Il settore edilizio italiano è da sempre caratterizzato da una burocrazia complessa e procedure di sanatoria spesso difficili da attuare. Con l’introduzione del DL Salva Casa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una riforma mirata alla semplificazione delle regole, agevolando i cittadini nella gestione delle irregolarità edilizie e delle pratiche urbanistiche.

Per supportare l’attuazione della riforma e garantire un’applicazione uniforme della normativa, il MIT ha pubblicato delle linee guida interpretative, con lo scopo di chiarire i punti chiave del decreto e fornire indicazioni operative agli enti locali. Questi chiarimenti sono fondamentali per aiutare Comuni, tecnici e cittadini a comprendere come applicare correttamente le nuove regole, evitando interpretazioni restrittive o discrezionalità eccessive.

Il decreto introduce nuove procedure per la sanatoria di difformità edilizie, amplia le possibilità di cambio di destinazione d’uso, riduce i tempi burocratici grazie al principio del silenzio-assenso e offre un quadro normativo più chiaro per gli immobili vincolati. Il Tavolo sulla Casa, presieduto dal ministro Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza di queste misure per rilanciare il mercato immobiliare e favorire una maggiore legalità nel settore edilizio.

Ma cosa cambia concretamente per i proprietari di immobili? Quali sono i vantaggi e le criticità di questa riforma?

Scopriamo nel dettaglio le principali novità introdotte dal DL Salva Casa.

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Stato legittimo dell’immobile: meno burocrazia, più efficienza

Prima dell’introduzione del DL Salva Casa, chiunque volesse presentare una pratica edilizia per ristrutturazioni o interventi sugli impianti esistenti doveva dimostrare la storia edilizia completa dell’immobile, ricostruendo ogni titolo edilizio ottenuto sin dalla costruzione dell’edificio. Questa procedura comportava un notevole dispendio di tempo e risorse, spesso ostacolando anche gli interventi più semplici.

Con la nuova normativa, la verifica dello stato legittimo dell’immobile viene semplificata: sarà sufficiente ricostruire la storia edilizia a partire dall’ultimo intervento effettuato, a patto che il Comune abbia già accertato la regolarità dei titoli pregressi. Questo significa che il cittadino non dovrà più reperire tutta la documentazione storica, ma solo quella relativa agli interventi recenti, riducendo drasticamente i tempi di attesa.

Le linee guida ministeriali specificano che il Comune potrà presumere la regolarità dei titoli edilizi precedenti qualora nella modulistica dell’ultimo intervento vengano riportati gli estremi delle autorizzazioni passate. In questo modo, si tutela il principio del legittimo affidamento del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, evitando che errori o omissioni pregresse blocchino nuove opere edilizie.

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Sanatoria con finalità multiple: un’unica pratica per più interventi

Una delle principali novità introdotte dal DL Salva Casa è la possibilità di presentare un’unica istanza per più finalità edilizie. In passato, chiunque avesse dovuto effettuare un cambio di destinazione d’uso e, contemporaneamente, realizzare opere edilizie per adeguare l’immobile alla nuova funzione, avrebbe dovuto presentare due pratiche separate, con tempi di attesa più lunghi e maggiore complessità burocratica.

Con la nuova normativa, il cittadino potrà avviare un procedimento edilizio a finalità multipla, che consente di ottenere con una sola richiesta sia il cambio d’uso che l’autorizzazione per gli interventi edilizi necessari. Questo significa meno documentazione da produrre e meno passaggi tra gli uffici comunali.

Le linee guida del MIT chiariscono che questa semplificazione non si applica solo ai cambi di destinazione d’uso, ma può essere utilizzata anche per altre tipologie di sanatoria edilizia. Ad esempio, sarà possibile richiedere, con una sola pratica, la regolarizzazione di difformità passate e, allo stesso tempo, la modifica della destinazione d’uso dell’immobile, velocizzando notevolmente il processo amministrativo.

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Sanatoria degli immobili vincolati: più flessibilità per le difformità edilizie

Fino all’approvazione del DL Salva Casa, ottenere una sanatoria per immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e culturali era estremamente complesso, se non impossibile. Anche minime difformità, come piccoli aumenti di volume o modifiche alla superficie, venivano bloccate a causa della rigidità della normativa, rendendo impossibile la regolarizzazione di interventi già eseguiti.

Con la nuova normativa, è ora possibile presentare agli uffici comunali una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica anche nei casi in cui l’intervento abbia comportato un aumento di volumi o superfici. Il procedimento prevede una fase di verifica da parte della Regione o dell’ente preposto, ma con tempi certi e il principio del silenzio-assenso: se l’amministrazione non si esprime entro il termine previsto, la sanatoria viene automaticamente approvata.

