La sentenza TAR Campania n. 5541/2024 conferma la demolizione di opere abusive prive di titolo e incompatibili con vincoli paesaggistici, escludendo l’applicazione della sanatoria semplificata introdotta dal Decreto Salva Casa.
La recente sentenza n. 5541/2024 del TAR Campania riporta al centro del dibattito l’annosa questione degli abusi edilizi e della loro regolarizzazione tramite il procedimento di accertamento di conformità urbanistica.
In un contesto giuridico in continua evoluzione, il “Decreto Salva Casa“ ha introdotto importanti modifiche alle regole della doppia conformità previste dal Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001). Il decreto prevede infatti una sanatoria semplificata per specifiche categorie di irregolarità, semplificando il processo per ottenere un permesso di costruire o una SCIA in sanatoria.
Tuttavia, le opere più gravi, come quelle realizzate senza permesso di costruire in aree vincolate, continuano a rimanere escluse e soggette alla “vecchia” doppia conformità.
Quali implicazioni ha questa sentenza? Come si combinano le novità del Decreto Salva Casa con i principi ribaditi dal TAR?
Esaminiamo nel dettaglio il caso e il quadro normativo.
Sommario
Le opere oggetto della sentenza riguardano una serie di interventi edilizi ritenuti abusivi dal Comune di San Lorenzello, in quanto realizzati senza titolo abilitativo. Nello specifico, è stato contestato un ampliamento del fabbricato principale, una struttura che ha modificato la volumetria dell’immobile originario. A questa si aggiunge la realizzazione di una tettoia a forma di “L” con funzione di garage-deposito, costruita con pilastri in legno e copertura inclinata, anch’essa in legno e rifinita con un manto di tegole, caratterizzata da dimensioni significative.
Un altro elemento centrale è la piscina realizzata all’interno della proprietà, completa di una struttura muraria adiacente destinata a servizi come docce e WC. Quest’opera ha avuto un peso rilevante nella valutazione del TAR per l’incremento della superficie e la trasformazione dell’assetto originario dell’area.
Infine, è stata contestata la presenza di una struttura in muratura adibita a tavernetta, che presenta dimensioni tali da non poter essere considerata un’opera accessoria di modesta entità.
L’amministrazione comunale ha dunque considerato complessivamente questi interventi come abusi edilizi significativi, rilevando sia un incremento volumetrico non autorizzato sia la modifica della destinazione d’uso dell’immobile, in contrasto con le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
Secondo quanto rilevato in sede di sopralluogo, le opere non solo hanno alterato lo stato dei luoghi, ma sono state realizzate senza alcun titolo che ne attestasse la conformità.
La parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, contestandone la legittimità su diversi fronti. In particolare, ha sostenuto che le opere contestate erano state in parte realizzate dai precedenti proprietari prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico e che, per quanto di sua competenza, si trattasse di interventi minori o pertinenziali, per i quali non sarebbe stato richiesto un titolo edilizio.
Leggi anche: Acquisto di immobili con abusi edilizi: rischi e obblighi del nuovo proprietario
Inoltre, la ricorrente ha presentato un’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’articolo 36 del DPR 380/2001, ma il silenzio dell’Amministrazione ha portato al formarsi di un diniego tacito, anch’esso oggetto di impugnazione nel procedimento.
Advertisement - PubblicitàIl TAR Campania, con la sentenza n. 5541/2024, ha rigettato il ricorso presentato contro l’ordinanza di demolizione delle opere abusive. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche, ribadendo alcuni principi consolidati in materia edilizia.
Innanzitutto, il Tribunale ha chiarito che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, come le ordinanze di demolizione, non richiedono la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. Essendo atti vincolati, basati su un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e della loro abusività, non è necessaria una specifica ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici, né una motivazione aggiuntiva oltre alla semplice qualificazione dell’abuso.
Un altro punto centrale riguarda la questione del vincolo paesaggistico. La ricorrente aveva sostenuto che le opere fossero state realizzate prima dell’istituzione del vincolo. Tuttavia, il TAR ha respinto questa tesi, sottolineando che, in assenza di prove certe e documentali sulla data di realizzazione degli interventi, l’Amministrazione ha legittimamente applicato le normative vigenti al momento della contestazione.
Il principio della presunzione di abusività trova piena applicazione quando il privato non riesce a fornire elementi chiari e incontrovertibili.
Leggi anche: Opere ante ’67: il TAR Lazio chiarisce il ruolo delle prove
La sentenza ha inoltre affrontato il tema della compatibilità urbanistica delle opere realizzate, evidenziando che gli interventi contestati erano incompatibili con la destinazione agricola dell’area in cui sorge l’immobile. Secondo il TAR, le opere non potevano essere considerate come “pertinenze edilizie” o abusi minori, in quanto risultano autonome e funzionali a esigenze di natura residenziale, con un impatto significativo sulla volumetria complessiva.
Infine, il TAR ha respinto anche la parte del ricorso relativa al silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 380/2001.
La decisione si allinea alla giurisprudenza consolidata, ribadendo che il procedimento di sanatoria richiede la doppia conformità urbanistica: le opere devono risultare conformi sia alla normativa vigente al momento della realizzazione, sia a quella in vigore al momento della richiesta. In questo caso, il vincolo paesaggistico preesistente impediva di fatto la possibilità di ottenere la sanatoria.
La sentenza del TAR rappresenta dunque una chiara riaffermazione della tutela dell’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio, sancendo che interventi abusivi di tale portata non possono beneficiare di sanatorie e restano soggetti alla demolizione.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza del TAR Campania n. 5541/2024 offre l’opportunità di approfondire le novità introdotte dal Decreto Salva Casa, che ha modificato in modo significativo il procedimento di accertamento di conformità edilizia.
Uno degli aspetti chiave del nuovo decreto riguarda la possibilità di accedere a una sanatoria semplificata per tre specifiche categorie di irregolarità: le parziali difformità, le opere realizzate in assenza di una SCIA semplice e le variazioni essenziali.
Questa sanatoria semplificata rappresenta un alleggerimento importante rispetto al precedente sistema, soprattutto per gli interventi di modesta entità, permettendo di sanare situazioni che fino a oggi erano costrette a ricadere nella più complessa procedura di doppia conformità.
Approfondisci: Salva Casa: la guida completa, ecco cosa puoi sanare
Tuttavia, il Decreto Salva Casa non estende questa semplificazione agli abusi gravi, come le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, soprattutto se insistenti in zone vincolate. In questi casi, resta applicabile l’articolo 36 del DPR 380/2001, il quale impone una verifica stringente della doppia conformità: gli interventi devono essere conformi sia alle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti al momento della realizzazione, sia a quelle in vigore al momento della richiesta di sanatoria.
Nella fattispecie della sentenza in esame, le opere contestate si collocano proprio all’interno di questa rigida cornice normativa. Trattandosi di interventi di significativa rilevanza realizzati senza titolo in un’area soggetta a vincolo paesaggistico, la possibilità di applicare la sanatoria semplificata introdotta dal Decreto Salva Casa è esclusa.
Il decreto, infatti, pur aprendo a soluzioni più snelle per alcune tipologie di abusi, non interviene sui vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, i quali continuano a rappresentare un limite insuperabile in assenza delle necessarie autorizzazioni.