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Conto Termico: come funziona, chi può trarne vantaggio e la documentazione richiesta

Conto Termico: come funziona, chi può trarne vantaggio e la documentazione richiestaConto Termico: come funziona, chi può trarne vantaggio e la documentazione richiesta
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Incentivi e detrazioni fiscali sono strumenti nazionali concepiti dall’ordinamento nazionale per agevolare il potenziamento dell’efficienza energetica delle strutture (abitative e non) e la riqualificazione delle stesse.

Tra le migliori al riguardo figura il cosiddetto “conto termico”, che nonostante qualche innovazione introdotta negli anni recenti, soprattutto in ordine a soggetti beneficiari e modalità di accesso, riprende totalmente la disciplina introdotta nel 2012 con Decreto Ministeriale.

Si tratta di incentivi che, negli anni, vengono costantemente rielaborati e confermati, introducendo piccole previsioni di rinnovamento, con lo scopo di incoraggiare tutti i soggetti, pubblici e privati, a richiedere la misura e rendere le strutture sempre più efficienti, al fine di limitare il più possibile il consumo di energia e le emissioni.

Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

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Incentivi e agevolazioni a privati e pubbliche amministrazioni: a cosa è finalizzato il conto termico?

Chi decide di eseguire un lavoro di efficientamento energetico vuole essere certo di far rientrare nelle proprie tasche l’investimento economico effettuato nel più breve tempo possibile.

Questo è possibile usufruendo dei vantaggi del conto termico: una disposizione che consente, a privati e non, di riqualificare le proprie strutture in modo da migliorarne le prestazioni energetiche e, nel lungo termine, ridurre sensibilmente i costi associati ai consumi con un risparmio notevole che di fatto si sostanza in un ritorno economico di quanto speso per gli interventi.

Oggi lo Stato italiano mette a disposizione di pubblici e privati dei bonus economici di rilevante entità, equivalenti a un massimo del 65% dei costi affrontati per migliorare l’efficienza e il risparmio energetico degli edifici, nonché per la produzione di energia rinnovabile.

Il Conto Termico GSE 2.0, inoltre, è stato elaborato tenendo conto anche delle aziende del settore agricolo (serre e simili), sempre in vista della riduzione dei costi sostenuti per l’approvvigionamento energetico.

Le somme messe a disposizione dallo Stato italiano, complessivamente, ammontano a 900 milioni di euro all’anno: 200 di questi hanno lo scopo di incentivare e favore le pubbliche amministrazioni negli interventi di efficientamento, mentre i restanti 700 sono destinati a soggetti privati, per effettuare lavori in casa.

Il conto termico, dunque, non è altro che un incentivo economico studiato per indurre privati e non ad effettuare interventi sulle proprie strutture ed edifici di piccola grandezza, per incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

I destinatari di tale meccanismo di incentivazione sono soprattutto le pubbliche amministrazioni, ma anche imprese pubbliche e private che, grazie a questa disposizione vantaggiosa, potranno migliorare le proprie strutture rendendole sostenibili e maggiormente efficienti dal punto di vista energetico.

Chi decide di effettuare degli interventi di efficientamento energetico sui propri edifici, prima di avviare i lavori cerca di calcolarne i vantaggi e il risparmio che, nel lungo termine, ne può derivare.

Chi avvierebbe simili interventi se non fosse sicuro di ottenere un risparmio economico nel lungo termine?

Complessivamente il conto termico mira a dare un incentivo economico ai soggetti interessati a riqualificare il patrimonio edilizio del territorio nazionale, tramite le seguenti attività:

  • la trasformazione delle strutture degli edifici-impianti, rendendoli energicamente sostenibili
  • la riduzione del fabbisogno di energia termica nelle strutture ed edifici
  • la produzione di energia attraverso strumenti maggiormente performanti

Ma vediamo adesso il funzionamento e gli aspetti normativi del conto termico, tenendo conto che la disciplina di riferimento, seppure innovata nel 2016, è sempre quella prevista dal D.M. 28/12/2012.

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Come funziona il conto termico? E cosa prevede la disciplina normativa al riguardo?

Il punto di riferimento normativo in tema di “conto termico” è il DM 28/12/12: il cosiddetto Decreto “Conto Termico”. Recentemente la normativa è stata innovata, non solo attraverso un ampliamento dei soggetti ammessi ai vantaggi correlati, ma anche tramite lo snellimento delle modalità di accesso alla misura, prevedendo innovativi interventi di efficienza energetica.

Per quanto riguarda il limite massimo dell’erogazione degli incentivi, questo ammonta a 5.000 euro, versate in un’unica rata con un pagamento che viene erogato entro due mesi circa.

Riqualificare le proprie strutture, grazie a questa disposizione di legge, diventa molto più conveniente, in considerazione del fatto che la misura permette di ridurre i costi dei consumi e recuperare in poco tempo buona parte dei costi sostenuti per l’effettuazione degli interventi.

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Le modalità di accesso alla misura e la disciplina sui vantaggi del conto termico

I requisiti e le condizioni di accesso alla misura del conto termico sono strettamente disciplinati dalla legge, che individua anche i soggetti beneficiari e le modalità di accesso.

I destinatari della misura, nel dettaglio, sono in primis le pubbliche amministrazioni: incluse gli “ex Istituti Autonomi Case Popolari”, le cooperative di abitanti iscritte “all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione” e dei loro consorzi costituiti presso il “Ministero dello Sviluppo Economico”.