Tuttavia, alcune Soprintendenze stanno mostrando resistenze nell’applicazione di questa nuova disciplina. Per questo motivo, le linee guida del MIT ribadiscono che la sanatoria è pienamente operativa e che il Comune deve inoltrare le richieste di accertamento di compatibilità senza possibilità di blocchi arbitrari. Ogni fase della procedura è regolata da tempi precisi, evitando lungaggini amministrative.

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Regolarizzazione delle varianti edilizie ante 1977: una soluzione per vecchi immobili

Un altro grande problema dell’edilizia italiana riguarda gli immobili costruiti prima del 30 gennaio 1977, data in cui entrò in vigore la Legge Bucalossi, che introdusse l’obbligo di ottenere un titolo edilizio per costruire. Prima di questa normativa, era prassi comune non presentare varianti in corso d’opera, poiché non esisteva una procedura formale per regolarizzarle. Questo ha creato, nel tempo, una vasta quantità di edifici con difformità minori, difficili da sanare con le normative precedenti.

Il DL Salva Casa ha introdotto una procedura speciale che consente la sanatoria delle parziali difformità realizzate nell’ambito di lavori legati a titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977. I proprietari di questi immobili potranno ora sanare tali difformità presentando una SCIA in sanatoria e pagando una sanzione compresa tra 1.032 e 10.328 euro.

Le linee guida del MIT chiariscono che:

  • Non è necessario dimostrare la conformità urbanistica dell’intervento rispetto alle normative attuali, semplificando le verifiche.
  • Gli uffici comunali non dovranno effettuare controlli approfonditi, come avviene nelle sanatorie ordinarie.
  • Il trattamento sanzionatorio sarà agevolato, prevedendo importi più contenuti rispetto alle sanatorie tradizionali.

Questa misura potrebbe facilitare la regolarizzazione di una larga fetta del patrimonio edilizio italiano, permettendo a molti proprietari di risolvere problemi burocratici rimasti irrisolti per decenni.

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Tolleranze costruttive: nuove soglie per sanare piccole irregolarità

Il DL Salva Casa introduce una modifica significativa sul tema delle tolleranze costruttive, ovvero quelle piccole differenze tra il progetto approvato e la realizzazione effettiva di un immobile. In passato, qualsiasi scostamento superiore al 2% rispetto alle misure progettuali era considerato un abuso edilizio, creando problemi anche per irregolarità di minima entità dovute alle tecniche costruttive del tempo.

Con la nuova normativa, il limite delle tolleranze edilizie è stato ampliato fino al 6%, a seconda della superficie dell’unità immobiliare. Questo significa che piccole difformità dimensionali non verranno più trattate come violazioni edilizie e non necessiteranno di specifiche autorizzazioni per essere sanate.

Le linee guida del MIT chiariscono inoltre che:

  • Le nuove soglie di tolleranza si applicano anche agli immobili vincolati, purché le modifiche non alterino il contesto architettonico o paesaggistico.
  • Le difformità rientranti nelle nuove tolleranze non costituiranno abuso edilizio e non necessiteranno di alcuna sanatoria.
  • Gli uffici comunali dovranno applicare in modo uniforme queste disposizioni, evitando interpretazioni restrittive.

Questa modifica rappresenta un’importante semplificazione burocratica, evitando che piccole differenze nelle misure diventino ostacoli per compravendite, ristrutturazioni o regolarizzazioni di immobili.

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Sanzioni per le nuove procedure di sanatoria: criteri più chiari

Una delle questioni più delicate riguardo alle sanatorie edilizie è sempre stata la determinazione delle sanzioni economiche da applicare ai proprietari che intendono regolarizzare le difformità dei propri immobili. Il DL Salva Casa ha stabilito nuovi criteri per il calcolo delle sanzioni, rendendole più chiare e prevedibili.

In particolare, la sanatoria tramite SCIA in sanatoria sarà subordinata al pagamento di un importo pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, sono stati fissati dei limiti minimi:

  • Da 1.032 a 10.328 euro per le difformità che rientrano nella doppia conformità attenuata.
  • Da 516 a 5.164 euro per la doppia conformità tradizionale.

Le linee guida del MIT chiariscono inoltre che:

  • Se il Comune ritiene che l’abuso non abbia determinato un aumento del valore venale, si potrà applicare direttamente la sanzione minima, senza coinvolgere l’Agenzia delle Entrate.
  • Il pagamento della sanzione avverrà in due fasi: una prima quota al momento della richiesta della SCIA in sanatoria e il saldo finale dopo la valutazione dell’Agenzia delle Entrate.
  • Le sanzioni saranno definite sulla base delle prassi già in uso prima del DL Salva Casa, evitando discrezionalità eccessive da parte delle amministrazioni locali.

Questa nuova regolamentazione punta a garantire maggiore equità nel calcolo delle sanzioni e a ridurre il rischio di blocchi amministrativi dovuti a interpretazioni troppo rigide delle norme.

