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Raccolta rifiuti in condominio: cosa fare in caso di violazioni

Raccolta rifiuti in condominio: cosa fare in caso di violazioniRaccolta rifiuti in condominio: cosa fare in caso di violazioni
Ultimo Aggiornamento:

Gestire un condominio non è mai un compito semplice, soprattutto quando si tratta di far rispettare regole che coinvolgono tutti i residenti. Tra queste, una delle questioni più spinose è sicuramente la raccolta differenziata.

Non è raro che in un condominio si verifichino disagi dovuti al mancato rispetto delle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Ma quali sono le responsabilità in gioco e cosa può fare l’amministratore per garantire un ambiente pulito e in ordine?

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Le responsabilità giuridiche del condominio

La gestione dei rifiuti in un condominio non riguarda solo la buona convivenza tra i residenti, ma è anche una questione di conformità alle leggi.

In particolare, il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) stabilisce obblighi precisi per chi non smaltisce correttamente i rifiuti. Gli articoli 192 e 255 del Codice vietano l’abbandono dei rifiuti e impongono a chiunque trasgredisca di rimuovere i rifiuti, ripristinare l’area e affrontare eventuali sanzioni.

Articolo n° 192
Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
Nota all’art. 192:
– Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

 

Articolo n° 255
Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all’articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all’articolo 192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 187, comma 3.

Tali obblighi ricadono sia sul responsabile diretto dell’abbandono, sia sul proprietario dell’area, qualora la violazione possa essere imputata a dolo o colpa di quest’ultimo.

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Il ruolo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio ha un ruolo centrale nella gestione della raccolta differenziata e nel garantire il rispetto delle norme. Secondo l’articolo 1130 del Codice Civile, tra i suoi compiti vi è quello di “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi” in modo da assicurare il miglior godimento delle parti comuni a tutti i condomini.

In questo contesto, l’amministratore può adottare diverse misure preventive, come affiggere avvisi nelle aree comuni per ricordare ai residenti le corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, può richiedere l’installazione di cassonetti aggiuntivi qualora quelli esistenti non siano sufficienti a gestire il volume dei rifiuti prodotti.

Quando le violazioni delle norme di raccolta differenziata diventano ricorrenti, l’amministratore deve considerare l’adozione di misure più incisive. Una delle soluzioni più comuni è l’installazione di telecamere nelle aree comuni, una decisione che però richiede il consenso della maggioranza dei condomini, come stabilito dalle normative sulla privacy.

Leggi anche: Videocamere in condominio che vìolano la proprietà altrui: quali rischi?

Questa misura può rivelarsi efficace per identificare i trasgressori e scoraggiare comportamenti scorretti. Inoltre, il regolamento condominiale può prevedere sanzioni economiche per chi non rispetta le regole, facilitando così l’imposizione di penalità in caso di infrazioni.

Se il problema persiste, l’amministratore ha anche la facoltà di rivolgersi alle autorità competenti per denunciare le violazioni e chiedere un intervento più risolutivo.

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Conclusioni

La gestione della raccolta differenziata in un condominio richiede non solo il rispetto delle normative, ma anche la collaborazione attiva di tutti i residenti. L’amministratore può fare molto per garantire che le regole vengano rispettate, ma il successo di queste iniziative dipende in larga misura dall’impegno di ogni singolo condomino.

Solo attraverso un comportamento responsabile e il rispetto delle regole comuni si può garantire un ambiente pulito e sicuro per tutti. In caso di difficoltà, la comunicazione tra condomini e l’amministratore è fondamentale per risolvere le problematiche senza dover ricorrere a misure drastiche.



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TAGS: amministratore condominio, cassonetti condominio, condominio, gestione rifiuti, raccolta differenziata, rifiuti, rifiuti condominio

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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