È possibile usufruire del Superbonus 110 per compiere degli interventi su un edificio abusivo, per il quale però è stata presentata domanda di condono ancora in attesa di esito?
È possibile usufruire del Superbonus 110 per compiere degli interventi su un edificio abusivo, per il quale però è stata presentata domanda di condono ancora in attesa di esito?
Fino a poco tempo fa a questa domanda non potevamo dare una risposta certa. Ora però le cose potrebbero cambiare con il Decreto Semplificazioni. Per adesso il documento è solo una bozza, di cui però si attende il testo ufficiale per il mese di maggio.
Proprio nella bozza del nuovo Decreto Legge, il regolamento del Superbonus è stato integrato con delle nuove spiegazioni in merito ai casi di condono edilizio inesitati.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàAbbiamo già parlato diverse volte dell’applicazione del Superbonus 110 nel caso in cui su una struttura gravi una condanna per abuso edilizio.
Nell’articolo “Abuso edilizio in condominio: possibile accedere a Ecobonus 110?” per esempio, abbiamo spiegato come il Governo abbia deciso di circoscrivere i controlli solo nelle parti dell’edificio che saranno interessate dagli interventi edilizi.
Vista appunto la grande quantità di strutture abusive presenti in Italia, che non consentirebbero ai proprietari di ottenere l’Ecobonus 110%, si è deciso per la limitazione delle verifiche.
In sostanza, mettiamo il caso che in un edificio si voglia compiere unicamente l’intervento trainante di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. Il tecnico abilitato che esegue i controlli dovrà verificare solo che il vecchio impianto non sia abusivo.
Infatti se questo è in regola, il richiedente potrà effettuare l’intervento di sostituzione dell’impianto beneficiando del Superbonus, anche se altre parti dell’edificio dovessero essere abusive. Perché comunque quelle non dovranno essere controllate.
Advertisement - PubblicitàA questo punto però, cosa succede se invece l’edificio è abusivo, ma è anche oggetto di una domanda di condono che ancora non ha avuto esito da parte della Pubblica Amministrazione?
La risposta a questa domanda si trova per ora nella bozza del Decreto Semplificazioni. Ancora non sappiamo se tale punto rimarrà effettivo anche quando uscirà il testo ufficiale del decreto, o se invece il Governo deciderà di fare un passo indietro sull’argomento.
In ogni caso, la bozza prevede un’integrazione all’art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero:
“In presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli incentivi di cui al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni comunali. In caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate”.
Dunque, un edificio con domanda di condono inesitata può accedere al Superbonus. Per farlo però, un tecnico asseverato, diverso da quello che ha seguito la pratica di condono, dovrà effettuare un sopralluogo dell’abitazione.
A quel punto egli, secondo le attuali normative in vigore, valuterà se la struttura abusiva potrebbe ottenere o no l’approvazione del condono. Ovviamente tale procedimento costituisce una seria e pesante responsabilità per l’asseveratore, che si prenderà carico di giudicare preventivamente l’esito della richiesta di condono.
Dunque, se secondo il professionista la risposta della PA sarà positiva, egli potrà dire che quell’abuso è idoneo per usufruire dell’Ecobonus 110%.
In seguito però, nel caso in cui la PA dovesse invece dare esito negativo alla domanda di condono, il beneficio automaticamente decadrà. Il richiedente a quel punto, oltre a non usufruire più del Superbonus, si ritroverebbe anche a dover demolire l’opera abusiva, probabilmente dopo aver già iniziato (o peggio anche concluso) i lavori edilizi di efficientamento energetico.
Ricordiamo inoltre la sentenza n. 2062 del 28 maggio 2020. Qui il TAR Napoli aveva stabilito che qualsiasi intervento edilizio effettuato su un abuso con richiesta di condono pendente, era da ritenersi illegale. Ne abbiamo parlato appunto nell’articolo: “Condono edilizio: interventi in attesa di sanatoria sono illegali”.
Non ci resta dunque che attendere nuovi chiarimenti dalle istituzioni, tenendo presente comunque che il provvedimento ora è in bozza e non è ancora definitivo.
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