La convivenza tra vicini in condominio non è mai una cosa semplice, e molto spesso porta alla nascita di vere e proprie dispute per via di atti irrispettosi o molesti compiuti da chi non si accorge di arrecare disturbo agli altri, o semplicemente non se ne preoccupa.
La vita in condominio, tuttavia, comporta una serie di doveri nei confronti di ogni proprietario o affittuario dell’unità immobiliare. Egli infatti potrà chiaramente vivere e utilizzare a proprio piacimento sia la propria abitazione che le parti comuni dell’edificio, a patto però sempre che gli atti che compie e gli impieghi che fa delle cose non vadano a creare dei danni agli altri condòmini.
Si tratta di regole di semplice convivenza che, però, troppo spesso non vengono rispettate. Ma cosa dice la legge a proposito delle urla e degli schiamazzi in condominio?
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàA chiunque abbia vissuto in condominio sarà capitato almeno una volta di dover discutere con i propri vicini troppo rumorosi o poco attenti nel rispettare la convivenza con gli altri.
La maggior parte di queste discussioni generalmente si conclude lì, ma c’è anche una grossa fetta che invece finisce per risolversi solamente in Tribunale. Abbiamo visto tempo fa il caso dei panni lasciati stesi gocciolanti sul balcone del vicino che abita nell’appartamento sottostante (approfondisci qui).
Riguardo ai vicini rumorosi in condominio, che disturbano gli altri con urla e schiamazzi, sono previste specifiche conseguenze determinate dal Codice Penale.
C’è da specificare, tuttavia, che tale disciplina si applica solo in caso di disturbo della quiete pubblica, ovvero solo quando a lamentarsi è più di una persona. Nel caso in cui invece dovesse essere un solo condomino a lamentarsi, varrà quanto disposto dal Codice Civile all’art. 844, secondo cui:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
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Advertisement - PubblicitàIn tema di disturbo della quiete pubblica, il Codice Penale prevede, all’art. 659, che:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.”
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In altre parole, si dispone qui che chiunque disturbi le occupazioni, il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o gli intrattenimenti pubblici – mediante schiamazzi, rumori, suonando strumenti o segnali acustici, oppure provocando o non impedendo gli strepiti degli animali – può essere punito fino a 3 mesi di carcere o con oltre 300 euro di multa, che possono diventare più di 500 se a disturbare è qualcuno che pratica un mestiere rumoroso contro la legge.
Si dispone inoltre che:
“Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”
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