Con l’approvazione del Decreto Sostegni BIS convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021 diventano effettive tutte le nuove misure previste per far fronte alla crisi causata dalla pandemia da Covid-19.
Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda l’applicazione del Conto Termico, per il quale è stata estesa la platea dei beneficiari nei territori montani.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il Conto Termico, è quell’agevolazione gestita dall’ente governativo GSE, che mira ad incentivare gli interventi volti all’efficientamento energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Accedendo all’incentivo, sarà possibile recuperare fino al 65% dei costi sostenuti tramite bonifico bancario effettuato dal GSE direttamente sul conto corrente del beneficiario, e non con la Dichiarazione dei Redditi. I destinatari dell’agevolazione sono i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.
Per i soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione, è fondamentale inviare l’apposita richiesta al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori. È possibile consultare i documenti necessari qui.
Chiarito questo, vediamo quali sono le novità introdotte dal Sostegni BIS per quanto riguarda il Conto Termico.
Advertisement - PubblicitàTra le novità introdotte, all’art. 39-bis del Decreto Sostegni, si legge come:
“fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d’incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile”.
Ovviamente, il decreto sopracitato fa riferimento al Conto Termico, per il quale si estende temporaneamente la platea dei beneficiari.
Viene stabilito come nei territori montani, da questo momento e fino alla fine del 2022, sarà possibile richiedere l’incentivo anche per le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile).
Gli imprenditori agricoli che rientrano in tale categoria sono quelli che operano nei seguenti ambiti:
Si considerano connesse alle precedenti le seguenti operazioni:
Con il DL n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 123 del 3 agosto 2017 si estende il concetto di definizione dell’imprenditore agricolo anche alle cooperative e i consorzi agricoli che, per svolgere le attività sopra citate, si servono prevalentemente di prodotti dei soci, ovvero che:
“forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Advertisement - PubblicitàPerché le imprese agricole dei comuni montani possano accedere al Conto Termico, sarà necessario allegare alla richiesta i seguenti documenti:
Con il Sostegni BIS si precisa che, fino alla fine del 2022, potranno fare richiesta del Conto Termico tutte le imprese agricole, anche quelle che non sono in possesso della qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).
La qualifica IAP è quella certificazione che attesta che l’imprenditore agricolo:
Quando un’impresa è in possesso di tale qualifica, ha la possibilità di acquistare terreni (da adibire ad uso agricolo) beneficiando di importanti agevolazioni, quali:
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