Capita molto di frequente che le persone non rispettino la corretta ripartizione dei rifiuti urbani e non eseguano nel modo giusto la raccolta differenziata.
Quando questo accade in condominio o in edifici con più unità immobiliari, non sempre si riesce a capire chi siano i soggetti inadempienti, ed è possibile che il Comune recapiti le multe direttamente al condominio.
La Corte di Cassazione ha però stabilito di recente che il condominio, o l’amministratore, non possono essere ritenuti responsabili per la ripartizione dei rifiuti errata condotta dai singoli condòmini.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il punto è stato chiarito di recente con l’Ordinanza n. 29427 del 24 ottobre 2023, in cui l’ufficio comunale recapitava diverse sanzioni amministrative destinate al condominio per il mancato rispetto della ripartizione dei rifiuti urbani.
Nello specifico, si notificava l’erroneo inserimento di mastelli nel bidone dei rifiuti differenziati.
A tal proposito, i sanzionati proponevano ricorso contro le multe per:
Il ricorso, tra l’altro, era posto sulla base del fatto che i bidoni in questione non erano di proprietà del condominio, pertanto non poteva sussistere in capo a questo l’obbligo di custodia degli stessi.
A prescindere da questo, poi, i ricorrenti lamentavano che le multe fossero state determinate sulla base di un’impropria responsabilità oggettiva, in quanto i soggetti inadempienti erano comunque rimasti ignoti. Pertanto, il condominio avrebbe dovuto pagare il fatto di non aver impedito, a soggetti ignoti, di conferire in maniera scorretta i rifiuti urbani.
Il giudice di pace inizialmente ha rigettato l’opposizione dei sanzionati. La Corte di Cassazione invece ha determinato l’impossibilità di sanzionare in astratto la condotta contestata, avvallando dunque la tesi del condominio.
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Advertisement - PubblicitàLa Cassazione ha innanzitutto chiarito che per poter applicare una sanzione amministrativa, è sempre fondamentale che ci si riferisca ad un illecito punibile dall’esistenza di una specifica norma, in quanto il giudice non può pronunciare il suo potere sanzionatorio accertando una mera causa di illegittimità dell’atto.
È difatti sempre fondamentale per un giudice che si pronuncia in merito all’accoglimento o al rigetto di un ricorso, che il giudizio sia basato sull’esistenza e sull’applicazione di una determinata norma.
L’indagine in relazione all’esistenza di una norma di legge sanzionatoria costituisce dunque un presupposto (logico e giuridico) implicito di qualsiasi decisione giudiziaria.
Ciò posto, il caso in questione deve riferirsi alle disposizioni stabilite con il D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”
Qui si dispone che i Comuni siano tenuti a gestire il conferimento dei rifiuti urbani in base ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, con particolare attenzione:
Riguardo al caso in questione, la Cassazione ha rilevato che il regolamento condominiale dispone che in capo all’amministratore di condominio sussiste l‘obbligo di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati.
Tuttavia, né il regolamento condominiale, né il decreto legislativo citato, contemplavano la possibilità di introdurre una sanzione per il mancato rispetto della custodia, del mantenimento o dell’utilizzo dei contenitori ai danni dell’amministratore, né direttamente né indirettamente.
La Cassazione ha spiegato, infatti, che in tal caso la fonte regolamentare sulla quale si basava il procedimento sanzionatorio era del tutto generica e priva di contenuto specifico e tipizzante. Risultava dunque illegittima anche per quanto riguarda la tipicità della condotta sanzionabile.
C’è da sottolineare poi, come la stessa Corte ha già spiegato in altre occasioni, che l’amministrazione condominiale non può ritenersi responsabile, in via solidale con i singoli condòmini, delle violazioni del regolamento condominiale compiute dagli stessi, che riguardino la ripartizione errata dei rifiuti all’interno dei contenitori.
Non essendo dunque stati individuati i responsabili delle violazioni, che rimangono ignoti, non è possibile disporre le sanzioni amministrative ai danni dell’amministratore o dell’intero condominio.
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