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Cambio di destinazione d’uso: nuove regole per una maggiore flessibilità

Uno degli aspetti più innovativi del DL Salva Casa riguarda il cambio di destinazione d’uso degli immobili, una procedura che in passato era particolarmente complicata a causa di normative frammentate e vincoli rigidi imposti dai piani urbanistici comunali e regionali.

Prima della riforma, chiunque volesse modificare la destinazione d’uso di un immobile – ad esempio, passando da residenziale a turistico-ricettivo o commerciale – doveva affrontare un iter burocratico complesso, verificando numerosi parametri urbanistici e pagando ingenti oneri.

Con il DL Salva Casa, il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali affini (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale e commerciale) diventa sempre ammissibile, salvo specifiche limitazioni definite dagli strumenti urbanistici comunali.

Le linee guida del MIT chiariscono che:

  • I Comuni devono esplicitamente indicare eventuali condizioni o limiti per il cambio di destinazione d’uso, evitando ambiguità interpretative.
  • Non si potranno applicare divieti derivati da strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore del DL Salva Casa, in quanto non coerenti con la semplificazione prevista dalla riforma.
  • La procedura di cambio d’uso potrà essere richiesta contestualmente ad altre sanatorie edilizie, tramite il meccanismo della finalità multipla.

Grazie a queste modifiche, il decreto offre nuove opportunità per il mercato immobiliare, consentendo a molti proprietari di immobili di riqualificare edifici inutilizzati o sottoutilizzati senza dover affrontare lungaggini burocratiche.

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Oneri urbanistici per il cambio di destinazione d’uso: riduzione dei costi per i cittadini

Uno degli ostacoli maggiori per chi voleva cambiare destinazione d’uso a un immobile era il peso degli oneri urbanistici. Prima dell’entrata in vigore del DL Salva Casa, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i Comuni potevano imporre anche la cessione di aree per servizi pubblici (parcheggi, strade, verde pubblico) o richiedere un contributo monetario aggiuntivo per compensare la mancata cessione di spazi.

Il DL Salva Casa ha semplificato radicalmente questa procedura, prevedendo che:

  • Non è più obbligatorio cedere aree ai Comuni per la realizzazione di servizi pubblici o parcheggi.
  • Non è dovuto il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria, in quanto l’area è già urbanizzata e dotata di servizi essenziali.
  • Rimane obbligatorio il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, se previsto dalle normative locali.

Le linee guida del MIT chiariscono inoltre che:

  • L’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e dalla cessione di aree vale anche se gli strumenti urbanistici comunali prevedono norme più restrittive.
  • I cittadini possono richiedere l’applicazione di questa norma retroattivamente, nel caso in cui abbiano già presentato una pratica di cambio di destinazione d’uso prima dell’entrata in vigore del DL.

Questa misura permette di ridurre notevolmente i costi per chi vuole riconvertire un immobile, incentivando interventi di rigenerazione urbana senza l’aggiunta di oneri sproporzionati.

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Recupero dei sottotetti: nuove opportunità per l’ampliamento dell’offerta abitativa

Il DL Salva Casa introduce importanti novità anche per il recupero dei sottotetti, un’operazione che molte Regioni avevano già regolamentato con leggi specifiche, riconoscendone i vantaggi in termini di aumento dell’offerta abitativa e contenimento del consumo di suolo. Tuttavia, prima della riforma, esistevano ancora vincoli normativi rigidi, in particolare per quanto riguarda le distanze minime tra edifici e i limiti strutturali imposti dagli strumenti urbanistici comunali.

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Con la nuova normativa, il DL Salva Casa introduce una deroga per le distanze tra edifici, permettendo il recupero del sottotetto anche in quei casi in cui le distanze minime non sarebbero rispettate. Tuttavia, questa possibilità è subordinata a precise condizioni:

  • Non si può modificare la sagoma del sottotetto (ad esempio, con sopraelevazioni o ampliamenti volumetrici), salvo diversa previsione delle leggi regionali.
  • La distanza preesistente deve essere mantenuta, senza ulteriori riduzioni che potrebbero compromettere l’assetto urbanistico.
  • Sono ammessi interventi di ristrutturazione della copertura, purché non alterino in modo significativo il profilo dell’edificio.

Le linee guida del MIT chiariscono inoltre che:

  • La deroga sulle distanze può essere applicata in tutte le Regioni che hanno già legiferato sul recupero dei sottotetti, anche se le loro normative non disciplinano esplicitamente questo aspetto.
  • Gli interventi di recupero possono includere cambi di destinazione d’uso, purché rispettino i criteri generali definiti dalla legge.

Questa misura rappresenta un’opportunità per riqualificare molti edifici esistenti, offrendo nuove soluzioni abitative senza la necessità di espandere il tessuto urbano.