Molto spesso non pensiamo nemmeno di averlo commesso, altre volte lo ereditiamo o non gli diamo il giusto peso. Stiamo parlando del cosiddetto abuso edilizio.
In una recente sentenza del Consiglio di Stato, si torna a parlare del cosiddetto terzo condono edilizio, ovvero del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.
In una recente sentenza del Consiglio di Stato si tratta un caso in cui il proprietario di un terreno in cui sorge un abuso edilizio sia stato intimato dal Comune di ripristinare lo stato dei luoghi tramite la demolizione.
Quando si parla di condono edilizio è possibile confondersi tra le diverse disposizioni e regole da rispettare, anche perché spesso quelle regionali sono differenti da quelle nazionali.
L’abuso edilizio è punibile sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla prescrizione dell’abuso edilizio.
In una recente sentenza di ricorso affrontata dal Consiglio di Stato, si stabilisce come sia l’ordine di demolizione che quello di acquisizione di un abuso edilizio da parte del Comune siano ordinanze che non debbano essere spiegate.
Il condono edilizio non dev’essere approvato unicamente in sede preliminare, ma anche esecutiva. C’è la possibilità infatti che una richiesta di sanatoria possa essere giudicata positivamente, senza la sussistenza dei requisiti validi.
È possibile usufruire del Superbonus 110 per compiere degli interventi su un edificio abusivo, per il quale però è stata presentata domanda di condono ancora in attesa di esito?
Il condono edilizio può essere reso invalido se successivamente viene promulgata una norma che ne nega l’approvazione? Secondo il TAR Sardegna la risposta è no.
Una recente sentenza del TAR Bari riporta alla luce il problema dell’abuso edilizio realizzato vicino alla zona costiera.
Una nuova sentenza emessa dalla Cassazione apre degli interessanti risvolti in merito all’abuso edilizio. E stabilisce come non sempre sia possibile procedere con la sanatoria pagando la parcella dovuta.
Diverse settimane fa abbiamo trattato il caso del tanto discusso art. 18 del DDL669/140/453. L’approvazione di questo articolo permetterebbe un ampliamento del condono edilizio risalente al 2003, ovvero la cosiddetta “mini-sanatoria”.
Il condono edilizio è stato spesso argomento di discussione, sia in ambito politico che in sede di tribunale. Anche stavolta torniamo a parlarne, vista la recente sentenza che ha dovuto affrontare il TAR Napoli.
L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale. Mentre nel primo caso l’illecito non finisce mai in prescrizione, nel secondo caso invece la prescrizione può avvenire dopo 4 o 5 anni.
Finalmente attiva a Roma la Piattaforma SUE, che consentirà di sbrigare le pratiche relative al Condono edilizio, interamente on-line. Vediamo come funziona la nuova piattaforma SUE.