Una ONLUS, per essere riconosciuta come tale e per usufruire delle agevolazioni connesse alla categoria, necessita di conseguire un’attività che dimostri di non perseguire lo scopo di lucro.
Come si può dedurre dal termine ONLUS infatti, acronimo di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, si tratta di quelle associazioni, organizzazioni, enti o cooperative che operano con fini dedicati esclusivamente all’utilità e alla solidarietà sociale.
Sebbene ad oggi il termine ONLUS sia stato sostituito da quello di ETS (Enti del Terzo Settore), di base le caratteristiche sono sempre le stesse, così come i requisiti da soddisfare per poter accedere alle agevolazioni statali.
Advertisement - PubblicitàGli ETS (o ONLUS) operano dunque nell’ambito dell’utilità sociale e, in base al nostro ordinamento giuridico, non possono percepire somme in denaro in cambio delle prestazioni conseguite.
Le organizzazioni non profit infatti generalmente si sostentano solo grazie alle erogazioni liberali (ovvero donazioni spontanee), al 5xmille e ai contributi che di volta in volta vengono stanziati a livello statale e regionale.
Per questo motivo, le ONLUS godono anche di un regime tributario di favore che concede loro notevoli riduzioni sul pagamento delle imposte.
Per ottenere l’apposita qualifica ed essere riconosciuti come ETS tuttavia, gli enti non solo devono dichiarare di non perseguire lo scopo di lucro, ma devono anche dimostrare col tempo il rispetto di questo fondamentale requisito.
Se così non fosse, e quindi se lo scopo di lucro diventasse evidente, allora la ONLUS potrebbe perdere la propria qualifica, e conseguentemente anche la possibilità di optare per regimi di favore e agevolazioni fiscali.
Questo quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale per la Calabria con la sentenza n. 1081 del 28 marzo 2022, dove si stabilisce appunto che:
“ai fini fiscali, un’associazione perde la qualifica di Onlus, e le agevolazioni ad essa connesse, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale: in sostanza, non basta che, nel proprio statuto, l’ente preveda genericamente di non perseguire scopi di lucro, se in concreto emerge il contrario.”
Advertisement - PubblicitàOggetto della sentenza è appunto una ONLUS che, in seguito alle verifiche fiscali della Guarda di finanza, è risultata essere un’attività operante nel settore del commercio a scopo di lucro a tutti gli effetti.
Dopo aver accertato che l’ente non avesse diritto alle agevolazioni fiscali dedicate alle ONLUS, il Fisco provvedeva a notificare il recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di IRES, IVA ed IRAP ai danni dell’organizzazione.
Dalle verifiche era infatti emerso che:
Sulla base di ciò a nulla è servito il ricorso dell’ente, che è stato inevitabilmente rigettato in quanto gli elementi elencati sono bastati ad accertare che questo svolgesse attività commerciale a tutti gli effetti a scopo di lucro.
La CTR Calabria ha pertanto stabilito che il Fisco continuasse la sua operazione di recupero delle imposte non pagate, disponendo inoltre l’applicazione dell’art. 149 comma 1 del TUIR, in base a cui:
“Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.”
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