Si, avete letto bene. In Italia, stando alle ultime statistiche sull’abuso edilizio, sono attualmente in corso 32000 ordinanze di demolizione nei comuni costieri. Solo il 10 % di questi è stato eseguito, mentre il restante 90% è “bloccato” a tempo indeterminato. Dietro a tutto ciò ci sarebbe il complicato iter burocratico che non fa altro che prolungare i tempi e complicare le cose.
Un’indagine di Legambiente, chiamata “Abbatti l’abuso” ha raccolto i dati forniti dai comuni costieri che hanno collaborato. La stima è del 20 % dei comuni costieri totali sul territorio italiano. Da questa si evince che, dal 2004 al 2018, sono state emesse 32424 ordinanze di demolizione. Solo 3651 sono state eseguite, ovvero poco più dell’11 %. In media sono state calcolate all’incirca 247 ordinanze per ogni comune costiero.
Advertisement - PubblicitàIn pratica, secondo la legge italiana, le ordinanze di demolizione vengono emesse dal Comune e notificate ai proprietari dell’immobile. Ovviamente, quasi sempre l’ordine di demolizione viene impugnato dal proprietario che lo contesta davanti al TAR. A questo punto il TAR dichiara la “sospensiva”. Una legge che consente ai proprietari dell’immobile di rimanere nell’appartamento o edificio di loro proprietà, nel frattempo che il Consiglio di Stato comunichi l’esito del ricorso. E’ qui che il processo si blocca.
Per una sentenza del Consiglio di Stato, i tempi fissati sono lunghissimi, delle volte bisognerà attendere anche 5-6 anni. O forse anche di più. In questo lasso di tempo il proprietario dell’immobile può tranquillamente lasciare il presunto abuso edilizio lì dov’è. La demolizione nel frattempo viene sospesa. E’ possibile anche che vada in prescrizione, in questo caso per l’abbattimento dell’abuso edilizio si dovrà ricominciare tutto daccapo. E non è detto che la seconda volta vada a buon fine.
Advertisement - PubblicitàSecondo quanto dicono le nostre leggi, il reato di abuso edilizio è sia penale che amministrativo, secondo il D.P.R. 380/2001 del Testo Unico dell’Edilizia. Sono previste delle sanzioni ben precise, di cui però quelle penali rimangono sospese per anni e anni a causa della lunga tempistica dei decreti amministrativi.
Una volta però che le sanzioni penali vengono messe in atto, l’art.44 comma 2 del Testo Unico, prevede la confisca del terreno o edificio abusivo da parte del Comune, che li acquisisce gratuitamente.
Successivamente dovrebbe avvenire la demolizione dell’opera abusiva. La Cassazione però ci tiene a chiarire che con la demolizione si parla unicamente di sentenza amministrativa. Non ha quindi lo scopo di punire chi ha compiuto l’abuso, ma solo di ripristinare lo stato dei luoghi come dovrebbe essere. Il reato di abuso edilizio non va mai in prescrizione.
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