo più accessibile l’acquisto per molte persone.
Ma cosa accade se si è già in possesso della nuda proprietà di un immobile ricevuto in donazione? È ancora possibile beneficiare di queste agevolazioni?
Questa è la domanda posta da un lettore al sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso la piattaforma FiscoOggi.
Sommario
Il lettore ha chiesto:
“Ho avuto in donazione dai miei genitori la nuda proprietà della casa dove vivo. Volendo acquistare un’altra abitazione, posso comunque usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa?”.
Questa domanda riflette una situazione comune in molte famiglie italiane, dove genitori trasferiscono la nuda proprietà di un immobile ai figli, mantenendo l’usufrutto fino alla loro morte. Ma come si applicano le agevolazioni fiscali in questo contesto?
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ha risposto chiaramente al quesito, specificando le condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali “prima casa”.
Secondo la normativa, per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” al momento dell’acquisto, l’acquirente deve dichiarare di rispettare determinate condizioni. Una di queste condizioni è quella di non essere titolare, neppure in minima parte, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile, situato in qualsiasi parte del territorio nazionale, che sia stato acquistato beneficiando delle stesse agevolazioni.
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Pertanto, la risposta al quesito del lettore è affermativa: è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” anche se si è titolari della nuda proprietà di un immobile, a condizione che la nuda proprietà non sia stata acquistata usufruendo delle stesse agevolazioni.
Se, invece, la nuda proprietà è stata acquisita beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, sarà necessario vendere l’immobile ricevuto in donazione entro un anno dal nuovo acquisto per poter richiedere nuovamente le agevolazioni.
Advertisement - PubblicitàLe agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa sono un’opportunità preziosa per chi desidera acquistare un’abitazione principale. Queste agevolazioni prevedono una serie di benefici fiscali, tra cui la riduzione dell’imposta di registro al 2% (rispetto all’aliquota ordinaria del 9%) e l’imposta ipotecaria e catastale ridotta a importi fissi.
Tuttavia, la normativa impone precise condizioni che devono essere rispettate per poter accedere a tali agevolazioni.
Uno degli aspetti fondamentali riguarda la titolarità di altri immobili. In particolare, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta al lettore, non è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” se si è già titolari, anche solo parzialmente, di diritti reali su altri immobili acquistati con le stesse agevolazioni. Questo principio è valido sia che l’immobile sia di piena proprietà, in comunione legale, in usufrutto o, come nel caso del lettore, in nuda proprietà.
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Tuttavia, vi è una distinzione importante: la mera titolarità della nuda proprietà non preclude automaticamente l’accesso alle agevolazioni “prima casa”, a meno che tale diritto reale non sia stato acquisito beneficiando delle agevolazioni stesse. In questo caso, la legge richiede che l’immobile in questione venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto.
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