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Condono edilizio: interventi in attesa di sanatoria sono illegali

Il condono edilizio è stato spesso argomento di discussione, sia in ambito politico che in sede di tribunale. Anche stavolta torniamo a parlarne, vista la recente sentenza che ha dovuto affrontare il TAR Napoli.

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Il condono edilizio è stato spesso argomento di discussione, sia in ambito politico che in sede di tribunale. Anche stavolta torniamo a parlarne, vista la recente sentenza che ha dovuto affrontare il TAR Napoli in merito agli interventi proseguibili o meno in presenza di una domanda di sanatoria.

Se la presenza della domanda di condono implica che ci sia un manufatto abusivo, dovrebbe essere ben chiaro che, finché il tutto non viene risolto dalle sedi competenti, il fabbricato deve restare così com’è.

Ogni intervento aggiuntivo eseguito successivamente alla richiesta di sanatoria infatti, si considera come un ulteriore abuso. Approfondiamo di seguito.

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Condono edilizio: l’ultimo caso

Il caso affrontato di recente riguarda un privato, denunciato dal Comune a causa di un manufatto abusivo, per il quale gli erano state rifiutate due domande di condono. E oltretutto, era stata ordinata la demolizione del fabbricato.

Il cittadino ha presentato quindi ricorso presso il TAR Napoli, schierando dalla propria parte le seguenti argomentazioni:

  • Il Comune ha rifiutato il condono richiamando l’art. 33 della legge 47/1985, per la quale sussiste il vincolo di inedificabilità assoluta su aree sottoposte a vincolo. Il cittadino però aveva realizzato l’opera abusiva precedentemente all’istituzione della legge, per cui questa non può avere effetto retroattivo;
  • Di conseguenza a quanto appena detto, ci si deve rifare all’art. 32 comma 1 della stessa legge 47/1985. Questa, nei casi simili a quello sopra citato, impone che il giudizio sull’abusività del manufatto sia lasciato alle competenze dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

In sostanza, visto che quando il cittadino ha realizzato il manufatto (che oggi risulta abusivo), la legge sull’inedificabilità assoluta non esisteva, la stessa legge non potrebbe punire l’abuso. Ma, secondo l’accusa, si dovrebbe lasciar giudicare il caso all’Autorità che si occupa di tutelare l’area vincolata. Come appunto vuole la legge sopra citata.

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TAR Napoli: rigetto istanza e ordine di demolizione

Le argomentazioni proposte dall’accusa avrebbero potuto essere accettate dal TAR Napoli. Se non fosse per gli interventi che il cittadino ha continuato ad eseguire mentre già sussisteva la domanda di condono.

Il Tribunale Regionale stabilisce infatti che sui manufatti abusivi su cui pende una domanda di condono, che ancora non ha ricevuto risposta dal Comune, non si può continuare a compiere interventi. Che siano anche solo lavori di ristrutturazione, di restauro o di manutenzione straordinaria. Il fabbricato abusivo non può subire modifiche fino a quando il Comune non decide se accettare o no il condono.

Fino a che il manufatto non viene sanato infatti, gli ulteriori interventi si considerano eguali illegittimità. Il solo caso in cui è possibile effettuare delle modifiche all’edificio abusivo dopo aver presentato la richiesta di sanatoria, è che gli stessi interventi siano finalizzati all’adeguamento sismico del manufatto, ai sensi dell’art. 35 della legge 47/1985.

Sempre la legislazione italiana afferma che, nel caso in cui il manufatto abusivo venga modificato successivamente alla domanda di condono, il Comune è tenuto ad ordinarne la demolizione. Il TAR Napoli, dunque, con la sentenza n. 2062 del 28 maggio 2020, ha rigettato il ricorso del cittadino e approvato la demolizione del manufatto abusivo.



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TAGS: adeguamento sismico, condono edilizio, domanda sanatoria, inedificabilità, inedificabilità assoluta, sanatoria

Autore: Redazione Online

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