Attraverso la sentenza n. 252 del 2022, La Corte costituzionale ha ufficialmente dichiarato come illegittima la legge n.19/2021 della Regione Siciliana, che apportava modifiche ad un precedente disegno di legge.
La Corte costituzionale boccia la legge della Regione Sicilia sulla sanatoria per gli abusi edilizi in aree vincolate.
Attraverso la sentenza n. 252 del 2022, La Corte costituzionale ha ufficialmente dichiarato come illegittima la legge n.19/2021 della Regione Siciliana, che apportava modifiche ad un precedente disegno di legge approvato il 10 agosto del 2016.
La suddetta legge era stata emanata per riaprire i termini del condono edilizio di opere che sono state dichiarate abusive perché costruite in aree in cui non sarebbe consentito per ragioni dovute alla sicurezza (dunque zone particolarmente soggette a rischio di dissesto idrogeologico) o all‘importanza paesaggistica e culturale del luogo.
Subito dopo l’approvazione da parte del parlamento siciliano nel 2021 il consiglio dei ministri nazionale aveva impugnato la legge e fatto ricorso.
Salvatore Cordaro, allora Assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana, aveva dichiarato di essere certo della legittimità e della coerenza giuridica del disegno di legge, data l’approvazione e l’adesione di tutti gli ordini professionali della regione, compresi architetti, agronomi, geologi ingegneri e molti rappresentanti dei maggiori atenei universitari siciliani.
Sommario
I motivi dell’incostituzionalità del disegno di legge però son stati subito notati da molti analisti e costituzionalisti secondo i quali, la legge, prevedeva un intervento della regione in un ambito di assoluta esclusiva dello Stato e del quale non possedesse alcuna potestà legislativa. Si è dibattuto anche sulla definizione di “norma di interpretazione autentica” in riferimento ad una disposizione che invece interveniva sul procedimento di definizione di domande di condono presentate da circa 17 anni, prevedendo anche la riapertura di procedimenti conclusi e già giudicati come sfavorevoli, causando così un esito lesivo del fondamentale principio di stabilità dei rapporti giuridici.
In conseguenza a ciò un altro principio costituzionale sui cui la legge avrebbe inciso negativamente è quello della competenza dello Stato per quanto concerne l’ordinamento penale e la punibilità di fatti penalmente illeciti.
La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi accolto i dubbi di molti esperti, e non solo in riferimento ai principi costituzionali indicati fin qui ma ha anche ritenuto che la legge 19/2021 fosse lesiva di altri principi e norme già in atto che attribuiscono alla Stato poteri di intervento per la tutela dell’ambiente.
La normativa prevista dalla legge dunque avrebbe operato in contrasto con quanto stabilito sia dalla Costituzione che dalla normativa statale in riferimento, soprattutto il decreto – legge 269 approvato nel 2003. Nella sentenza si legge infatti che vi sono scelte di tutela del paesaggio che non possono essere pregiudicate o messe a rischio, anzi secondo devono essere obbligatoriamente condivise anche dalle leggi regionali o questo comporterebbe una chiara violazione della competenza statale come stabilita all’art. 117 della Costituzione.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza mette fine ad un vero e proprio braccio di ferro che per oltre un anno ha coinvolto la maggioranza del presidente uscente Nello Musumeci e le opposizioni. Dura era stata dopo l’approvazione della legge anche la reazione delle associazioni ambientaliste che avevano definito la scelta del governo siciliano “una vera e propria sanatoria di abusivismo in aree paesaggistiche”.
E sono proprio le associazioni ambientaliste ad esprimersi più favorevolmente sulla decisione raggiunta dalla corte Costituzionale. Giuseppe Alfieri, presidente di Legambiente Sicilia, si è detto soddisfatto di come la sentenza chiarisca in maniera definitiva i limiti dei legislatori regionali in riferimento alle normative ambientali e che fosse grave che la legge tentasse di far rientrare nel condono anche immobili già dichiarati abusivi in quanto realizzati in aree con vincolo di inedificabilità relativa. Alfieri si augura che tutti gli immobili insanabili vengano demoliti.
Con la stessa sentenza la Corte è altresì intervenuta per dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione della legge n. 23 del 2021 della Regione Lombardia, che prevedeva che la Regione potesse elaborare un piano paesaggistico per ampliare superfici destinate alla realizzazione di agriturismi, senza che questo venisse elaborato in maniera congiunta anche con lo Stato.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!