Posso usufruire dei vantaggi del conto termico anche le società a patrimonio pubblico e le società “cooperative sociali”. I vantaggi della misura possono essere richiesti anche dai privati, o direttamente o attraverso una “ESCO”.

Recentemente la legge ha specificato anche le modalità con cui le ESCO possono effettuare la relativa richiesta di incentivazione al GSE: queste, per richiedere gli incentivi, devono possedere la relativa certificazione valida, nel rispetto nella norma “UNI CEI 11352“.

Gli incentivi possono essere ottenuti tramite due diverse modalità: con “accesso diretto” e con “prenotazione“.

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La modalità per presentare la richiesta degli incentivi del conto termico

Le modalità per presentare la domanda sono due: l’accesso diretto e con prenotazione.

Per ricevere l’incentivo con l’accesso diretto la richiesta deve essere effettuata entro tre mesi dal termine dei lavori (ovvero entro 90 giorni). La legge prevede un iter più snello per i lavori riguardanti l’installazione di apparecchi di piccole dimensioni (per generatori fino a “35 kW” e per sistemi solari fino a “50 m2”) nel caso in cui venga effettuata l’installazione di componenti con determinate caratteristiche tecniche, indicate nel “Catalogo degli apparecchi domestici” aggiornato costantemente dal GSE.

Per i lavori non ancora finiti, e dunque ancora da realizzare, è possibile effettuare la richiesta dell’incentivo direttamente tramite prenotazione, ma solo per le opere di titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto: queste hanno la possibilità di prenotare l’erogazione dell’incentivo economico anche se ancora non hanno iniziato gli interventi, in modo da ricevere un acconto sull’incentivo economico complessivo (il saldo verrà dunque versato direttamente dopo la fine dei lavori).

Per effettuare la prenotazione, le pubbliche amministrazioni, devono trasmettere al GSE numerosi documenti, anche questi specificati dalla DM del 2012.

Tutte le domande presentate, a prescindere dalla modalità (e dunque anche quelle derivanti dalla PA con prenotazione), vengono previamente valutate dal GSE, in ottemperanza alle disposizioni dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla legge 241/90.

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Il ruolo del gestore dei servizi energetici (GSE)

Il GSE (Gestore dei servizi energetici) è il soggetto responsabile della valutazione delle richieste di accesso ai benefici del conto termico, e dunque anche della sua concreta attuazione.

Si tratta di un’istituzione con un importante compito: valutare a chi assegnare l’incentivo economico ed erogare i contributi secondo le regole previste dalla legge.

Le spese ammissibili al conto termico, sostanzialmente, possono essere classificate in due categorie: spese di incremento dell’efficienza energetica delle strutture già esistenti e spese per la sostituzione e il rinnovamento di impianti già esistenti, per la climatizzazione invernale utilizzando impianti funzionanti con fonti rinnovabili o con meccanismi ad elevata efficienza.

Per presentare la richiesta al GSE, l’interessato, deve registrarsi sul portale dello stesso, e accedere alla sezione “Area Clienti“, effettuando la richiesta direttamente nella sezione dedicata al “Conto Termico”.

La richiesta di accesso all’incentivo deve essere presentata nel tempo massimo di 90 giorni dalla fine dei lavori. I privati, a differenza della pubblica amministrazione, possono accedere al beneficio economico soltanto in relazione all’effettuazione di lavori appartenenti alla categoria 2; mentre la Pubblica Amministrazione può avere accesso all’incentivo per entrambe le categorie.

Leggi anche “Certificati Bianchi GSE: cosa sono, valore, cumulabili con crediti d’imposta“;

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Come avviene la concessione del contributo?

Come si calcolano gli incentivi del conto termico? E come possono, i beneficiari dello stesso, avvalersi dei vantaggi che ne derivano?

La disciplina del conto termico dispone che gli incentivi dati ai beneficiari corrispondono a una percentuale variante dal 40% al 65%, in base alla tipologia di intervento effettuata e del costo sostenuto. Tutti i dettagli sono indicati nella relativa disciplina del 2012.

Quest’ultima dispone anche in ordine alla modalità di erogazione dell’incentivo economico, che avverrà in 1, 2 o 5 rate, prevedendo comunque anche la possibilità per i privati di ottenere il pagamento in un’unica soluzione, per costi sostenuti fino a 5.000 euro.

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Documenti da conservare dopo l’ottenimento dell’incentivo del conto termico

Dopo aver ricevuto l’incentivo del conto termico, è importante che il soggetto beneficiario conservi determinati documenti, in modo da provare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’erogazione del beneficio stesso. I documenti e le ricevute da conservare a casa dopo l’erogazione dell’incentivo sono i seguenti:

  • ricevute di fatture ricevute e pagamenti di bonifici
  • documenti attestanti dichiarazioni di conformità
  • schede tecniche dei componenti
  • ricevute che attestano l’acquisto del pellet certificato, in modo coerente con quanto indicato dal produttore della caldaia
  • la ricevuta con le garanzie delle varie componenti
  • il libretto di impianto
  • il libretto di centrale termica
  • i documenti attestanti la presenza di un contratto, ad esempio di acquisto, di fornitura e così via

Queste ricevute e documenti dovranno essere conservati accuratamente, in modo da esibirli nel caso in cui, dopo aver ricevuto l’incentivo, vengano richiesti per accertarne la conformità alle disposizioni di legge.



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TAGS: conto termico, decreto conto termico, gse

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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