L’agevolazione dedicata all’acquisto di una casa per gli impatriati in Italia è una misura concessa a favore dei lavoratori che trasferiscono o hanno trasferito la propria residenza in territorio italiano. È stata introdotta dall’art. 16 del D.lgs. 147 del 14 settembre 2015.
Si tratta di uno speciale regime di tassazione agevolato a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia. L’incentivo consiste nella possibilità di ridurre il reddito imponibile complessivo su cui calcolare le imposte dovute.
L’agevolazione spetta per un periodo pari a 5 anni, ma è possibile ottenerne il rinnovo per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti, come appunto l’acquisto di una casa. La Legge di Bilancio 2021 tra l’altro, ha esteso anche a favore di ulteriori beneficiari la possibilità di fruire della proroga.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il Bonus a favore dei lavoratori impatriati spetta appunto ai cittadini che trasferiscono la propria residenza in territorio italiano.
Possono usufruirne i lavoratori che:
In sostanza, chi dispone dei requisiti elencati, può beneficiare di una consistente riduzione nel calcolo per la formazione del reddito imponibile. È dedicato sia a chi produce reddito da lavoro dipendente (o simile), sia ai lavoratori autonomi.
Il reddito prodotto in Italia dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in territorio italiano concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo per il:
L’agevolazione, come detto, ha una durata pari a 5 periodi d’imposta. Può essere però estesa per altri 5 periodi d’imposta se:
Per quanto riguarda il periodo di prolungamento di ulteriori 5 anni, i redditi agevolati concorreranno alla formazione dell’imponibile per il:
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso – a favore dei lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e che, per la data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiare del regime agevolato – la possibilità di fare richiesta per la proroga di ulteriori 5 periodi d’imposta.
La possibilità di richiedere l’allungamento viene disposta a favore di tutti gli impatriati che sono interessati dal periodo di riferimento citato, e che provvedano al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.
Il versamento è pari al 10% se il lavoratore, al momento della richiesta di prolungamento:
Il versamento è dovuto nella misura del 5% dei redditi prodotti nel periodo d’imposta precedente, se il lavoratore, al momento della richiesta di prolungamento:
Viene precisato tra l’altro che – in entrambi i casi (5% o 10%) – la casa può essere acquistata dallo stesso lavoratore impatriato, ma anche dal coniuge, dal convivente oppure dai figli. Il prolungamento di 5 anni spetta anche nel caso l’acquisto della casa avvenisse in comproprietà.
Advertisement - PubblicitàIl versamento deve avvenire tramite Modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si conclude il primo periodo di fruizione (primi 5 anni) del regime agevolato.
In seguito al versamento, i lavoratori dipendenti dovranno trasmettere una richiesta scritta al proprio datore di lavoro in cui richiedono la possibilità di fruire del prolungamento dell’agevolazione.
La richiesta deve contenere:
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