Quando si parla di condono edilizio è possibile confondersi tra le diverse disposizioni e regole da rispettare, anche perché spesso quelle regionali sono differenti da quelle nazionali.
Quando si parla di condono edilizio è possibile confondersi tra le diverse disposizioni e regole da rispettare, anche perché spesso quelle regionali sono differenti da quelle nazionali.
Il caso trattato durante la sentenza n. 4017 del 24 maggio 2021 del Consiglio di Stato sez. VI, chiarisce alcuni punti riguardanti il calcolo della volumetria e il limite volumetrico in percentuale che bisogna rispettare perché il condono edilizio sia valido.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàNella sentenza n. 4017 del 24 maggio 2021, il Consiglio di Stato tratta un caso di contestazione per il rilascio di un titolo abilitativo ottenuto senza il rispetto dei requisiti richiesti.
La vicenda si è svolta a Milano, dove un cittadino proprietario di un immobile aveva richiesto la concessione del condono edilizio del 2003 per sanare la costruzione abusiva.
Il Permesso di Costruire in sanatoria era stato rilasciato senza problemi, se non fosse che poi un vicino di casa ha proposto ricorso proprio per contestare tale concessione. Secondo il vicino, il Comune di Milano non avrebbe dovuto concedere il condono, in quanto il proprietario non aveva rispettato i limiti di ampliamento permessi, che in Lombardia sono più stringenti di quelli nazionali e concedono un massimo di 20% di volumetria o di 500 mc di volume.
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il permesso di costruire in sanatoria e dunque la concessione del condono edilizio. Durante la sentenza il TAR ha precisato che i limiti massimi sopracitati si calcolano sulla singola unità abitativa interessata dal condono, e non sull’intero edificio come sosteneva il Comune.
Advertisement - PubblicitàLa vicenda è andata avanti in quanto il Comune di Milano e il proprietario dell’immobile hanno impugnato la decisione del TAR dinnanzi al Consiglio di Stato.
Secondo il Comune la considerazione del TAR era errata, in quanto l’ampliamento di volumetria si sarebbe dovuto calcolare sull’intero condominio e non sulla singola unità. Il proprietario dell’abuso edilizio invece ha sostenuto inoltre che i due limiti massimi in percentuale ed in metri cubi si sarebbero dovuti considerare in maniera alternativa, e non cumulativa.
Purtroppo tutte le considerazioni sia del Comune che del proprietario dell’immobile erano errate. Il Consiglio di Stato infatti ha dato ragione al TAR stabilendo che, in caso di ampliamento volumetrici, i limiti si calcolano in riferimento al singolo appartamento abusivo, e non al condominio intero.
Il condono, d’altronde, era stato richiesto unicamente per l’unità abusiva, dunque non esistono altri metodi d’interpretazione.
Il Consiglio di Stato precisa inoltre che anche riguardo ai limiti volumetrici, il proprietario dell’immobile si sbagliava di grosso. Il limite della Lombardia che impone un massimo del 20% o dei 500 mc per l’ampliamento del volume degli immobili da sanare, rappresenta in realtà un unico criterio e non due.
Non è possibile, secondo l’ordinamento, prendere in considerazione la percentuale ed ignorare il calcolo dei metri cubi o viceversa. I criteri vanno entrambi rispettati per ottenere il condono, ed è per questo che il ricorso è stato respinto.
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