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Rendiconto condominiale delle spese: cosa contiene, chi può consultarlo

Rendiconto condominiale delle spese: cosa contiene, chi può consultarloRendiconto condominiale delle spese: cosa contiene, chi può consultarlo
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Tra i doveri e le obbligazioni che un amministratore di condominio è tenuto a soddisfare, c’è la predisposizione e la cura del rendiconto condominiale, ovvero una serie di fascicoli fondamentali di cui fa parte anche il registro di contabilità delle spese, che interessa tutti i partecipanti alla comunione.

L’amministratore è tenuto alla cura di diverse tipologie di registri, quali:

  • Registro dell’anagrafe condominiale;
  • Registro dei verbali delle assemblee;
  • Registro di nomina e revoca dell’amministratore;
  • Registro di contabilità.

È tenuto inoltre a convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale e, qualora non lo facesse, questo potrebbe essere motivo di revoca.

Vediamo di seguito in cosa consiste il rendiconto condominiale e chi può consultarlo.

Leggi anche: “Amministratore di condominio revocato: possibile fare reclamo

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Rendiconto condominiale: di cosa si tratta? Cosa deve contenere?

È l’art. 1130-bis del Codice Civile a disciplinare il funzionamento e la gestione del rendiconto condominiale.

Si tratta in sostanza di una serie di documenti in cui viene registrato ogni aspetto riguardante la condizione patrimoniale del condominio, con l’indicazione di ogni voce in entrata e in uscita, il resoconto dei fondi disponibili e le eventuali riserve di denaro esistenti.

Il rendiconto condominiale, in particolare, dev’essere composto da:

  • Un registro di contabilità;
  • Un riepilogo finanziario;
  • Una nota sintetica, ma esplicativa, riguardante la gestione dei fondi, con indicati i rapporti in corso e le eventuali questioni pendenti.

Tutti gli elementi inseriti all’interno del rendiconto condominiale devono essere espressi in modo tale da garantire, in qualsiasi momento, l’immediata verifica degli stessi.

Nel registro di contabilità dovranno essere registrate, in ordine cronologico, le voci di ogni singola spesa in entrata e in uscita, entro un tempo massimo di 30 giorni dall’avvenuta transizione. Il registro, si legge, potrà essere predisposto anche con modalità informatizzate.

L’amministratore di condominio sarà obbligato a questo proposito a:

  1. Conservare tutta la documentazione riguardante la propria gestione, in riferimento sia al rapporto con i condomini che allo stato tecnico-amministrativo del condominio;
  2. Redigere ogni anno il rendiconto condominiale della gestione delle spese;
  3. Convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro massimo 180 giorni dalla sua redazione;
  4. Fornire, ad ogni singolo condòmino che ne faccia richiesta, un’attestazione in cui sia indicato lo stato dei pagamenti delle spese condominiali.

Egli dovrà inoltre conservare opportunamente il registro di contabilità in appositi locali, la cui ubicazione dev’essere comunicata a tutti i partecipanti al condominio.

Leggi anche: “Regolamento condominiale: quali sanzioni per chi lo infrange?

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Rendiconto condominiale: possibile consultarlo e verificarne la regolarità

Tutti i condòmini, anche singolarmente, hanno sempre diritto di poter visionare i documenti contenuti nel rendiconto condominiale. Lo stesso diritto è esercitabile, tra l’altro, anche da chi non è proprietario diretto dell’immobile ma ne possiede la disponibilità sulla base di un diritto reale di godimento.

Nello specifico, la normativa dispone che:

I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

A questo proposito, tutte le scritture e i documenti giustificativi delle spese dovranno essere conservati per un tempo minimo di 10 anni dalla registrazione, proprio per garantire ai soggetti interessati la possibilità di consultarli.

I condòmini possono quindi visionare in qualsiasi momento il rendiconto condominiale delle spese legate all’edificio e, se lo vorranno, avranno anche diritto a nominare un soggetto che verifichi l’operato dell’amministratore riguardo alla gestione della contabilità.

In questo caso non potrà essere il singolo condòmino a decidere, ma la delibera dovrà essere approvata dall’assemblea condominiale. Il singolo in ogni caso avrà sempre diritto a richiedere la convocazione dell’assemblea.

Nello specifico, i condòmini potranno decidere di designare un revisore che verifichi la gestione della contabilità del condominio.

L’assemblea sarà correttamente costituita se gli intervenuti rappresentano almeno i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti alla comunione.

La delibera si considererà approvata se risulta favorevole la maggioranza dei soggetti intervenuti, che dovrà rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio.

Per quanto riguarda le spese necessarie per la nomina del revisore, queste saranno ripartite tra tutti i condòmini in base alle quote millesimali in loro possesso. Per approfondire, leggi: “Tabelle millesimali in condominio: possibile modificare i valori

Negli edifici che contano almeno 12 unità immobiliari – oltre alla nomina del revisore della contabilità – l’assemblea potrà decidere anche di istituire un consiglio di condominio, che dovrà essere composto da almeno 3 condòmini, e che si occuperà delle attività consultive e di controllo delle spese condominiali.

Leggi anche: “Spese condominiali: revoca del diritto alle cose comuni per chi non paga



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TAGS: amministratore condominio, condominio, rendiconto condominiale

Autore: Redazione Online

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